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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 238/2025 promossa da:
PERIALE (C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 C.F._1
Elisa Sampietro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Galleria Enzo
Tortora n. 21 ;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanna D'errico, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente sita in
Roma, Via Antoniotto Usodimare n° 31;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che al sig. PE, con decorrenza 1.1.2012, spetta la pensione nella misura quantificata dalla normativa vigente, pari ad € 1.092,26 mensili per 13 mensilità, e, per l'effetto, disporre che , a decorrere dalla domanda, previo ricalcolo e ricostituzione, eroghi la pensione al CP_1 ricorrente in misura al medesimo spettante, pari ad € 1.092,26 mensili per 13 mensilità, tenendo in particolare conto del triennio 2007 – 2008 - 2009 (Quota A ex artt.10 e 25 della Legge 12/1973) ; condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.517,32 annuali dal CP_1
1.1.2012 ad oggi, così per € 123.725,16 a titolo di arretrati non percepiti dal 1.1.2012 sino al mese corrente, oltre ad € 2.301,60 a titolo di FIRR, così per € 126.026,76, o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, con riserva di integrare gli ulteriori importi spettanti. Con
1 integrale rifusione delle spese di causa, tenuto conto anche del comportamento processuale delle parti - compreso il 15% quale rimborso spese forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge”;
Per parte convenuta:
“NEL MERITO Rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto. Condannare, inoltre,
l'odierno ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, nonché oneri riflessi come per legge (trattandosi di Avvocatura interna)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha intrattenuto un rapporto di agenzia con dal 2003 al Parte_2 CP_2
2009, maturando in data 17.12.2011 il diritto alla pensione, liquidata da CP_1 con decorrenza dall'1.1.2012 (doc. 3 di parte ricorrente).
Su successivo impulso dell'odierno ricorrente, ha versato ratealmente tra il 2014 CP_2
e il 2015 i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.
Con istanze del 21.6.2016 e 10.7.2018 il sig. PE ha chiesto a di CP_1 quantificare la pensione lorda spettante ove i contributi fossero stati tempestivamente versati dalla preponente e l'Ente ha evaso le istanze con email 27.1.2021, CP_2 precisando che:
- se versati tempestivamente, i contributi relativi agli anni 2007-2009 avrebbero determinato un importo di pensione più elevato;
- essendo stati versati in un momento successivo alla liquidazione della pensione, i contributi potevano essere utilizzati solo in sede di liquidazione del supplemento di pensione, come previsto dall'art. 27 del Regolamento delle Attività istituzionale della CP_1
Con istanza trasmessa a mezzo pec il 9.2.2022, il sig. PE ha chiesto a CP_1 la rideterminazione della pensione, tenendo conto dei contributi versati successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, istanza tuttavia respinta a mezzo pec
15.12.2022 da , che ha ribadito la legittimità della determinazione della CP_1 pensione sulla base dei soli contributi versati al momento della liquidazione, e della possibilità di considerare i contributi versati tardivamente unicamente ai fini della liquidazione del supplemento richiesto dal sig. PE nel febbraio 2019.
2 Con ricorso depositato in data 13/01/2025 il sig. ha chiesto la Parte_2 ricostituzione del trattamento pensionistico, ponendo a base di calcolo della quota a) il miglior triennio rappresentato dagli anni 2007, 2008 e 2009 (nonostante il versamento dei relativi contributi sia avvenuto successivamente alla liquidazione della pensione), e la conseguente condanna della al pagamento della somma di Controparte_1
€ 9.517,32 annuali dal 1.1.2012 alla data di proposizione del ricorso, così per €
123.725,16 a titolo di arretrati non percepiti dal 1.1.2012 sino al deposito del ricorso.
Si è ritualmente costituita in giudizio la , opponendosi Controparte_1 all'accoglimento del ricorso evidenziando che:
- l'art. 27 del Regolamento delle Attività Istituzionali del 19.7.2011 ammette unicamente la possibilità di riconoscere un supplemento di pensione, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento, e non la ricostituzione della pensione;
- l'art. 8 co. 5 del medesimo regolamento precisa che “Gli obblighi della CP_1 nei confronti degli agenti sorgono dal momento di ricezione dei contributi e limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo. In nessun caso la è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto CP_1 versamento dei contributi”;
- al ricorrente è stato liquidato il supplemento di pensione proprio sulla base dei contributi versati dopo la liquidazione della pensione.
*
Il ricorso del dott. PE non può trovare accoglimento.
1.
Il ricorrente invoca a sostegno del diritto rivendicato l'istituto della revisione della pensione delineato dall'art. 11 l. n. 12/1973 che così recita:
Art. 11 - Revisione delle pensioni liquidate.
“In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all CP_1 dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione”;
3 e lamenta l'applicazione, da parte della resistente del diverso istituto del CP_1 supplemento della pensione, disciplinato, invece dall'art. 12 della stessa legge:
Art. 12 - Supplemento di pensione.
“Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione;
tale supplemento è pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte le "provvigioni liquidate" nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso. Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo”.
La fondazione convenuta invoca, per contro, il contenuto dell'art. 27 del Regolamento delle attività istituzionali dell' : Pt_3
Articolo 27 - Supplemento di pensione
“1. I pensionati di vecchiaia, invalidità ed inabilità, i titolari di pensione di reversibilità o indiretta e i titolari di rendita contributiva possono chiedere la liquidazione di un supplemento del trattamento previdenziale, distinto da quello in essere, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento.
2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l'iscritto abbia compiuto il 72° anno di età. I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento […]”.
La prospettazione di è corretta e merita di essere condivisa. CP_1
Va disattesa l'interpretazione fornita dalla difesa di parte ricorrente all'art. 27 del regolamento, secondo cui detta disposizione troverebbe applicazione unicamente con riferimento ai contributi maturati e versati successivamente al pensionamento e ciò:
➢ per ragioni di carattere letterale: l'art. 27, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, non contiene alcun riferimento ai soli contributi “maturati” dopo la data di pensionamento (come invece si evince chiaramente dal contenuto dell'art. 10 l. n. 12/1973); al contrario, l'art. 27 utilizza la dicitura “contributi 4 pervenuti successivamente”, che per la sua genericità include tanto l'ipotesi di contributi maturati anteriormente al pensionamento e versati dopo tale data, quanto l'ipotesi dei contributi maturati e versati dopo il pensionamento;
➢ per ragioni di carattere storico: in sede di discussione, la difesa ha CP_1 precisato che dal 2004 la ha eliminato dal proprio regolamento CP_1
l'ipotesi della revisione della pensione, corrispondente all'art. 11 della l. n.
12/1973, intendendo unificare il trattamento dei contributi pervenuti dopo il pensionamento, sia che essi siano stati maturati prima di tale dopo, sia che siano stati maturati dopo il pensionamento, in ragione della prosecuzione dell'attività professionale. Tale circostanza trova conferma nella giurisprudenza di merito, che ha in effetti rilevato che “Il Regolamento delle Attività Istituzionali della del 1998 prevedeva sia il diritto alla revisione della pensione già CP_1 liquidata, avente ad oggetto i contributi pervenuti dopo la data del conseguimento del diritto a pensione e afferenti a periodi anteriori al momento del conseguimento del diritto, che il diritto al supplemento, a seguito di istituzione di una nuova posizione assicurativa a favore degli agenti che pur avendo già conseguito il diritto a pensione continuassero a lavorare (art. 20). Il
1° gennaio 2004 entrava in vigore il nuovo Regolamento che non prevedeva più l'istituto della revisione ma il solo supplemento di pensione, infatti l'art. 19 così stabiliva “1. Per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal periodo cui gli stessi si riferiscono, gli agenti possono chiedere la liquidazione di un supplemento della pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere. Detto supplemento di pensione potrà essere liquidato, al compimento del 70° anno di età, e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia.
2. Il supplemento si determina in applicazione del metodo contributivo di cui all'ART. 14” (App. Bari, 22.3.2022,
n. 267).
2.
Anche la deduzione di parte ricorrente secondo cui il regolamento Enasarco non potrebbe derogare, in base alla gerarchia delle fonti, ad una disposizione di legge (art. 11 l. n. 12/1973), non è meritevole di positivo apprezzamento.
5 In ordine al rapporto tra autonomia regolamentare delle casse private e normativa previgente si richiama infatti la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi con riferimento al potere regolamentare della , ma con considerazioni riferibili CP_3 anche ad , traendo le stesse il potere regolamentare dalla medesima CP_4 disposizione, ovvero l'art. 2 co. 1 d.lgs. n. 509/1994 e trovando le due Casse le medesime limitazioni nell'art. 3 co. 12 l. n. 335 del 1995 (Cass. civ. sez. lav.,
21/01/2013, n. 1327, secondo cui “Non vi è dubbio che l' potesse modificare la CP_1 originaria disciplina di legge, essendo stato rimesso agli enti di previdenza privatizzati ex D.Lgs. n. 509 del 1994, di modificare, entro i limiti fissati dal legislatore, la disciplina stabilita dalle norme originarie, allo scopo di assicurare l'equilibrio del bilancio, come espressamente previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12”).
Sul potere di delegificazione da parte delle Casse tramite l'autonomia regolamentare è stato dunque affermato:
“L'efficacia dell'attività regolamentare della all'interno del CP_3 sistema delle fonti, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 1 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, è stata già esaminata, come è noto, da Corte di cassazione n. 24202 del 16 novembre 2009, oltre che da Cass. 12209/2011 e Cass. 19981/2017, per cui si è affermato un orientamento, cui si intende dare continuità, che previa ricognizione del quadro normativo, come interpretato dalla precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ritiene che: a) il nuovo ente, sorto per effetto del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, non fruisce di finanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e mantiene la funzione di ente senza scopo di lucro cui continuano a fare capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio del precedente ente previdenziale;
b) tale ente ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione (oggi più penetranti per effetto della L. n. 111 del 2011, art. 14) in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei conti ed a quello politico da parte della Commissione parlamentare di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 56: dunque è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale, come affermato da Corte costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997, oltre che del principio di autofinanziamento (vedi Corte cost. n. 340 del 24 luglio 2000); c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto,
6 dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla di CP_3 regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014).
6. L'operatività di tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti, deve aggiungersi, è stata confermata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016 in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 3 Cost., tra l'altro, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 4, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, in combinato disposto con l'art. 1 del Regolamento della
17 marzo 2006 e con l'art. 2 del Regolamento della CP_3 CP_3
19 settembre 2008. La citata ordinanza, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione relativa alla "sostanziale delegificazione" della materia, ha ribadito che la giurisdizione del giudice costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost., non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di "delegificazione" (Corte cost. n. 427 del 2000) e, proprio con riferimento alle fonti di valore regolamentare, adottate in sede di "delegificazione", la garanzia costituzionale va ricercata, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali o per aver omesso di porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono;
o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso (Corte cost. n. 427 del 2000)” (Cassazione civile sez. lav., 13/02/2018, n. 3461).
Dal momento che parte ricorrente non indica alcuna violazione, da parte della di limiti di legge al potere di delegificazione, e trovando il comportamento CP_1 della giustificazione in quanto previsto dall'art. 27 de Regolamento, il CP_1 ricorso non può trovare accoglimento.
3.
La novità della questione, sulla quale non sono stati rinvenuti precedenti in termini, e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 22/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 22/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 238/2025 promossa da:
PERIALE (C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 C.F._1
Elisa Sampietro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Galleria Enzo
Tortora n. 21 ;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giovanna D'errico, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente sita in
Roma, Via Antoniotto Usodimare n° 31;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che al sig. PE, con decorrenza 1.1.2012, spetta la pensione nella misura quantificata dalla normativa vigente, pari ad € 1.092,26 mensili per 13 mensilità, e, per l'effetto, disporre che , a decorrere dalla domanda, previo ricalcolo e ricostituzione, eroghi la pensione al CP_1 ricorrente in misura al medesimo spettante, pari ad € 1.092,26 mensili per 13 mensilità, tenendo in particolare conto del triennio 2007 – 2008 - 2009 (Quota A ex artt.10 e 25 della Legge 12/1973) ; condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.517,32 annuali dal CP_1
1.1.2012 ad oggi, così per € 123.725,16 a titolo di arretrati non percepiti dal 1.1.2012 sino al mese corrente, oltre ad € 2.301,60 a titolo di FIRR, così per € 126.026,76, o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, con riserva di integrare gli ulteriori importi spettanti. Con
1 integrale rifusione delle spese di causa, tenuto conto anche del comportamento processuale delle parti - compreso il 15% quale rimborso spese forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge”;
Per parte convenuta:
“NEL MERITO Rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto. Condannare, inoltre,
l'odierno ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, nonché oneri riflessi come per legge (trattandosi di Avvocatura interna)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha intrattenuto un rapporto di agenzia con dal 2003 al Parte_2 CP_2
2009, maturando in data 17.12.2011 il diritto alla pensione, liquidata da CP_1 con decorrenza dall'1.1.2012 (doc. 3 di parte ricorrente).
Su successivo impulso dell'odierno ricorrente, ha versato ratealmente tra il 2014 CP_2
e il 2015 i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.
Con istanze del 21.6.2016 e 10.7.2018 il sig. PE ha chiesto a di CP_1 quantificare la pensione lorda spettante ove i contributi fossero stati tempestivamente versati dalla preponente e l'Ente ha evaso le istanze con email 27.1.2021, CP_2 precisando che:
- se versati tempestivamente, i contributi relativi agli anni 2007-2009 avrebbero determinato un importo di pensione più elevato;
- essendo stati versati in un momento successivo alla liquidazione della pensione, i contributi potevano essere utilizzati solo in sede di liquidazione del supplemento di pensione, come previsto dall'art. 27 del Regolamento delle Attività istituzionale della CP_1
Con istanza trasmessa a mezzo pec il 9.2.2022, il sig. PE ha chiesto a CP_1 la rideterminazione della pensione, tenendo conto dei contributi versati successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, istanza tuttavia respinta a mezzo pec
15.12.2022 da , che ha ribadito la legittimità della determinazione della CP_1 pensione sulla base dei soli contributi versati al momento della liquidazione, e della possibilità di considerare i contributi versati tardivamente unicamente ai fini della liquidazione del supplemento richiesto dal sig. PE nel febbraio 2019.
2 Con ricorso depositato in data 13/01/2025 il sig. ha chiesto la Parte_2 ricostituzione del trattamento pensionistico, ponendo a base di calcolo della quota a) il miglior triennio rappresentato dagli anni 2007, 2008 e 2009 (nonostante il versamento dei relativi contributi sia avvenuto successivamente alla liquidazione della pensione), e la conseguente condanna della al pagamento della somma di Controparte_1
€ 9.517,32 annuali dal 1.1.2012 alla data di proposizione del ricorso, così per €
123.725,16 a titolo di arretrati non percepiti dal 1.1.2012 sino al deposito del ricorso.
Si è ritualmente costituita in giudizio la , opponendosi Controparte_1 all'accoglimento del ricorso evidenziando che:
- l'art. 27 del Regolamento delle Attività Istituzionali del 19.7.2011 ammette unicamente la possibilità di riconoscere un supplemento di pensione, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento, e non la ricostituzione della pensione;
- l'art. 8 co. 5 del medesimo regolamento precisa che “Gli obblighi della CP_1 nei confronti degli agenti sorgono dal momento di ricezione dei contributi e limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo. In nessun caso la è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto CP_1 versamento dei contributi”;
- al ricorrente è stato liquidato il supplemento di pensione proprio sulla base dei contributi versati dopo la liquidazione della pensione.
*
Il ricorso del dott. PE non può trovare accoglimento.
1.
Il ricorrente invoca a sostegno del diritto rivendicato l'istituto della revisione della pensione delineato dall'art. 11 l. n. 12/1973 che così recita:
Art. 11 - Revisione delle pensioni liquidate.
“In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all CP_1 dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione”;
3 e lamenta l'applicazione, da parte della resistente del diverso istituto del CP_1 supplemento della pensione, disciplinato, invece dall'art. 12 della stessa legge:
Art. 12 - Supplemento di pensione.
“Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione;
tale supplemento è pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte le "provvigioni liquidate" nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso. Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo”.
La fondazione convenuta invoca, per contro, il contenuto dell'art. 27 del Regolamento delle attività istituzionali dell' : Pt_3
Articolo 27 - Supplemento di pensione
“1. I pensionati di vecchiaia, invalidità ed inabilità, i titolari di pensione di reversibilità o indiretta e i titolari di rendita contributiva possono chiedere la liquidazione di un supplemento del trattamento previdenziale, distinto da quello in essere, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento.
2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l'iscritto abbia compiuto il 72° anno di età. I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento […]”.
La prospettazione di è corretta e merita di essere condivisa. CP_1
Va disattesa l'interpretazione fornita dalla difesa di parte ricorrente all'art. 27 del regolamento, secondo cui detta disposizione troverebbe applicazione unicamente con riferimento ai contributi maturati e versati successivamente al pensionamento e ciò:
➢ per ragioni di carattere letterale: l'art. 27, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, non contiene alcun riferimento ai soli contributi “maturati” dopo la data di pensionamento (come invece si evince chiaramente dal contenuto dell'art. 10 l. n. 12/1973); al contrario, l'art. 27 utilizza la dicitura “contributi 4 pervenuti successivamente”, che per la sua genericità include tanto l'ipotesi di contributi maturati anteriormente al pensionamento e versati dopo tale data, quanto l'ipotesi dei contributi maturati e versati dopo il pensionamento;
➢ per ragioni di carattere storico: in sede di discussione, la difesa ha CP_1 precisato che dal 2004 la ha eliminato dal proprio regolamento CP_1
l'ipotesi della revisione della pensione, corrispondente all'art. 11 della l. n.
12/1973, intendendo unificare il trattamento dei contributi pervenuti dopo il pensionamento, sia che essi siano stati maturati prima di tale dopo, sia che siano stati maturati dopo il pensionamento, in ragione della prosecuzione dell'attività professionale. Tale circostanza trova conferma nella giurisprudenza di merito, che ha in effetti rilevato che “Il Regolamento delle Attività Istituzionali della del 1998 prevedeva sia il diritto alla revisione della pensione già CP_1 liquidata, avente ad oggetto i contributi pervenuti dopo la data del conseguimento del diritto a pensione e afferenti a periodi anteriori al momento del conseguimento del diritto, che il diritto al supplemento, a seguito di istituzione di una nuova posizione assicurativa a favore degli agenti che pur avendo già conseguito il diritto a pensione continuassero a lavorare (art. 20). Il
1° gennaio 2004 entrava in vigore il nuovo Regolamento che non prevedeva più l'istituto della revisione ma il solo supplemento di pensione, infatti l'art. 19 così stabiliva “1. Per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal periodo cui gli stessi si riferiscono, gli agenti possono chiedere la liquidazione di un supplemento della pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere. Detto supplemento di pensione potrà essere liquidato, al compimento del 70° anno di età, e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia.
2. Il supplemento si determina in applicazione del metodo contributivo di cui all'ART. 14” (App. Bari, 22.3.2022,
n. 267).
2.
Anche la deduzione di parte ricorrente secondo cui il regolamento Enasarco non potrebbe derogare, in base alla gerarchia delle fonti, ad una disposizione di legge (art. 11 l. n. 12/1973), non è meritevole di positivo apprezzamento.
5 In ordine al rapporto tra autonomia regolamentare delle casse private e normativa previgente si richiama infatti la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi con riferimento al potere regolamentare della , ma con considerazioni riferibili CP_3 anche ad , traendo le stesse il potere regolamentare dalla medesima CP_4 disposizione, ovvero l'art. 2 co. 1 d.lgs. n. 509/1994 e trovando le due Casse le medesime limitazioni nell'art. 3 co. 12 l. n. 335 del 1995 (Cass. civ. sez. lav.,
21/01/2013, n. 1327, secondo cui “Non vi è dubbio che l' potesse modificare la CP_1 originaria disciplina di legge, essendo stato rimesso agli enti di previdenza privatizzati ex D.Lgs. n. 509 del 1994, di modificare, entro i limiti fissati dal legislatore, la disciplina stabilita dalle norme originarie, allo scopo di assicurare l'equilibrio del bilancio, come espressamente previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12”).
Sul potere di delegificazione da parte delle Casse tramite l'autonomia regolamentare è stato dunque affermato:
“L'efficacia dell'attività regolamentare della all'interno del CP_3 sistema delle fonti, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 1 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, è stata già esaminata, come è noto, da Corte di cassazione n. 24202 del 16 novembre 2009, oltre che da Cass. 12209/2011 e Cass. 19981/2017, per cui si è affermato un orientamento, cui si intende dare continuità, che previa ricognizione del quadro normativo, come interpretato dalla precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ritiene che: a) il nuovo ente, sorto per effetto del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, non fruisce di finanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e mantiene la funzione di ente senza scopo di lucro cui continuano a fare capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio del precedente ente previdenziale;
b) tale ente ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione (oggi più penetranti per effetto della L. n. 111 del 2011, art. 14) in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei conti ed a quello politico da parte della Commissione parlamentare di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 56: dunque è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l'obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale, come affermato da Corte costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997, oltre che del principio di autofinanziamento (vedi Corte cost. n. 340 del 24 luglio 2000); c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto,
6 dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla di CP_3 regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014).
6. L'operatività di tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti, deve aggiungersi, è stata confermata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016 in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 3 Cost., tra l'altro, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 4, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, in combinato disposto con l'art. 1 del Regolamento della
17 marzo 2006 e con l'art. 2 del Regolamento della CP_3 CP_3
19 settembre 2008. La citata ordinanza, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione relativa alla "sostanziale delegificazione" della materia, ha ribadito che la giurisdizione del giudice costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost., non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di "delegificazione" (Corte cost. n. 427 del 2000) e, proprio con riferimento alle fonti di valore regolamentare, adottate in sede di "delegificazione", la garanzia costituzionale va ricercata, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali o per aver omesso di porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono;
o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso (Corte cost. n. 427 del 2000)” (Cassazione civile sez. lav., 13/02/2018, n. 3461).
Dal momento che parte ricorrente non indica alcuna violazione, da parte della di limiti di legge al potere di delegificazione, e trovando il comportamento CP_1 della giustificazione in quanto previsto dall'art. 27 de Regolamento, il CP_1 ricorso non può trovare accoglimento.
3.
La novità della questione, sulla quale non sono stati rinvenuti precedenti in termini, e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 22/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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