Articolo 27 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 gennaio 1973
Art. 27. (Destinazione degli utili e bilancio tecnico)

Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.
Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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