Articolo 27 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 26Articolo 28
Versione
13 luglio 1913
Art. 27.

Gli uffici pubblici riservati dall'art. 21 ai mediatori inscritti nel

ruolo sono:

1° per gli agenti di cambio:

a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;

b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;

c) l'accertamento del corso del cambio;

d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;

e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;

2° per i mediatori in merci:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913
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