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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 11230/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Pt_1 CP_2 [...]
Parte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Parte_3
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Verbale di causa Udienza 04.02.2025 alle ore 14,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna ed ante Unità d'Italia. Si riporta al Pt_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,05 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11230/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11230 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_16
[...] 2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Parte_3
5 Controparte_5
6 Controparte_6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. Giovanni Calasso 2
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 02.08.2023
1. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_16
, residente in [...]n. 2091, Maringa, Parana, CEP C.F._1
, C.F._2
2. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente in [...]. 404, Bairro VL. C.F._3 CP_17 CP_18
Ourinhos, SP, CEP 19907-430,
3. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...]91, Jardim Paulista, Ourinhos, SP, C.F._4 CEP 19907-040,
4. , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._5 residente in [...]de Leao, 1738 – Jardim Paulista- 19907-010 Ourinhos-SP,
5. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._6 residente in [...]780 apto 502, Maringa, Parana, CEP 87050-160,
6. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_6
, residente in [...], 2161 apto 602 Cascavel, Parana, CEP C.F._7
85812-035,
7. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
, residente in [...], AC, Antonio C.F._8 Carlos, Santa Catarina, CEP , C.F._9
8. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_8 C.F._10 residente in [...]. 404, Bairro VL Margarida, Ourinhos, SP, CEP 19907-430, CP_17
9. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_9
, Residente in Avenida Joao Procopio Da Silva 211, casa 25, C.F._11 Condominio Allegra, Jardim Esmeralda, Marilia, SP, CEP 17516-740,
10. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_10 C.F._12 residente in [...]234, apto 101, edificio Algarve, Mirandopolis, SP, CEP 04052-
030,
11. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_11
, residente in [...]870, apto 12, Vila Santa Maria, C.F._13 Americana, SP,CEP 13471-612,
Dott. Giovanni Calasso 3
12. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_12
, residente in [...]1501, bloco 1, un 61, C.F._14
Jardim Matilde Ourinhos – SP – CEP 199015-60,
13. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_13 C.F._15 residente in [...], 147, Royal Park Prime, 19906-558- Ourinhos
– SP
14. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_14 C.F._16 residente in [...]1501, Ed Villa di Capri, apto 41, Jd Matilde,
Ourinhos, , P.IVA_1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_15 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] il Persona_1
04/12/1860, coniugato il 02/04/1884 con la Sig.ra ed emigrato in Brasile senza Persona_2 mai naturalizzarsi. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva:
• il 07/08/1903 la sig.ra che in data 22/04/1922 contraeva Parte_4 matrimonio con il cittadino straniero Sig. perdendo, per effetto Controparte_3 dell'art. 10 della legge n. 555/1912 la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano
➢ il 04/06/1923 il sig. al quale - in virtù dell'art. 1 della Persona_3 legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non veniva riconosciuta la cittadinanza italiana. Questi si sposava il 24/01/1948 con la sig.ra
[...]
e procreavano>: Persona_4
✓ il 26/02/1951 la sig.ra che si univa Controparte_16 in matrimonio il 03/01/1976 con il sig. e dalla Persona_5 loro unione nascevano:
❖ il 02/06/1977 il sig. Controparte_5
❖ il 29/04/1980 la sig.ra Controparte_6
✓ il 30/06/1953 il sig. il quale si Controparte_3 sposava il 08/12/1978 con la sig.ra e dalla Persona_6 loro unione nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 4
❖ il 10/12/1985 il sig. . Controparte_7
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra Controparte_3 Persona_7 nasceva:
[...]
❖ il 18/12/2002 sig. Controparte_8
✓ il 19/12/1955 il sig. il quale si sposava il Controparte_4
17/01/1981 con la sig.ra e Persona_8 Pt_1 procreavano:
❖ il 22/04/1983 sig. Controparte_9
❖ il 10/03/1986 il sig. Controparte_10
❖ il 16/05/1994 il sig. Controparte_11
✓ il 19/04/1958 il sig. il quale si univa in Parte_3 matrimonio il 04/12/1982 con la sig.ra Persona_9 [...]
e dalla loro unione nascevano: Pt_1
❖ il 23/05/1985 sig. Controparte_12 Pt_1
❖ il 23/05/1985 il sig. Controparte_13
❖ il 12/08/1987 il sig. Controparte_14
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1 nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1 nato a [...] il [...], che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia, Parte_4 che in data 22/04/1922 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig.
[...]
perdendo, per effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912 la cittadinanza Controparte_3 italiana e che, procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli
Dott. Giovanni Calasso 5
odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore
Dott. Giovanni Calasso 6
della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_15 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_15 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_15 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
17,05
Lecce-Venezia,.04.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 11230/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Pt_1 CP_2 [...]
Parte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Parte_3
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Verbale di causa Udienza 04.02.2025 alle ore 14,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna ed ante Unità d'Italia. Si riporta al Pt_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,05 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11230/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11230 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_16
[...] 2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Parte_3
5 Controparte_5
6 Controparte_6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. Giovanni Calasso 2
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 04.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 02.08.2023
1. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_16
, residente in [...]n. 2091, Maringa, Parana, CEP C.F._1
, C.F._2
2. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente in [...]. 404, Bairro VL. C.F._3 CP_17 CP_18
Ourinhos, SP, CEP 19907-430,
3. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...]91, Jardim Paulista, Ourinhos, SP, C.F._4 CEP 19907-040,
4. , nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._5 residente in [...]de Leao, 1738 – Jardim Paulista- 19907-010 Ourinhos-SP,
5. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._6 residente in [...]780 apto 502, Maringa, Parana, CEP 87050-160,
6. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_6
, residente in [...], 2161 apto 602 Cascavel, Parana, CEP C.F._7
85812-035,
7. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
, residente in [...], AC, Antonio C.F._8 Carlos, Santa Catarina, CEP , C.F._9
8. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_8 C.F._10 residente in [...]. 404, Bairro VL Margarida, Ourinhos, SP, CEP 19907-430, CP_17
9. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_9
, Residente in Avenida Joao Procopio Da Silva 211, casa 25, C.F._11 Condominio Allegra, Jardim Esmeralda, Marilia, SP, CEP 17516-740,
10. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_10 C.F._12 residente in [...]234, apto 101, edificio Algarve, Mirandopolis, SP, CEP 04052-
030,
11. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_11
, residente in [...]870, apto 12, Vila Santa Maria, C.F._13 Americana, SP,CEP 13471-612,
Dott. Giovanni Calasso 3
12. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_12
, residente in [...]1501, bloco 1, un 61, C.F._14
Jardim Matilde Ourinhos – SP – CEP 199015-60,
13. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_13 C.F._15 residente in [...], 147, Royal Park Prime, 19906-558- Ourinhos
– SP
14. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_14 C.F._16 residente in [...]1501, Ed Villa di Capri, apto 41, Jd Matilde,
Ourinhos, , P.IVA_1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadina italiana cui è stata sottratta tale cittadinanza per effetto delle abrogate ed incostituzionali disposizioni normative citate in narrativa.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_15 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] il Persona_1
04/12/1860, coniugato il 02/04/1884 con la Sig.ra ed emigrato in Brasile senza Persona_2 mai naturalizzarsi. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva:
• il 07/08/1903 la sig.ra che in data 22/04/1922 contraeva Parte_4 matrimonio con il cittadino straniero Sig. perdendo, per effetto Controparte_3 dell'art. 10 della legge n. 555/1912 la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano
➢ il 04/06/1923 il sig. al quale - in virtù dell'art. 1 della Persona_3 legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non veniva riconosciuta la cittadinanza italiana. Questi si sposava il 24/01/1948 con la sig.ra
[...]
e procreavano>: Persona_4
✓ il 26/02/1951 la sig.ra che si univa Controparte_16 in matrimonio il 03/01/1976 con il sig. e dalla Persona_5 loro unione nascevano:
❖ il 02/06/1977 il sig. Controparte_5
❖ il 29/04/1980 la sig.ra Controparte_6
✓ il 30/06/1953 il sig. il quale si Controparte_3 sposava il 08/12/1978 con la sig.ra e dalla Persona_6 loro unione nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 4
❖ il 10/12/1985 il sig. . Controparte_7
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra Controparte_3 Persona_7 nasceva:
[...]
❖ il 18/12/2002 sig. Controparte_8
✓ il 19/12/1955 il sig. il quale si sposava il Controparte_4
17/01/1981 con la sig.ra e Persona_8 Pt_1 procreavano:
❖ il 22/04/1983 sig. Controparte_9
❖ il 10/03/1986 il sig. Controparte_10
❖ il 16/05/1994 il sig. Controparte_11
✓ il 19/04/1958 il sig. il quale si univa in Parte_3 matrimonio il 04/12/1982 con la sig.ra Persona_9 [...]
e dalla loro unione nascevano: Pt_1
❖ il 23/05/1985 sig. Controparte_12 Pt_1
❖ il 23/05/1985 il sig. Controparte_13
❖ il 12/08/1987 il sig. Controparte_14
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1 nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1 nato a [...] il [...], che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia, Parte_4 che in data 22/04/1922 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig.
[...]
perdendo, per effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912 la cittadinanza Controparte_3 italiana e che, procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli
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odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore
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della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_15 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_15 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_15 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
17,05
Lecce-Venezia,.04.02.2025
IL GOP
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