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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3475/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NO Grillo ha pronunciato nell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3475/2024 promossa dai sig.ri:
cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], e cod. fisc. , residente in [...] C.F._2
Lazzaretto n. 6, rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo DANIELE, con Studio in Torino, C.so
Vinzaglio n. 12 bis, come da procure alle liti rilasciate su fogli separati, dei quali sono state estratte copie informatiche per immagini inserite nella busta telematica contenente il ricorso
(PEC: , presso il quale i ricorrenti sono Email_1 altresì elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
CONTRO con socio unico soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di (C.F. e Partita IVA n. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'Avv. Nicola Nero, institore giusta procura Notaio di Roma Persona_1 del 13.03.2023, rep. n. 1885, Rogito n. 806, con sede legale in Roma e domiciliata in
Genova, distacco di piazza Marsala 4/8 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria Dona, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Giovanna
Conti, come da mandato in uno alla memoria di costituzione (PEC:
Email_2 Email_3
-convenuta-
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
-accerta e dichiara la nullità: dell'art. 34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 25.6 del CCNL 2003, dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 30.6 del CCNL Mobilità 2016, laddove escludono dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie gli elementi in essi non indicati;
-accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, nei giorni di ferie occorrenti per fruire di 4 settimane di riposo all'anno, la retribuzione comprensiva delle voci
(calcolate secondo la media nei dodici mesi precedenti): “assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72, punto 2, CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2, CCNL 2012 e 2016; “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previste dall'art. 34.8.3 Tabella A e dall'art. 34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art. 31.4 tabella B e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; oltre all'incidenza di dette voci sul TFR;
-pertanto, dichiara tenuta e conseguentemente condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a titolo di differenze retributive relative ai giorni di ferie fruiti nei periodi dedotti in ricorso:
*al ricorrente sig. la somma complessiva di euro 11.559,53, Parte_1
*al ricorrente sig. la somma complessiva di euro 10.230,48; Parte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalle maturazioni al saldo;
-condanna, altresì, parte convenuta, come sopra rappresentata, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, spese che liquida nell'importo complessivo di euro 4.292,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Bartolomeo
DANIELE, antistatario.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.
Genova, il 14 novembre 2025.
IL GIUDICE
NO GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NO Grillo ha pronunciato nell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3475/2024 promossa dai sig.ri:
cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], e cod. fisc. , residente in [...] C.F._2
Lazzaretto n. 6, rappresentati e difesi dall'avv. Bartolomeo DANIELE, con Studio in Torino, C.so
Vinzaglio n. 12 bis, come da procure alle liti rilasciate su fogli separati, dei quali sono state estratte copie informatiche per immagini inserite nella busta telematica contenente il ricorso
(PEC: , presso il quale i ricorrenti sono Email_1 altresì elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
CONTRO con socio unico soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di (C.F. e Partita IVA n. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'Avv. Nicola Nero, institore giusta procura Notaio di Roma Persona_1 del 13.03.2023, rep. n. 1885, Rogito n. 806, con sede legale in Roma e domiciliata in
Genova, distacco di piazza Marsala 4/8 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria Dona, dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Giovanna
Conti, come da mandato in uno alla memoria di costituzione (PEC:
Email_2 Email_3
-convenuta-
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
-accerta e dichiara la nullità: dell'art. 34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 25.6 del CCNL 2003, dell'art. 31.6 del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 30.6 del CCNL Mobilità 2016, laddove escludono dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie gli elementi in essi non indicati;
-accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, nei giorni di ferie occorrenti per fruire di 4 settimane di riposo all'anno, la retribuzione comprensiva delle voci
(calcolate secondo la media nei dodici mesi precedenti): “assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72, punto 2, CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2, CCNL 2012 e 2016; “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previste dall'art. 34.8.3 Tabella A e dall'art. 34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art. 31.4 tabella B e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; oltre all'incidenza di dette voci sul TFR;
-pertanto, dichiara tenuta e conseguentemente condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, a titolo di differenze retributive relative ai giorni di ferie fruiti nei periodi dedotti in ricorso:
*al ricorrente sig. la somma complessiva di euro 11.559,53, Parte_1
*al ricorrente sig. la somma complessiva di euro 10.230,48; Parte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalle maturazioni al saldo;
-condanna, altresì, parte convenuta, come sopra rappresentata, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, spese che liquida nell'importo complessivo di euro 4.292,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Bartolomeo
DANIELE, antistatario.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.
Genova, il 14 novembre 2025.
IL GIUDICE
NO GRILLO