Articolo 2 della Legge 8 giugno 1966, n. 425
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 luglio 1966
Art. 2.
Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonche' gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale e' previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi, il collocamento in soprannumero e' disposto con le stesse modalita' prescritte per il provvedimento di sospensione.
Entrata in vigore il 9 luglio 1966