Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2394 del 2024 – Pag. 1 di 5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2394/2024 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza ex artt. 429 c.p.c. del giorno 14.5.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2394/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi in materia di
“Appello avverso sentenza g.d.p. in materia di opposizione a verbale e a sanzione amministrativa” e vertente TRA
C.F. , parte nata in [...] il Parte_1 C.F._1 29.12.1965, rappresentata e difesa dall'avv. SAPIA ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
-Appellante - E
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CINERARI CARMINE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in data 19.12.24, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 283 del 2024, con la quale il giudice di pace di Rossano ha accolto l'opposizione proposta dall'odierna appellante, ma ha compensato le spese di lite. Come si evince dal ricorso introduttivo, la parte odierna appellante ritiene erronea la compensazione, per le ragioni espresse nel ricorso. Per l'effetto, la parte appellante ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Riformare parzialmente la sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Rossano n.283/24, limitatamente al capo sulle spese di lite, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti;
b. e per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco in carica l.r.p.t., Controparte_1 al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite quantificate in € 346,00, oltre oneri di legge e spese vive;
c. per il resto si chiede la conferma della sentenza di prime cure;
d. Condannare il in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante del compenso, oltre spese gen., iva e cpa come per legge e spese vive”. Non si è costituita tempestivamente la parte appellata, la quale ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta in data 26.5.25, quando la causa era già in riserva, tenuto conto che l'udienza fissata per la discussione – giusta deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - era stata individuata nella data del 14.5.25 e alla data del 26.5.25 il g.i. non aveva ancora R.G. n. 2394 del 2024 – Pag. 3 di 5
emesso alcun provvedimento. Del resto, alcuna nota di trattazione è stata tempestivamente depositata dalla parte appellata.
2. In rito. 2.1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. Non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. civ. n. 37137 del 2022). Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto ad altri. 2.2. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Cass. Civ. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Nel caso di specie, alla luce delle vicende evidenziate relative alla costituzione, la parte appellata né ha riproposto in maniera specifica le eccezioni formulate né ha tempestivamente esperito appello incidentale avverso la sentenza del giudice di prime cure. 2.3. In via preliminare, giova rammentare che, per il principio della ragione più liquida, l'appello può essere respinto sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia R.G. n. 2394 del 2024 – Pag. 4 di 5
necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ) 2.4. Peraltro, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
3. Nel merito. 3.1.Delineate in maniera generale le coordinate ermeneutiche di riferimento in rito, in applicazione dei principi esposti, deve concludersi che l'appello proposto è infondato. Ne consegue la conferma della sentenza gravata. 3.2.Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante nella prima parte del ricorso in appello, il giudice di pace ha accolto l'opposizione spiegata avvero il verbale di contravvenzione n. 3579v/3847/2023 - elevato a suo carico dalla P.M. del Comune in data CP_1 25.09.2023, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 14 co. 7 e 2 cds – motivando in ordine alla compensazione delle spese di lite non già per l'esiguità della controversia. Come si evince dalla motivazione del giudice di prime cure, l'opposizione è stata accolta per effetto del noto intervento della Suprema Corte, che, con ordinanza del 18.4.24, ha avuto cura di distinguere tra omologazione e approvazione dei sistemi elettronici di rilievo e controllo della velocità. 3.3. L'atto di appello è strumentale ed infondato. Strumentale, perché, come chiaramente si evince dalla parte motiva della sentenza e contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nella prima parte dell'odierno ricorso, il giudice di pace ha compensato le spese di lite, alla luce dell'intervento della Suprema Corte. La mancata convergenza tra dispositivo e motivazione sussisterebbe, peraltro, solo in ordine alla motivazione e non alla statuizione. Infondato, inoltre, perché la peculiarità della questione e la novità della stessa giustificano indubbiamente la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, come peraltro sottolineato dalla stessa Suprema Corte nelle sue ordinanze relative alla taratura e alla omologazione. 3.4.Ne consegue la integrale conferma della sentenza gravata e l'infondatezza dell'appello proposto dalla ricorrente. 3.5. Nulla sulle spese, dal momento che la parte appellata ha depositata la propria comparsa dopo la data prevista per l'udienza e per il deposito delle note scritte di trattazione.
4. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta. In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). R.G. n. 2394 del 2024 – Pag. 5 di 5
Il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); per contro, può esimersi dall'attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo. (v. Cass. Civ. S.U. n. 4315 del 2020). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
5. Revoca dell'ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte appellante, provvisoriamente ammessa giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 13.2.25. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, deducendo insussistenti profili di erronea compensazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure, nonostante l'ampia motivazione e la pacifica giurisprudenza in tema. Sul punto, accanto alle considerazioni espresse, si rinvia alla parte motiva della presente pronuncia, in ordine non solo alla infondatezza ma anche alla strumentalità dell'appello proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
sulle spese del presente grado di giudizio;
CP_2 C. REVOCA l'ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, sin dal momento della sua ammissione;
D. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuto a versare un ulteriore importo – se dovuto - a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta. Così deciso in data 30 giugno 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia