Art. 27.
Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel
ruolo sono:
1° per gli agenti di cambio:
a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;
b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;
c) l'accertamento del corso del cambio;
d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;
e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;
2° per i mediatori in merci:
a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;
b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.
Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel
ruolo sono:
1° per gli agenti di cambio:
a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;
b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;
c) l'accertamento del corso del cambio;
d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;
e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;
2° per i mediatori in merci:
a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;
b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.