Articolo 14 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 13Articolo 15
Versione
19 dicembre 1984
Art. 14.
La dotazione del Fondo di cui al precedente articolo 13 e' costituita:
a) dall'apporto di lire 20 miliardi da parte dello Stato;
b) dagli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie del fondo stesso;
e) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;
d) dai contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal Comitato di cui all'articolo precedente, sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, con esclusione della rivalsa sul committente;
e) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati o di associazioni, interessati allo sviluppo dei traffici marittimi.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984