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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/07/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4401/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Armando Crini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Belmonte Mezzagno in Via Don
Pino Puglisi n. 157/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
- convenuto contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. 3325/2022 emesso dal Tribunale civile di
Termini Imerese in data 28.02.2024.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia. Con note sostitutive d'udienza del 24.05.2025 il ricorrente rappresentava che “lo scorso gennaio, l' ha provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € CP_1
20.503,20 a titolo di indennità di accompagnamento maturata dal 17 dicembre 2020 al 31 marzo 2024”; insisteva, pertanto, nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 27.05.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata interamente riconosciuta e liquidata conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente in seno alle note sostitutive di udienza del 24.05.2025.
Rilevato, inoltre, che parte ricorrente non fornisce prova documentale della liquidazione della prestazione, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 01.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4401/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Armando Crini ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Belmonte Mezzagno in Via Don
Pino Puglisi n. 157/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
- convenuto contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. 3325/2022 emesso dal Tribunale civile di
Termini Imerese in data 28.02.2024.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia. Con note sostitutive d'udienza del 24.05.2025 il ricorrente rappresentava che “lo scorso gennaio, l' ha provveduto ad effettuare il pagamento della somma di € CP_1
20.503,20 a titolo di indennità di accompagnamento maturata dal 17 dicembre 2020 al 31 marzo 2024”; insisteva, pertanto, nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 27.05.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata interamente riconosciuta e liquidata conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente in seno alle note sostitutive di udienza del 24.05.2025.
Rilevato, inoltre, che parte ricorrente non fornisce prova documentale della liquidazione della prestazione, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 01.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo