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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 107/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Angela Viviani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. Andrea Poggianti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
porre a carico di la CP_1 somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
e la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno separativo, importo che sarà aumentato ad € 300,00 mensili quando perderà il diritto all'assegno unico;
Per_1 Per_1 continuerà a percepire interamente l'assegno unico come all'attualità; porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; ogni mese le parti verificheranno i reciproci crediti per eventuali spese straordinarie anticipate per l'altro genitore;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.1.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 28.7.1994 a Gallicchio (PZ) con , dalla cui unione CP_1 erano nati i figli e rispettivamente l'8.12.1996 ed il 9.1.2006, la prima Per_2 Per_1
già autosufficiente. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa delle continue discussioni tra i coniugi dovute all'atteggiamento maltrattante e minaccioso del marito nei confronti della famiglia. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un contributo paterno per il mantenimento del figlio studente universitario, di € 500,00 mensili, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, e la previsione a carico del coniuge di un assegno separativo di € 600,00 mensili.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti rappresentata CP_1
da controparte, pur senza negare la fine del rapporto coniugale. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione a proprio carico di un contributo di € 150,00 mensili per il figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, e di assegno separativo pari ad € Per_1
150,00 in favore della ricorrente;
in subordine, nel caso di domiciliazione del figlio presso il padre, il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori e la quantificazione dell'assegno separativo da versarsi in favore della coniuge in € 200,00 mensili.
All'udienza del 3.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in pagina 2 di 4 esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne, cui garantiscono un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PZ) l'11.11.1967, e nato a [...] il [...] (matrimonio CP_1 contratto il 28.7.1994 a Gallicchio (PZ) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gallicchio (PZ) al n. 5, parte II, serie A, anno 1994);
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio da versarsi a entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
continuerà a percepire l'assegno unico, come all'attualità; Per_1
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno separativo, CP_1
da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT;
importo che sarà aumentato ad € 300,00 mensili quando Per_1 perderà il diritto all'assegno unico;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017; ogni mese le parti verificheranno i reciproci crediti per eventuali spese straordinarie anticipate per l'altro genitore;
compensa tra le parti le spese di lite. pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 3 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 107/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Angela Viviani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. Andrea Poggianti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
porre a carico di la CP_1 somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
e la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno separativo, importo che sarà aumentato ad € 300,00 mensili quando perderà il diritto all'assegno unico;
Per_1 Per_1 continuerà a percepire interamente l'assegno unico come all'attualità; porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; ogni mese le parti verificheranno i reciproci crediti per eventuali spese straordinarie anticipate per l'altro genitore;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.1.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 28.7.1994 a Gallicchio (PZ) con , dalla cui unione CP_1 erano nati i figli e rispettivamente l'8.12.1996 ed il 9.1.2006, la prima Per_2 Per_1
già autosufficiente. Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa delle continue discussioni tra i coniugi dovute all'atteggiamento maltrattante e minaccioso del marito nei confronti della famiglia. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un contributo paterno per il mantenimento del figlio studente universitario, di € 500,00 mensili, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, e la previsione a carico del coniuge di un assegno separativo di € 600,00 mensili.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti rappresentata CP_1
da controparte, pur senza negare la fine del rapporto coniugale. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione a proprio carico di un contributo di € 150,00 mensili per il figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, e di assegno separativo pari ad € Per_1
150,00 in favore della ricorrente;
in subordine, nel caso di domiciliazione del figlio presso il padre, il mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori e la quantificazione dell'assegno separativo da versarsi in favore della coniuge in € 200,00 mensili.
All'udienza del 3.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in pagina 2 di 4 esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne, cui garantiscono un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PZ) l'11.11.1967, e nato a [...] il [...] (matrimonio CP_1 contratto il 28.7.1994 a Gallicchio (PZ) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gallicchio (PZ) al n. 5, parte II, serie A, anno 1994);
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio da versarsi a entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
continuerà a percepire l'assegno unico, come all'attualità; Per_1
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno separativo, CP_1
da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT;
importo che sarà aumentato ad € 300,00 mensili quando Per_1 perderà il diritto all'assegno unico;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017; ogni mese le parti verificheranno i reciproci crediti per eventuali spese straordinarie anticipate per l'altro genitore;
compensa tra le parti le spese di lite. pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 3 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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