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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/02/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4190/2021
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Nicola OGGETTO: SINISI in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente impugnazione
S E N T E N Z A delibera nella causa civile promossa da: condominiale
rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Squarcina e G. Parte_1 Per_ Paglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Parma, Bassa dei Magnani n.7
- ATTRICE – c o n t r o
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ent udio di quest'ultimo in Parma, strada Felice Cavallotti n. 10
- CONVENUTI -
Causa Civile iscritta al n.4190/21 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 9 giugno 2023:
Per l'attrice:
chiede che l'Ill.mo Giudice, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in accoglimento della spiegata impugnazione voglia 1) - in via principale
- accertare e dichiarare che la delibera assunta dai IG,ri Controparte_3 CP_1
e , nell'assemblea del 28.09.2020 è nulla, invalida, illegittima, annullabile o Controparte_2 come meglio, per i motivi di diritto esposti nell'atto di citazione, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
riservata la richiesta di sospensione della deliberazione assembleare impugnata.
2) - in via istruttoria - si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e per la revoca dell'ordinanza del 30.12.2023
3) - con vittoria e condanna di tutte le spese di lite, compensi d'avvocato, rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA, come per legge. Per i convenuti: pagina 1 di 7 Voglia il Tribunale Illustrissimo, in via principale, per tutte le ragioni indicate in narrativa, accertati i fatti per cui è causa respingere tutte le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate ed a tale effetto dichiarare valida e confermare la delibera assunta dai signori , e CP_1 Controparte_2 nell'assemblea condominiale del 28 settembre 2020, con vittoria di spese Controparte_3
e compensi di lite. Si insiste, inoltre, affinché il G.I. disponga CTU al fine di accertare, ai sensi dell'art.1136 c.c., il valore delle quote condominiali ed ammetta prova per testi, come richiesto nella memoria ex art 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta del 20 settembre 2022.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, previsto dal Parte_1
D.lgs n.28/2010, avanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Parma (doc.7), con atto di citazione ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 [...]
per impugnare la delibera, assunta dagli stessi in data 28.09.2020, assemblea CP_3 straordinaria convocata dai convenuti cui non aveva partecipato, manifestando anticipatamente, le proprie critiche sulla legittimità della riunione;
ha concluso, in via principale per sentir accertare e dichiarare che la delibera è nulla, invalida, illegittima, annullabile o come meglio, per i motivi di diritto esposti in citazione. Con comparsa di risposta del 24.03.2022 i convenuti contestato quanto esposto nell'atto introduttivo, hanno concluso per la reiezione di tutte le domande, con conferma della delibera assunta dai presenti all'assemblea condominiale del 28 settembre 2020. Depositate le memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza 2.01.2023 sono state disattese le richieste istruttorie e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta a sentenza sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 9.06.2023 E' incontroverso e documentale che l'attrice era comproprietaria, in quote uguali con i fratelli e , di un complesso immobiliare (acquistato dai comproprietari, con Per_2 CP_3 atto Notaio del 13.10.1994, rep. n.65169/11331), ubicato a Parma, Loc. Fraore, Per_3
Strada Begherella n.67, costituito da un fabbricato principale ad uso abitativo - elevato sui piani terreno, primo e secondo - e da fabbricati accessori adiacenti destinati a cantina, lavanderia, autorimessa e porticato e da un'area cortilizia pertinenziale comune. L'immobile è stato oggetto di una sostanziale ristrutturazione a seguito di ottenimento della concessione edilizia n.2374/1993 del 12.04.1993. Con atto a ministero del Notaio in data 19.10.2004, rep. n. 83106, racc. n.25700, i Per_4 fratelli procedevano alla divisione consensuale del compendio immobiliare, CP_3 attribuendo allo stesso il complessivo valore di € 240.000,00, che avveniva con attribuzione, in natura, di unità immobiliari ai tre fratelli, come descritte nell'atto (doc.1 attrice). Successivamente, con rogito a ministero Notaio del 10.04.2019, rep. n.1855, Per_5 racc. n.1131 (doc.2), vendeva gli immobili, oggetto della sua Persona_6 assegnazione in sede di divisione consensuale, ad e;
CP_1 Controparte_2
che prima risiedeva nell'immobile è andata a vivere a San Secondo Controparte_3
Parmense (PR), promettendo in vendita – nell'agosto 2019 (doc.4 conv.) - la sua quota parte alla coppia , trasferitisi a vivere nell'immobile Persona_7
Agli inizi del 2020, questi ultimi incaricavano l'Arch. di presentare presso il CP_4
Comune di Parma una domanda di Accertamento di Compatibilità . Parte_2
Seguiva contatto con gli uffici comunali, finalizzato a regolarizzare le difformità edilizie emerse per le unità immobiliari di loro proprietà e le parti comuni (doc.5 conv.), pagina 2 di 7 prendendo contatto con lo sportello del Comune Organizzazione_1 CP_5 onde attivare l'iter burocratico normativamente previsto. In data 17 marzo 2020 gli odierni convenuti, tramite l'arch. presentavano al Comune di CP_4
Parma domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, con riferimento alle sole due unità immobiliari di proprietà
e Persona_7 Controparte_3
Parallelamente gli stessi contattavano la odierna attrice, tramite il suo procuratore, proponendole di trovare una soluzione concordata al fine di definire le attività utili o necessarie a regolarizzare le difformità esistenti (docc. da 6 a 10 conv.).
In data 25 agosto 2020, la dott.ssa dirigente del Persona_8 [...]
Parma, intimava agli odierni convenuti, Organizzazione_2 tramite PEC, l'invio telematico, entro il termine di trenta giorni, pena la cessazione di validità della domanda di Accertamento e sua archiviazione, della relazione paesaggistica estesa a tutto il complesso immobiliare, comprensiva, dunque, non solo delle unità immobiliari citate ma anche di quella della odierna attrice, in quanto, a parere del Comune, la struttura andava considerata come un unico fabbricato (doc.11 conv.).
I convenuti e , con lettera del 23 settembre 2020, tramite il loro legale, CP_1 CP_2 evidenziavano alla dott.ssa le difficoltà oggettive che impedivano l'evasione della Per_8 richiesta avanzata, opponendosi, per tali ragioni, all'archiviazione della pratica, domandando contestualmente una congrua proroga del termine intimato dal Org_2
(docc.12,13 e 14 conv.).
Gli odierni convenuti, pertanto, non acconsentendo alla stesura di una Parte_1 relazione sulla compatibilità paesaggistica che comprendesse anche l'immobile di sua proprietà, secondo la loro difesa al fine di procedere come richiesto dal Comune di Parma ed evitare le sanzioni che conseguentemente sarebbero state irrogate, in data 14 settembre 2020, convocavano – urgentemente - per il 26 successivo, in prima convocazione, ed il seguente 28 settembre, in seconda convocazione, un'assemblea condominiale, affinché fosse il Condominio, nell'interesse di tutti i condòmini, ad assumere le necessarie determinazioni circa la presentazione unitaria della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica e la regolarizzazione delle superfetazioni e alle incongruenze urbanistico-edilizie delle parti comuni del fabbricato (doc.15, convocazione).
La esposta ricostruzione chiarsce l'antefatto che aveva portato alla convocazione della riunione a cura di tre comproprietari.
In data 28.09.2020, gli odierni convenuti si riunivano in seconda convocazione presso lo studio dell'Arch. in Parma, Via Don Bosco n.15/A procedendo a deliberare sui vari CP_4 punti all'o.d.g., accertato preliminarmente il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art.1136 c.c. per la sua valida costituzione, come si legge nel redatto verbale (doc.4 attrice). Ne discende l'infondatezza delle prime due contestazioni mosse già in citazione vale a dire che “. dal verbale di tale assemblea non emerge che sia stata controllata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea la regolare convocazione della stessa. Inoltre, non è stata fatta alcuna verifica della regolare costituzione dell'assemblea stessa
..”.
pagina 3 di 7 IGnificativo che alcuna contestazione nel merito sia stata mossa dalla in CP_3 particolare lamentando (e dimostrando) che non fosse stata raggiunta la maggioranza previste dall'art.1136 c.c. per la sua valida costituzione (“ ..assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio”, terzo comma art.cit.).
A fronte, poi, della contestazione che nel verbale “.. non vengono neppure indicati i millesimi di proprietà dei Condomini presenti, impedendo così una verifica concreta delle maggioranze necessarie per le votazioni svolte in assemblea ..” (pag.7 conclusionale), ritiene il Tribunale che la presenza di tutti gli odierni convenuti soddisfaceva appieno i requisiti di legge (e sul punto va confermato quanto argomentato nella ordinanza datata 30.12.2022 “.. superfluo procedere alla CTU richiesta dai convenuti, considerando che, pur mancando tabelle millesimali, le quote di partecipazione al Parte_3
appaiono agevolmente determinabili sulla base della documentazione offerta
[...] dall'attrice e, in particolare, del contratto di divisione sub doc.1”). Il ricorso alle tabelle millesimali, del resto, non è necessario né scontato e può essere sostituito da altri criteri di calcolo, comunque idonei ad individuare egualmente il valore delle unità immobiliari rispetto all'edificio nel complesso, per consentire il riparto equo delle spese e l'assunzione delle decisioni inerenti la gestione del condominio (così, ad es., Cass. n.20071 dell'11.8.2017). Per completezza, l'odierna attrice non era presente pur essendo stata regolarmente avvisata, come si ricava dalla raccomandata di contestazione da lei inviata agli organizzatori e datata 21.09.2020 (doc.17 conv.) “.. specifico riferimento alla lettera di convocazione d'assemblea straordinaria da me ricevuta il 17 settembre u.s. ..”; di tale scritto era stata data lettura nel corso dell'assemblea (come si ricava dal verbale, doc.5 attr.).
Evidenzia, poi, la difesa attrice (pagg.
7-8 conclusionale) “.. un altro aspetto di annullabilità, illegittimità e/o nullità .. perché vi è un palese conflitto di interessi nel conferimento dell'incarico all'Arch. tra l'altro senza nemmeno aver chiesto allo CP_4 stesso un preventivo di spesa per la sua attività .. l'Arch. è stato scelto come tecnico CP_4 di fiducia dai soli IG.ri TO e , che, all'insaputa della IG.ra gli CP_2 Parte_1 hanno conferito l'incarico di presentare presso il una domanda di Org_3
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell'immobile .. E' chiaro il tentativo di legittimare una domanda proposta da un solo proprietario e ribaltare i relativi costi e le conseguenze di tale domanda su tutti gli altri condomini dell'immobile .. non è possibile verificare se tale scelta sia stata determinata dall'interesse comune o da un interesse proprio di uno dei singoli condomini in conflitto con tale interesse ..”.
In verità, come visto, i tramite il professionista avevano spiegato la Persona_7
Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.16/2020, limitatamente alla propria unità immobiliare ed a quella della quale il si era reso promissario CP_1 acquirente (da ; solo a seguito della PEC proveniente dal Settore Controparte_3
Sportello Attività Produttive ed Edilizia si rendeva necessaria l'integrazione documentale – riguardante l'intero complesso immobiliare - non potendo il chiesto accertamento “.. essere parcellizzato a semplici porzioni che non tengano conto dell'insieme delle opere diversamente realizzate ed incidenti sul territorio vincolato ..” (doc.11 conv.).
pagina 4 di 7 A fronte della necessità di integrazione documentale venne convocata l'assemblea straordinaria;
– come dimostra proprio la raccomandata del 21.09.2020 Parte_1
(doc.17 conv.) non manifestava alcuna volontà collaborativa avendo, piuttosto, da subito evidenziato un profilo di invalidità della riunione, legato all'atto di compravendita del 10.04.2019 per Notaio reputato in quanto la stipula era avvenuta “.. Per_5 in mancanza della conformità urbanistica ..”, ascrivibile ad una mendace dichiarazione di parte alienante (argomento peraltro non riproposto nel presente giudizio).
Per quanto interessa, l'assemblea – con voto unanime dei presenti – dopo che l'Arch. CP_4 intervenendo sul secondo punto all'ordine del giorno, dava lettura della nota PEC, ricevuta il 25.08.2020 deliberava di conferirgli incarico di procedere quanto prima all'integrazione
[... della relazione sulla compatibilità paesaggistica del richiesta dal Parte_3 Org_2 ed egli accettava l'incarico anche di consegnare i documenti comprovanti l'avvenuta CP_5 realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici.
Inoltre, deliberando sul quarto punto all'ordine del giorno i condomini presenti conferivano incarico al professionista di verificare le irregolarità-difformità che interessa(va)no i locali comuni dell'edificio adibiti a cantina, lavanderia e autorimesse al fine di renderlo normativamente conforme ed urbanisticamente regolare;
l'Architetto si impegnava a riferire “alla prossima assemblea che sarà chiamata a deliberare sul punto”. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che l'aver votato ed indicato quale tecnico per proseguire nella pratica di regolarizzazione del complesso immobiliare – certo di interesse comune a tutti i condòmini – un professionista di loro fiducia, configuri l'eccepito conflitto d'interesse in capo ai che doveva indurli ad astenersi dal voto. Persona_7
“Per quanto riguarda la comunione non vi sono disposizioni specifiche che disciplinino le ipotesi di conflitto di interessi le quali però sono mutuabili dal punto di vista sistematico da tutto un insieme di norme (.. l'art.2373 il quale – in materia societaria – stabilisce che il socio non può votare nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società e che in caso di inosservanza la delibera è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. nel caso in cui senza il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria, così come deve astenersi l'amministratore in conflitto ai sensi dell'art. 2391 c.c., salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione nonché tutta una serie di norme in ambito familiare) le quali mirano ad evitare che un soggetto portatore di un interesse proprio possa partecipare ad una decisione comune favorendo lo stesso rispetto a quello del gruppo. Tuttavia non è sufficiente rilevare semplicemente un conflitto di interessi in astratto mutuabile dall'essere il condividente portatore anche di un interesse proprio nella materia oggetto della deliberazione. È infatti onere di chi propone l'impugnativa non solo provare l'esistenza del conflitto e la decisività del voto espresso ma anche la dannosità della delibera medesima per la comunione, pertanto restando irrilevante che la delibera realizzi il conseguimento di un personale interesse del comunista se nel contempo non risulti provato il pregiudizio per l'interesse comune” (cfr. Trib.Parma sez.II, 5/02/2018 n.179; conf. Trib. Ancona sez.I, 17/11/2020 n.1402). La difesa attrice muove un'ultima contestazione a sostegno della annullabilità della delibera. Si legge, da ultimo, in conclusionale (pag.8) “.. tale domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica è stata presentata in modo incompleto, tanto è vero che il responsabile dello Sportello .. ha chiesto ai IG.ri ed una integrazione di CP_1 CP_2 documenti,
pagina 5 di 7 Tale richiesta del come precisato in assemblea dall'Arch. era del Org_2 CP_4
25.08.2020. Pertanto, l'incarico che i IGg.ri , e hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3 conferito il 28.09.2020 all'Arch. sarebbe in ogni caso tardivo, dato che solitamente le CP_4 integrazioni documentali in Comune devono essere presentate, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico .. Per cui c'è il concreto rischio che l'attività che verrà svolta dall'Arch. sia inutile o, peggio ancora, dannosa per tutti CP_4
i proprietari ..”. Richiamato quanto già esposto circa le che avevano portato alla presentazione di una domanda rilevata come incompleta nella documentazione, com'è noto, ai sensi del secondo comma dell'art.1137 c.c. “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento ..” Esclusa, dunque la ricorrenza di una ipotesi di nullità (per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi come concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato, illiceità per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) il Tribunale non ritiene, ricorrano gli estremi dell'annullamento della delibera per la semplice ragione che il termine di trenta giorni fissato dal per la chiesta integrazione Org_2 documentale fosse ormai decorso. A ben guardare, infatti, fermo restando che la sopravvenuta archiviazione della pratica è ascrivibile (anche) alla condotta della odierna attrice e non dell'arch. che invece si è CP_4 adoperato per dare seguito alle richieste del trattandosi di Org_3 regolarizzazione urbanistica comunque da attuare l'incarico conferito con la delibera sarebbe tornato comunque utile nell'interesse del Condominio. Per completezza, a fronte della reiterata istanza della difesa attrice di ammissione delle prove orali va ribadito che i quattro capitoli di prova per testi e interrogatorio formale, articolati nella seconda memoria istruttoria, sono tutti inammissibili in quanto relativi a circostanze pacifiche (capitoli 1, 2 e 3) o comunque valutativi (capitolo 4). Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto dell'avvenuta adozione con D.M. 10 marzo 2014 n.55 del Regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi dell'art.13, sesto comma, della legge 31.12.2012 n.247), il relativo importo, considerati i criteri indicati dal primo comma dell'art.4 Regol.cit. e del valore della causa, fino ad € 26.000 (art.5 Regol. e Tabella A), viene fissato, ai sensi dell'art.4, comma quinto, Regol.:
- fase di studio, € 900,00 - fase introduttiva, € 800,00
- fase istruttoria, € 1.500,00 - fase decisoria, € 1.700,00,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta la proposta impugnativa;
condanna al pagamento delle spese del procedimento che liquida, in Parte_1 favore dei convenuti, in € 4.900,00 per compenso professionale, oltre rimb.forf.15%, Iva e Cpa come per legge Parma, 5 febbraio 2024
pagina 6 di 7 Il Giudice Unico
dott. Nicola Sinisi
pagina 7 di 7
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Nicola OGGETTO: SINISI in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente impugnazione
S E N T E N Z A delibera nella causa civile promossa da: condominiale
rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Squarcina e G. Parte_1 Per_ Paglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Parma, Bassa dei Magnani n.7
- ATTRICE – c o n t r o
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ent udio di quest'ultimo in Parma, strada Felice Cavallotti n. 10
- CONVENUTI -
Causa Civile iscritta al n.4190/21 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 9 giugno 2023:
Per l'attrice:
chiede che l'Ill.mo Giudice, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in accoglimento della spiegata impugnazione voglia 1) - in via principale
- accertare e dichiarare che la delibera assunta dai IG,ri Controparte_3 CP_1
e , nell'assemblea del 28.09.2020 è nulla, invalida, illegittima, annullabile o Controparte_2 come meglio, per i motivi di diritto esposti nell'atto di citazione, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
riservata la richiesta di sospensione della deliberazione assembleare impugnata.
2) - in via istruttoria - si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e per la revoca dell'ordinanza del 30.12.2023
3) - con vittoria e condanna di tutte le spese di lite, compensi d'avvocato, rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA, come per legge. Per i convenuti: pagina 1 di 7 Voglia il Tribunale Illustrissimo, in via principale, per tutte le ragioni indicate in narrativa, accertati i fatti per cui è causa respingere tutte le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate ed a tale effetto dichiarare valida e confermare la delibera assunta dai signori , e CP_1 Controparte_2 nell'assemblea condominiale del 28 settembre 2020, con vittoria di spese Controparte_3
e compensi di lite. Si insiste, inoltre, affinché il G.I. disponga CTU al fine di accertare, ai sensi dell'art.1136 c.c., il valore delle quote condominiali ed ammetta prova per testi, come richiesto nella memoria ex art 183 co. 6 n. 3 di parte convenuta del 20 settembre 2022.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conclusosi negativamente il procedimento di mediazione, previsto dal Parte_1
D.lgs n.28/2010, avanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Parma (doc.7), con atto di citazione ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2 [...]
per impugnare la delibera, assunta dagli stessi in data 28.09.2020, assemblea CP_3 straordinaria convocata dai convenuti cui non aveva partecipato, manifestando anticipatamente, le proprie critiche sulla legittimità della riunione;
ha concluso, in via principale per sentir accertare e dichiarare che la delibera è nulla, invalida, illegittima, annullabile o come meglio, per i motivi di diritto esposti in citazione. Con comparsa di risposta del 24.03.2022 i convenuti contestato quanto esposto nell'atto introduttivo, hanno concluso per la reiezione di tutte le domande, con conferma della delibera assunta dai presenti all'assemblea condominiale del 28 settembre 2020. Depositate le memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza 2.01.2023 sono state disattese le richieste istruttorie e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta a sentenza sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 9.06.2023 E' incontroverso e documentale che l'attrice era comproprietaria, in quote uguali con i fratelli e , di un complesso immobiliare (acquistato dai comproprietari, con Per_2 CP_3 atto Notaio del 13.10.1994, rep. n.65169/11331), ubicato a Parma, Loc. Fraore, Per_3
Strada Begherella n.67, costituito da un fabbricato principale ad uso abitativo - elevato sui piani terreno, primo e secondo - e da fabbricati accessori adiacenti destinati a cantina, lavanderia, autorimessa e porticato e da un'area cortilizia pertinenziale comune. L'immobile è stato oggetto di una sostanziale ristrutturazione a seguito di ottenimento della concessione edilizia n.2374/1993 del 12.04.1993. Con atto a ministero del Notaio in data 19.10.2004, rep. n. 83106, racc. n.25700, i Per_4 fratelli procedevano alla divisione consensuale del compendio immobiliare, CP_3 attribuendo allo stesso il complessivo valore di € 240.000,00, che avveniva con attribuzione, in natura, di unità immobiliari ai tre fratelli, come descritte nell'atto (doc.1 attrice). Successivamente, con rogito a ministero Notaio del 10.04.2019, rep. n.1855, Per_5 racc. n.1131 (doc.2), vendeva gli immobili, oggetto della sua Persona_6 assegnazione in sede di divisione consensuale, ad e;
CP_1 Controparte_2
che prima risiedeva nell'immobile è andata a vivere a San Secondo Controparte_3
Parmense (PR), promettendo in vendita – nell'agosto 2019 (doc.4 conv.) - la sua quota parte alla coppia , trasferitisi a vivere nell'immobile Persona_7
Agli inizi del 2020, questi ultimi incaricavano l'Arch. di presentare presso il CP_4
Comune di Parma una domanda di Accertamento di Compatibilità . Parte_2
Seguiva contatto con gli uffici comunali, finalizzato a regolarizzare le difformità edilizie emerse per le unità immobiliari di loro proprietà e le parti comuni (doc.5 conv.), pagina 2 di 7 prendendo contatto con lo sportello del Comune Organizzazione_1 CP_5 onde attivare l'iter burocratico normativamente previsto. In data 17 marzo 2020 gli odierni convenuti, tramite l'arch. presentavano al Comune di CP_4
Parma domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, con riferimento alle sole due unità immobiliari di proprietà
e Persona_7 Controparte_3
Parallelamente gli stessi contattavano la odierna attrice, tramite il suo procuratore, proponendole di trovare una soluzione concordata al fine di definire le attività utili o necessarie a regolarizzare le difformità esistenti (docc. da 6 a 10 conv.).
In data 25 agosto 2020, la dott.ssa dirigente del Persona_8 [...]
Parma, intimava agli odierni convenuti, Organizzazione_2 tramite PEC, l'invio telematico, entro il termine di trenta giorni, pena la cessazione di validità della domanda di Accertamento e sua archiviazione, della relazione paesaggistica estesa a tutto il complesso immobiliare, comprensiva, dunque, non solo delle unità immobiliari citate ma anche di quella della odierna attrice, in quanto, a parere del Comune, la struttura andava considerata come un unico fabbricato (doc.11 conv.).
I convenuti e , con lettera del 23 settembre 2020, tramite il loro legale, CP_1 CP_2 evidenziavano alla dott.ssa le difficoltà oggettive che impedivano l'evasione della Per_8 richiesta avanzata, opponendosi, per tali ragioni, all'archiviazione della pratica, domandando contestualmente una congrua proroga del termine intimato dal Org_2
(docc.12,13 e 14 conv.).
Gli odierni convenuti, pertanto, non acconsentendo alla stesura di una Parte_1 relazione sulla compatibilità paesaggistica che comprendesse anche l'immobile di sua proprietà, secondo la loro difesa al fine di procedere come richiesto dal Comune di Parma ed evitare le sanzioni che conseguentemente sarebbero state irrogate, in data 14 settembre 2020, convocavano – urgentemente - per il 26 successivo, in prima convocazione, ed il seguente 28 settembre, in seconda convocazione, un'assemblea condominiale, affinché fosse il Condominio, nell'interesse di tutti i condòmini, ad assumere le necessarie determinazioni circa la presentazione unitaria della pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica e la regolarizzazione delle superfetazioni e alle incongruenze urbanistico-edilizie delle parti comuni del fabbricato (doc.15, convocazione).
La esposta ricostruzione chiarsce l'antefatto che aveva portato alla convocazione della riunione a cura di tre comproprietari.
In data 28.09.2020, gli odierni convenuti si riunivano in seconda convocazione presso lo studio dell'Arch. in Parma, Via Don Bosco n.15/A procedendo a deliberare sui vari CP_4 punti all'o.d.g., accertato preliminarmente il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art.1136 c.c. per la sua valida costituzione, come si legge nel redatto verbale (doc.4 attrice). Ne discende l'infondatezza delle prime due contestazioni mosse già in citazione vale a dire che “. dal verbale di tale assemblea non emerge che sia stata controllata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea la regolare convocazione della stessa. Inoltre, non è stata fatta alcuna verifica della regolare costituzione dell'assemblea stessa
..”.
pagina 3 di 7 IGnificativo che alcuna contestazione nel merito sia stata mossa dalla in CP_3 particolare lamentando (e dimostrando) che non fosse stata raggiunta la maggioranza previste dall'art.1136 c.c. per la sua valida costituzione (“ ..assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio”, terzo comma art.cit.).
A fronte, poi, della contestazione che nel verbale “.. non vengono neppure indicati i millesimi di proprietà dei Condomini presenti, impedendo così una verifica concreta delle maggioranze necessarie per le votazioni svolte in assemblea ..” (pag.7 conclusionale), ritiene il Tribunale che la presenza di tutti gli odierni convenuti soddisfaceva appieno i requisiti di legge (e sul punto va confermato quanto argomentato nella ordinanza datata 30.12.2022 “.. superfluo procedere alla CTU richiesta dai convenuti, considerando che, pur mancando tabelle millesimali, le quote di partecipazione al Parte_3
appaiono agevolmente determinabili sulla base della documentazione offerta
[...] dall'attrice e, in particolare, del contratto di divisione sub doc.1”). Il ricorso alle tabelle millesimali, del resto, non è necessario né scontato e può essere sostituito da altri criteri di calcolo, comunque idonei ad individuare egualmente il valore delle unità immobiliari rispetto all'edificio nel complesso, per consentire il riparto equo delle spese e l'assunzione delle decisioni inerenti la gestione del condominio (così, ad es., Cass. n.20071 dell'11.8.2017). Per completezza, l'odierna attrice non era presente pur essendo stata regolarmente avvisata, come si ricava dalla raccomandata di contestazione da lei inviata agli organizzatori e datata 21.09.2020 (doc.17 conv.) “.. specifico riferimento alla lettera di convocazione d'assemblea straordinaria da me ricevuta il 17 settembre u.s. ..”; di tale scritto era stata data lettura nel corso dell'assemblea (come si ricava dal verbale, doc.5 attr.).
Evidenzia, poi, la difesa attrice (pagg.
7-8 conclusionale) “.. un altro aspetto di annullabilità, illegittimità e/o nullità .. perché vi è un palese conflitto di interessi nel conferimento dell'incarico all'Arch. tra l'altro senza nemmeno aver chiesto allo CP_4 stesso un preventivo di spesa per la sua attività .. l'Arch. è stato scelto come tecnico CP_4 di fiducia dai soli IG.ri TO e , che, all'insaputa della IG.ra gli CP_2 Parte_1 hanno conferito l'incarico di presentare presso il una domanda di Org_3
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell'immobile .. E' chiaro il tentativo di legittimare una domanda proposta da un solo proprietario e ribaltare i relativi costi e le conseguenze di tale domanda su tutti gli altri condomini dell'immobile .. non è possibile verificare se tale scelta sia stata determinata dall'interesse comune o da un interesse proprio di uno dei singoli condomini in conflitto con tale interesse ..”.
In verità, come visto, i tramite il professionista avevano spiegato la Persona_7
Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.16/2020, limitatamente alla propria unità immobiliare ed a quella della quale il si era reso promissario CP_1 acquirente (da ; solo a seguito della PEC proveniente dal Settore Controparte_3
Sportello Attività Produttive ed Edilizia si rendeva necessaria l'integrazione documentale – riguardante l'intero complesso immobiliare - non potendo il chiesto accertamento “.. essere parcellizzato a semplici porzioni che non tengano conto dell'insieme delle opere diversamente realizzate ed incidenti sul territorio vincolato ..” (doc.11 conv.).
pagina 4 di 7 A fronte della necessità di integrazione documentale venne convocata l'assemblea straordinaria;
– come dimostra proprio la raccomandata del 21.09.2020 Parte_1
(doc.17 conv.) non manifestava alcuna volontà collaborativa avendo, piuttosto, da subito evidenziato un profilo di invalidità della riunione, legato all'atto di compravendita del 10.04.2019 per Notaio reputato in quanto la stipula era avvenuta “.. Per_5 in mancanza della conformità urbanistica ..”, ascrivibile ad una mendace dichiarazione di parte alienante (argomento peraltro non riproposto nel presente giudizio).
Per quanto interessa, l'assemblea – con voto unanime dei presenti – dopo che l'Arch. CP_4 intervenendo sul secondo punto all'ordine del giorno, dava lettura della nota PEC, ricevuta il 25.08.2020 deliberava di conferirgli incarico di procedere quanto prima all'integrazione
[... della relazione sulla compatibilità paesaggistica del richiesta dal Parte_3 Org_2 ed egli accettava l'incarico anche di consegnare i documenti comprovanti l'avvenuta CP_5 realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici.
Inoltre, deliberando sul quarto punto all'ordine del giorno i condomini presenti conferivano incarico al professionista di verificare le irregolarità-difformità che interessa(va)no i locali comuni dell'edificio adibiti a cantina, lavanderia e autorimesse al fine di renderlo normativamente conforme ed urbanisticamente regolare;
l'Architetto si impegnava a riferire “alla prossima assemblea che sarà chiamata a deliberare sul punto”. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che l'aver votato ed indicato quale tecnico per proseguire nella pratica di regolarizzazione del complesso immobiliare – certo di interesse comune a tutti i condòmini – un professionista di loro fiducia, configuri l'eccepito conflitto d'interesse in capo ai che doveva indurli ad astenersi dal voto. Persona_7
“Per quanto riguarda la comunione non vi sono disposizioni specifiche che disciplinino le ipotesi di conflitto di interessi le quali però sono mutuabili dal punto di vista sistematico da tutto un insieme di norme (.. l'art.2373 il quale – in materia societaria – stabilisce che il socio non può votare nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società e che in caso di inosservanza la delibera è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. nel caso in cui senza il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria, così come deve astenersi l'amministratore in conflitto ai sensi dell'art. 2391 c.c., salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione nonché tutta una serie di norme in ambito familiare) le quali mirano ad evitare che un soggetto portatore di un interesse proprio possa partecipare ad una decisione comune favorendo lo stesso rispetto a quello del gruppo. Tuttavia non è sufficiente rilevare semplicemente un conflitto di interessi in astratto mutuabile dall'essere il condividente portatore anche di un interesse proprio nella materia oggetto della deliberazione. È infatti onere di chi propone l'impugnativa non solo provare l'esistenza del conflitto e la decisività del voto espresso ma anche la dannosità della delibera medesima per la comunione, pertanto restando irrilevante che la delibera realizzi il conseguimento di un personale interesse del comunista se nel contempo non risulti provato il pregiudizio per l'interesse comune” (cfr. Trib.Parma sez.II, 5/02/2018 n.179; conf. Trib. Ancona sez.I, 17/11/2020 n.1402). La difesa attrice muove un'ultima contestazione a sostegno della annullabilità della delibera. Si legge, da ultimo, in conclusionale (pag.8) “.. tale domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica è stata presentata in modo incompleto, tanto è vero che il responsabile dello Sportello .. ha chiesto ai IG.ri ed una integrazione di CP_1 CP_2 documenti,
pagina 5 di 7 Tale richiesta del come precisato in assemblea dall'Arch. era del Org_2 CP_4
25.08.2020. Pertanto, l'incarico che i IGg.ri , e hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3 conferito il 28.09.2020 all'Arch. sarebbe in ogni caso tardivo, dato che solitamente le CP_4 integrazioni documentali in Comune devono essere presentate, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio Tecnico .. Per cui c'è il concreto rischio che l'attività che verrà svolta dall'Arch. sia inutile o, peggio ancora, dannosa per tutti CP_4
i proprietari ..”. Richiamato quanto già esposto circa le che avevano portato alla presentazione di una domanda rilevata come incompleta nella documentazione, com'è noto, ai sensi del secondo comma dell'art.1137 c.c. “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento ..” Esclusa, dunque la ricorrenza di una ipotesi di nullità (per mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi come concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato, illiceità per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) il Tribunale non ritiene, ricorrano gli estremi dell'annullamento della delibera per la semplice ragione che il termine di trenta giorni fissato dal per la chiesta integrazione Org_2 documentale fosse ormai decorso. A ben guardare, infatti, fermo restando che la sopravvenuta archiviazione della pratica è ascrivibile (anche) alla condotta della odierna attrice e non dell'arch. che invece si è CP_4 adoperato per dare seguito alle richieste del trattandosi di Org_3 regolarizzazione urbanistica comunque da attuare l'incarico conferito con la delibera sarebbe tornato comunque utile nell'interesse del Condominio. Per completezza, a fronte della reiterata istanza della difesa attrice di ammissione delle prove orali va ribadito che i quattro capitoli di prova per testi e interrogatorio formale, articolati nella seconda memoria istruttoria, sono tutti inammissibili in quanto relativi a circostanze pacifiche (capitoli 1, 2 e 3) o comunque valutativi (capitolo 4). Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto dell'avvenuta adozione con D.M. 10 marzo 2014 n.55 del Regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi dell'art.13, sesto comma, della legge 31.12.2012 n.247), il relativo importo, considerati i criteri indicati dal primo comma dell'art.4 Regol.cit. e del valore della causa, fino ad € 26.000 (art.5 Regol. e Tabella A), viene fissato, ai sensi dell'art.4, comma quinto, Regol.:
- fase di studio, € 900,00 - fase introduttiva, € 800,00
- fase istruttoria, € 1.500,00 - fase decisoria, € 1.700,00,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta la proposta impugnativa;
condanna al pagamento delle spese del procedimento che liquida, in Parte_1 favore dei convenuti, in € 4.900,00 per compenso professionale, oltre rimb.forf.15%, Iva e Cpa come per legge Parma, 5 febbraio 2024
pagina 6 di 7 Il Giudice Unico
dott. Nicola Sinisi
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