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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7915 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23 ottobre 2024, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19283/2024 R.G.
RG 615 / 2025
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Luca Matrone, del Foro di Torre Annunziata, e dell'Avv. Anna Gaudino, del Foro di Napoli, sito in Torre Annunziata (NA) al c.so Umberto I, presso i quali domicilia e dai quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente.
Opponente E
, P. Iva e CF , con sede legale in Roma, Via G. Controparte_1 P.IVA_1
Grezar 14, - CAP 00142, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e , ai
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in
G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di in qualita' di Responsabile Atti Controparte_6
Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Pt_2
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Russo con domicilio eletto presso lo studio legale, sito in Giugliano in Campania (NA), alla Via Rione Palumbo, n. 10.
Opposto
NONCHE'
(C.F. Controparte_7
), con sede in Roma, Via Mantova n. 1, in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Controparte_8
RT e CA TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Andrea
Indrizzi sito in Via Paolo della Valle n. 23, Napoli.
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro proponendo ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c. 2
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249038224819000, notificata il 27.08.2024 ed emessa dall per un importo totale di € 10.339,33 contenente Controparte_9
n. 10 cartelle ma limitando l'impugnativa a due cartelle la n. 5, n. 07120160060272542000 di €
3.884,45 relativa a contributi anni 2014 e 2015 e la n. 9, n. 07120170067912774000 Parte_3 di € 3.736,52 relativa a contributi anni 2015 e 2016 per un totale di € 7.620,97. Parte_3
Tanto premesso, deduceva che i titoli portati nell'intimazione di pagamento non erano stati mai notificati con conseguente prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale, e così concludeva: “ Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia degli atti quivi impugnati della intimazione di pagamento e degli atti presupposti, consequenziali e /o connessi e per difetto di un valido titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata e per violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra,
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza e/o estinzione del diritto del
Concessionario di procedere ad esecuzione forzata e, pertanto, disporre la cancellazione/annullamento dal ruolo esattoriale di tutti i (pretesi) crediti vantati dall'Ente
Impositore ed azionati dal Concessionario della Riscossione per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) Per l'effetto dell'accertamento negativo del credito dichiarare l'inefficacia degli atti medio tempore compiuti dal e che nulla è dovuto dall'istante in relazione alle su CP_10 menzionate pretese quivi impugnate;
4) Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, come per legge in favore del procuratore costituito con attribuzione”.
Si costituiva tempestivamente la Controparte_7 che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire, la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti posti a fondamento dell'intimazione di pagamento quivi impugnata, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ricordando tra l'altro i periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal
23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) e concludeva per il rigetto totale della domanda con vittoria di spese.
Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della nella Controparte_9 ipotesi di accoglimento della opposizione per causa imputabile alla . CP_9
Si costituiva tempestivamente l che eccepiva la tardività del Controparte_9 ricorso essendo stati regolarmente notificati sia gli atti posti a fondamento dell'atto quivi impugnato, sia successivi atti interruttivi con conseguente insussistenza della invocata prescrizione e concludeva per il rigetto totale della domanda con vittoria di spese.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la preliminare eccezione di di inammissibilità della CP_11 domanda per la tardività dell'azione intrapresa, e quella di carenza di interesse ad agire.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue la legittimazione passiva di in quanto parte ricorrente ha dedotto di non aver CP_11 ricevuto la notifica dei titoli esecutivi, che, trattandosi di avvisi di addebito, viene effettuata direttamente dall'ente creditore. Pertanto sebbene l'opposizione riguardi unicamente la asserita prescrizione del credito, rilievo che afferendo al merito della questione ( estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità ( cfr Cass.7514/2022), tuttavia trovandoci al cospetto di un CP_11 atto prodromico all'esecuzione forzata l'eccezione risulta infondata.
Quanto alla seconda eccezione, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata unicamente come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito contributivo, avendo negato la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi d'addebito.
Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata.
La Corte di Cassazione ha in materia statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), e che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019)” ( cfr in motivazione Cass
18256/2020; nonché Cass. 24506/2016 conf Cass 7156/2023). Con il ricorso in esame la ricorrente proponeva con ogni evidenza solo l'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art 24 cit, avendo dedotto che l'intimazione di cui si controverte era stato il primo atto con cui era stato posto a conoscenza degli avvisi di addebito, sostenendo in questa sede l'inesistenza della notifica dei titoli e la prescrizione dei crediti contributivi.
Nel caso di specie l'interesse ad agire è quindi senz'altro riscontrabile nella notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla data del deposito del ricorso introduttivo (11.09.2024), l'intimazione di pagamento (assimilabile al precetto),notificata il 27.08.2024 aveva ancora efficacia, così che l'eccezione di carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 615 cpc – in base alla prospettazione della domanda - va rigettata.
Tanto premesso, tuttavia, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente si duole della mancata notifica delle cartelle n. 07120160060272542000 e n.
07120170067912774000 perché notificate da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri.
Ora, osserva il giudicante, l'assunto è infondato.
L'indirizzo PEC “ t" da cui sono partite le Email_1 notifiche, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, è un indirizzo presente nel Registro IPA alla voce consultazione e poi ricerca PEC Ente, inserendo la denominazione Controparte_9
dopo aver selezionato il simbolo ricerca appare l'elenco PEC tra cui
[...]
t". Email_1
La Suprema Corte con sentenza n. 583/05/2022 ha statuito: “…non si ravvisa alcun obbligo, per l , di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena CP_11 di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”. Analogamente la sentenza n. 918/06/2022 “ … ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ …bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov”. in senso analogo le sentenze nn. 924/04/2022 secondo la quale, sulla premessa che in base al contenuto del comma 2 del richiamato articolo 26 “è chiaro che la regolarità della notifica postula, a tutela del contribuente, che l'indirizzo – del destinatario – sia solo quello registrato nei pubblici registri, non essendo prevista tuttavia alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato...¸nn. 549/01/2020, 731/01/2021, 697/06/2022, 920/04/2022 “. In senso analogo la ordinanza 16/01/2023 n. 982/2023, Valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi se il contribuente non dimostra il pregiudizio;
Sentenza n. 15979/2022 con cui le SS.UU. hanno precisato che «l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto».
Le cartelle di pagamento sottese alla impugnata intimazione, dunque, risultano correttamente notificate ed alle stesse ha fatto seguito, anche la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
La in particolare ha prodotto documentazione che evidenziava che il credito Controparte_9 portato dagli avvisi di addebito oggi in esame era stato cristallizzato per effetto della notifica, ritualmente effettuata avendo così provveduto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, fornendo la documentazione probante di aver eseguito la notifica della stessa in modo corretto.
La prescrizione del credito eccepita da parte ricorrente è dunque priva di pregio, poiché il termine prescrizionale non si è affatto maturato atteso che sia gli atti impugnati, che i successivi atti interruttivi della stessa, risultano correttamente notificati e nei termini di legge validi ad interrompere la prescrizione.
E' noto che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale, idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un' intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale.
Nel caso di specie, tale effetto è stato ottenuto in particolare:
- la cartella n 07120160060272542000, relativa a contributi Cassa ODC anni 2014 e 2015 è stata notificata in data 20.07.2016, all'odierno ricorrente a mezzo PEC all'indirizzo
Email_2
- la cartella n. 07120170067912774000 relativa a contributi Cassa ODC anni 2015 e 2016 è stata notificata in data 23.08.2017 all'odierno ricorrente a mezzo PEC all'indirizzo
Email_2
Alla notifica delle predette cartelle esattoriali, hanno fatto seguito, anche ai fini interruttivi della prescrizione, la notifica dei seguenti atti: - Avviso di intimazione di pagamento n. 07120199026317975000, notificato in data 24.07.2019, sempre a mezzo Pec all'odierno ricorrente all'indirizzo PEC
Email_2
- Avviso di intimazione di pagamento n.07102049038224819000, notificata in data 27.08.2024 a mezzo PEC al ricorrente sig. al medesimo indirizzo PEC: Parte_1
Email_3
Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto impugnare le precedenti cartelle inviate sempre dallo stesso indirizzo t al medesimo indirizzo PEC entro e Email_1 non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della loro notificazione.
Dalla data di notifica delle singole cartelle di pagamento alcun termine prescrizionale può ritenersi maturato atteso che, oltre alla presenza di atti interruttivi della prescrizione, osserva il giudicante, occorre computare il periodo di sospensione per emergenza COVID-19, introdotto dal D.L.
18/2020 e s.s. in base al quale tutti i termini sono stati sospesi dal 09.03.2020 al 31.08.2021, per cui dal termine di scadenza originario della prescrizione occorre aggiungere il termine di 24 mesi così come previsto per Legge.
Nel caso in esame sono applicabili le disposizioni relative alla sospensione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 12 del D.LGS n.159/2015, precisamente il 2° comma di detto articolo dispone che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno e degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio
2000, n.212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” .
Pertanto, nel caso di specie, per le somme relative alle cartelle impugnate, ritualmente notificate, i termini, per effetto della sospensione Covid, sono prorogati fino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, pertanto, a ben vedere, nessuna prescrizione si è verificata.
Ad abundantiam, osserva il giudicante, della regolare notifica ed effettivo ricevimento delle cartelle da parte del ricorrente vi è una sua richiesta di rateizzo come risulta dall'estratto ruolo depositato.
Quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione delle istanze di rateizzazione, il Tribunale aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale (v. Cass. 19401/2022): “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L.,
7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Sicchè, in applicazione di tali orientamenti, con riferimento ai titoli per i quali è stata presentata istanza di rateizzazione/definizione agevolata/rottamazione, deve ritenersi non solo che essi sono stati regolarmente ricevuti dal contribuente (il quale, altrimenti, non sarebbe stato in grado di presentare tale istanza), ma, altresì, che tale istanza ha efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo necessarie, come ritenuto dal primo giudice, “dichiarazioni negoziali ovvero di scienza cui sia specificamente riconducibile un effetto interruttivo”, ovverosia un espresso riconoscimento di debito. In base all'orientamento giurisprudenziale richiamato, è, invero, sufficiente, per il prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione, la presentazione dell'istanza di rateizzazione.
Medesime considerazioni sono suscettibili di essere svolte per le istanze di definizione agevolata/rottamazione, stante l'analogia di funzione con le istanze di rateizzazione.
Alla luce di quanto dianzi evidenziato, nessuno dei crediti portati dagli avvisi di addebito su in esame è prescritto.
lazione agli stessi.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a carico dell'opponente ed in favore di ciascun resistente.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione all'atto di intimazione e, per esso, a tutti gli avvisi opposti;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascun convenuto in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA e spese generali e contributo unificato, .
Si comunichi.
Napoli, 3-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 23 ottobre 2024, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19283/2024 R.G.
RG 615 / 2025
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Luca Matrone, del Foro di Torre Annunziata, e dell'Avv. Anna Gaudino, del Foro di Napoli, sito in Torre Annunziata (NA) al c.so Umberto I, presso i quali domicilia e dai quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente.
Opponente E
, P. Iva e CF , con sede legale in Roma, Via G. Controparte_1 P.IVA_1
Grezar 14, - CAP 00142, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e , ai
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in
G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di in qualita' di Responsabile Atti Controparte_6
Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Pt_2
Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Russo con domicilio eletto presso lo studio legale, sito in Giugliano in Campania (NA), alla Via Rione Palumbo, n. 10.
Opposto
NONCHE'
(C.F. Controparte_7
), con sede in Roma, Via Mantova n. 1, in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Controparte_8
RT e CA TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Andrea
Indrizzi sito in Via Paolo della Valle n. 23, Napoli.
Opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro proponendo ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c. 2
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249038224819000, notificata il 27.08.2024 ed emessa dall per un importo totale di € 10.339,33 contenente Controparte_9
n. 10 cartelle ma limitando l'impugnativa a due cartelle la n. 5, n. 07120160060272542000 di €
3.884,45 relativa a contributi anni 2014 e 2015 e la n. 9, n. 07120170067912774000 Parte_3 di € 3.736,52 relativa a contributi anni 2015 e 2016 per un totale di € 7.620,97. Parte_3
Tanto premesso, deduceva che i titoli portati nell'intimazione di pagamento non erano stati mai notificati con conseguente prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale, e così concludeva: “ Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia degli atti quivi impugnati della intimazione di pagamento e degli atti presupposti, consequenziali e /o connessi e per difetto di un valido titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata e per violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra,
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza e/o estinzione del diritto del
Concessionario di procedere ad esecuzione forzata e, pertanto, disporre la cancellazione/annullamento dal ruolo esattoriale di tutti i (pretesi) crediti vantati dall'Ente
Impositore ed azionati dal Concessionario della Riscossione per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) Per l'effetto dell'accertamento negativo del credito dichiarare l'inefficacia degli atti medio tempore compiuti dal e che nulla è dovuto dall'istante in relazione alle su CP_10 menzionate pretese quivi impugnate;
4) Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, come per legge in favore del procuratore costituito con attribuzione”.
Si costituiva tempestivamente la Controparte_7 che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire, la tardività del ricorso essendo stati regolarmente notificati gli atti posti a fondamento dell'intimazione di pagamento quivi impugnata, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ricordando tra l'altro i periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal
23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) e concludeva per il rigetto totale della domanda con vittoria di spese.
Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della nella Controparte_9 ipotesi di accoglimento della opposizione per causa imputabile alla . CP_9
Si costituiva tempestivamente l che eccepiva la tardività del Controparte_9 ricorso essendo stati regolarmente notificati sia gli atti posti a fondamento dell'atto quivi impugnato, sia successivi atti interruttivi con conseguente insussistenza della invocata prescrizione e concludeva per il rigetto totale della domanda con vittoria di spese.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la preliminare eccezione di di inammissibilità della CP_11 domanda per la tardività dell'azione intrapresa, e quella di carenza di interesse ad agire.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue la legittimazione passiva di in quanto parte ricorrente ha dedotto di non aver CP_11 ricevuto la notifica dei titoli esecutivi, che, trattandosi di avvisi di addebito, viene effettuata direttamente dall'ente creditore. Pertanto sebbene l'opposizione riguardi unicamente la asserita prescrizione del credito, rilievo che afferendo al merito della questione ( estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità ( cfr Cass.7514/2022), tuttavia trovandoci al cospetto di un CP_11 atto prodromico all'esecuzione forzata l'eccezione risulta infondata.
Quanto alla seconda eccezione, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata unicamente come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito contributivo, avendo negato la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi d'addebito.
Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata.
La Corte di Cassazione ha in materia statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), e che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019)” ( cfr in motivazione Cass
18256/2020; nonché Cass. 24506/2016 conf Cass 7156/2023). Con il ricorso in esame la ricorrente proponeva con ogni evidenza solo l'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art 24 cit, avendo dedotto che l'intimazione di cui si controverte era stato il primo atto con cui era stato posto a conoscenza degli avvisi di addebito, sostenendo in questa sede l'inesistenza della notifica dei titoli e la prescrizione dei crediti contributivi.
Nel caso di specie l'interesse ad agire è quindi senz'altro riscontrabile nella notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla data del deposito del ricorso introduttivo (11.09.2024), l'intimazione di pagamento (assimilabile al precetto),notificata il 27.08.2024 aveva ancora efficacia, così che l'eccezione di carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art 615 cpc – in base alla prospettazione della domanda - va rigettata.
Tanto premesso, tuttavia, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente si duole della mancata notifica delle cartelle n. 07120160060272542000 e n.
07120170067912774000 perché notificate da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri.
Ora, osserva il giudicante, l'assunto è infondato.
L'indirizzo PEC “ t" da cui sono partite le Email_1 notifiche, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, è un indirizzo presente nel Registro IPA alla voce consultazione e poi ricerca PEC Ente, inserendo la denominazione Controparte_9
dopo aver selezionato il simbolo ricerca appare l'elenco PEC tra cui
[...]
t". Email_1
La Suprema Corte con sentenza n. 583/05/2022 ha statuito: “…non si ravvisa alcun obbligo, per l , di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena CP_11 di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”. Analogamente la sentenza n. 918/06/2022 “ … ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ …bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov”. in senso analogo le sentenze nn. 924/04/2022 secondo la quale, sulla premessa che in base al contenuto del comma 2 del richiamato articolo 26 “è chiaro che la regolarità della notifica postula, a tutela del contribuente, che l'indirizzo – del destinatario – sia solo quello registrato nei pubblici registri, non essendo prevista tuttavia alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato...¸nn. 549/01/2020, 731/01/2021, 697/06/2022, 920/04/2022 “. In senso analogo la ordinanza 16/01/2023 n. 982/2023, Valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi se il contribuente non dimostra il pregiudizio;
Sentenza n. 15979/2022 con cui le SS.UU. hanno precisato che «l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto».
Le cartelle di pagamento sottese alla impugnata intimazione, dunque, risultano correttamente notificate ed alle stesse ha fatto seguito, anche la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
La in particolare ha prodotto documentazione che evidenziava che il credito Controparte_9 portato dagli avvisi di addebito oggi in esame era stato cristallizzato per effetto della notifica, ritualmente effettuata avendo così provveduto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, fornendo la documentazione probante di aver eseguito la notifica della stessa in modo corretto.
La prescrizione del credito eccepita da parte ricorrente è dunque priva di pregio, poiché il termine prescrizionale non si è affatto maturato atteso che sia gli atti impugnati, che i successivi atti interruttivi della stessa, risultano correttamente notificati e nei termini di legge validi ad interrompere la prescrizione.
E' noto che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale, idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un' intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale.
Nel caso di specie, tale effetto è stato ottenuto in particolare:
- la cartella n 07120160060272542000, relativa a contributi Cassa ODC anni 2014 e 2015 è stata notificata in data 20.07.2016, all'odierno ricorrente a mezzo PEC all'indirizzo
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- la cartella n. 07120170067912774000 relativa a contributi Cassa ODC anni 2015 e 2016 è stata notificata in data 23.08.2017 all'odierno ricorrente a mezzo PEC all'indirizzo
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Alla notifica delle predette cartelle esattoriali, hanno fatto seguito, anche ai fini interruttivi della prescrizione, la notifica dei seguenti atti: - Avviso di intimazione di pagamento n. 07120199026317975000, notificato in data 24.07.2019, sempre a mezzo Pec all'odierno ricorrente all'indirizzo PEC
Email_2
- Avviso di intimazione di pagamento n.07102049038224819000, notificata in data 27.08.2024 a mezzo PEC al ricorrente sig. al medesimo indirizzo PEC: Parte_1
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Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto impugnare le precedenti cartelle inviate sempre dallo stesso indirizzo t al medesimo indirizzo PEC entro e Email_1 non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della loro notificazione.
Dalla data di notifica delle singole cartelle di pagamento alcun termine prescrizionale può ritenersi maturato atteso che, oltre alla presenza di atti interruttivi della prescrizione, osserva il giudicante, occorre computare il periodo di sospensione per emergenza COVID-19, introdotto dal D.L.
18/2020 e s.s. in base al quale tutti i termini sono stati sospesi dal 09.03.2020 al 31.08.2021, per cui dal termine di scadenza originario della prescrizione occorre aggiungere il termine di 24 mesi così come previsto per Legge.
Nel caso in esame sono applicabili le disposizioni relative alla sospensione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 12 del D.LGS n.159/2015, precisamente il 2° comma di detto articolo dispone che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno e degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio
2000, n.212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” .
Pertanto, nel caso di specie, per le somme relative alle cartelle impugnate, ritualmente notificate, i termini, per effetto della sospensione Covid, sono prorogati fino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, pertanto, a ben vedere, nessuna prescrizione si è verificata.
Ad abundantiam, osserva il giudicante, della regolare notifica ed effettivo ricevimento delle cartelle da parte del ricorrente vi è una sua richiesta di rateizzo come risulta dall'estratto ruolo depositato.
Quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione delle istanze di rateizzazione, il Tribunale aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale (v. Cass. 19401/2022): “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L.,
7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Sicchè, in applicazione di tali orientamenti, con riferimento ai titoli per i quali è stata presentata istanza di rateizzazione/definizione agevolata/rottamazione, deve ritenersi non solo che essi sono stati regolarmente ricevuti dal contribuente (il quale, altrimenti, non sarebbe stato in grado di presentare tale istanza), ma, altresì, che tale istanza ha efficacia interruttiva della prescrizione, non essendo necessarie, come ritenuto dal primo giudice, “dichiarazioni negoziali ovvero di scienza cui sia specificamente riconducibile un effetto interruttivo”, ovverosia un espresso riconoscimento di debito. In base all'orientamento giurisprudenziale richiamato, è, invero, sufficiente, per il prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione, la presentazione dell'istanza di rateizzazione.
Medesime considerazioni sono suscettibili di essere svolte per le istanze di definizione agevolata/rottamazione, stante l'analogia di funzione con le istanze di rateizzazione.
Alla luce di quanto dianzi evidenziato, nessuno dei crediti portati dagli avvisi di addebito su in esame è prescritto.
lazione agli stessi.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a carico dell'opponente ed in favore di ciascun resistente.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione all'atto di intimazione e, per esso, a tutti gli avvisi opposti;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascun convenuto in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA e spese generali e contributo unificato, .
Si comunichi.
Napoli, 3-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce