Articolo 2 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 1Articolo 3
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31 marzo 1981
Art. 2.
Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.
La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.
Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , le parole "la spesa ammissibile non potra' superare quella determinata", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa sara' quella determinata".
L'utilizzazione del contributo puo' avvenire anche in comune diverso da quello nel quale e' stato accertato il danno, purche' compreso tra i comuni indicati nell' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e purche' il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.
Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 31 marzo 1981