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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Chiavari (GE) in corso Dante 125/5, presso la persona e lo studio dell'avv. Giuseppina Di Lorenzo;
PEC: C.F._1
, che la rappresenta e difende in virtù di separata Email_1 procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPURSO (C.F.: , C.F._2
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_2 in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1 ed elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria, 6R 16121 GENOVA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Ogg. Opposizione avverso ATP;
pensione di inabilità ex legge 222/1984
MOTIVAZIONE La sig.ra , ex dipendente di imprese di pulizie e precedentemente addetta alla Parte_1 gastronomia presso negozi di generi alimentari, , in data 28/06/2023 ha presentato all' di CP_1
Chiavari domanda di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno ordinario di invalidità.
In data 18/07/2023 l' le ha comunicato il rigetto della domanda di pensione di inabilità, non CP_1 risultando infermità tali da determinare un'assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e l'accoglimento della domanda subordinata di assegno di invalidità.
Contro tale decisione, la signora ha presentato prima ricorso amministrativo e poi giudiziale . Pt_1
Con ricorso di opposizione ex art 445 bis cpc ha contestato le conclusioni cui era giunto il CT in prima fase, il quale aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario per il diritto alla pensione di inabilità ex art2 l.22/1984 .
Si è giunti a nuovo accertamento peritale con incarico affidato al dr . Persona_2
Si richiama l'ordinanza di ammissione del quesito in merito al perimetro dell'accertamento delegato, in risposta al quale il Consulente nominato ha osservato che :
“Dall'esame degli Atti si evince che la Sig.ra sia affetta da sindrome comiziale e Parte_1 sindrome demielinizzante, in pz con mielopatia cervicale spondilogenetica, già sottoposta ad artrodesi, anemia, neurite ottica bilaterale con restringimento concentrico del campo visivo con residuo tra 10 e 30 gradi, deficit nella marcia e nei passaggi posturali, riferita disfagia e disfonia
Si tratta di una paziente che in concreto necessita addirittura di assistenza per lo svolgimento di alcune attività quotidiane, pure essendo presenti fenomeni amplificativi della sintomatologia, che vengono attestati anche dagli specialisti che l'hanno visitata.
Allo stato attuale, quindi, si ritiene che la Sig.ra non sia in grado di riprendere l'attività Pt_1 lavorativa di addetta alle pulizie già svolta in passato, né di svolgere attività manuali e con impegno fisico, che presupponga mantenimento della posizione ortostatica ed anche impegno visivo o stress psico fisico od orari prolungati o comunque fissi e predeterminati.
In siffatta paziente non si riescono ad individuare residue attività confacenti alle attitudini dell'assicurato, a maggior ragione non usuranti e non dequalificanti.
In concreto non si ritiene possibile identificate per la Sig.ra attività lavorative residue Parte_1 di possibile impiego delle eventuali effettive energie lavorative residue e soprattutto la remuneratività delle residuali ed eventuali possibilità di impiego alternativo si ritiene non siano, a mio avviso, concretamente identificabili.
Peraltro sottolineo come la condizione da me valutata, nella visita attuale, sia peggiorativa rispetto
a quanto evidenziato in precedente Ctu, in cui vi era un modesto cascame di validità, almeno deambulatoria che oggi, sia alla visita che dalla ulteriore documentazione prodotta del novembre 24 appare aggravata .
Per tali motivi si ritiene che, dal novembre 24, si possano essere concretizzati i presupposti per definire la paziente nella condizioni sopra descritte”.
Il consulente ha quindi concluso :
“la Sig.ra dal novembre 2024, non sia in grado di riprendere attività lavorativa di Parte_1 tipo manuale e con impegno fisico, che presupponga mantenimento della posizione ortostatica ed anche impegno visivo o stress psico fisico od orari prolungati o comunque fissi e predeterminati
In siffatta paziente non si riescono ad individuare residue attività confacenti alle attitudini dell'assicurato, a maggior ragione non usuranti e non dequalificanti.
In concreto non si ritiene possibile identificate per la Sig.ra attività lavorative residue Parte_1 di possibile impiego delle eventuali effettive energie lavorative residue e soprattutto si specifica che, concretamente, non siano identificabili possibilità di impiego remunerativo.
Tali conclusione non sono state specificamente contestate ed inquanto congruamente motivate vanno qui condivise.
La domanda va quindi accolta con diritto della ricorrente alla pensione di inabilità a decorrere dal novembre 2024.
L' va quindi condannato al pagamento a favore della ricorrente della pensione di CP_1 inabilità ex art. 2 comma 1 della legge 222/84 con tale decorrenza (1.11.2024).
In conformità all'art. 16 co. 6 L. n. 412/1991 e dei principi affermati dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 sui crediti vantati dalla ricorrente vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di verificazione delle condizioni di legale responsabilità dell'ente previdenziale e cioè dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato.
Considerato che la decorrenza è successiva al primo ricorso per ATP e coeva alla precedente CT , le spese di lite vanno compensate in ragione di metà.
La frazione residua va posta a carico dell' soccombente e liquidata come da dispositivo, come CP_1 le spese di CT, come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, 1) dichiara la ricorrente totalmente inabile al lavoro ex art. 2 della legge 222/84 a far data dal
1.11.2024;
2) dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore a corrispondere alla ricorrente da tale data la pensione di inabilità , oltre alla liquidazione delle somme arretrate ed interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del diritto e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
3) compensa per 2/3 le spese di lite;
4) condanna l' , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, a rifondere a parte ricorrente CP_1 la residua parte di spese per entrambe le fasi che che liquida € 1.000,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione a favore dell'Avv. Di Lorenzo;
5) Spese di CT come da separato decreto
Genova, 12.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI