Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 02/10/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, I.N.P.S. Direzione Provinciale di Chieti, I.N.P.S. Direzione Provinciale di Viterbo, non costituiti in giudizio;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (atto nr. 377574 del 7/11/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (atto nr. 10159 del 31/03/2020) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (atto nr. 54233 del 24/02/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
-del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno riferito di avere svolto servizio rispettivamente presso l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e di essere stati collocati a riposo a domanda, dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età ed oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
Hanno, quindi, chiesto l’annullamento degli atti gravati e l’accertamento del diritto ad avere riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che stabilisce:
« 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in IE a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in IE deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ».
L’applicabilità di tali disposizioni ai dipendenti dell’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e, in generale, ai corpi militari, ad avviso dei ricorrenti, risulterebbe dal terzo comma dell’articolo 1911 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che testualmente prevede:
« Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ».
Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., con atto di mera forma senza articolare scritti a difesa.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025, alla presenza dei difensori, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, il collegio rileva la sussistenza della legittimazione passiva dell’I.N.P.S.: per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465, Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui confronti, quindi, è stata ritualmente instaurata la controversia.
Nel merito, il ricorso è da accogliere nei sensi e per le considerazioni che seguono.
La questione relativa all’applicabilità del beneficio in questione a coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge 232/1990, ossia coloro che conseguono il requisito di 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni, è stata ripetutamente affrontata dal giudice d’appello (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770, cui si rinvia per una dettagliata ricostruzione dell’istituto; cfr. anche, nello stesso senso, cfr. C.G.A.R.S. dalla n. 471 alla n. 487 del 27 luglio 2023 e Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524 e 18 dicembre 2023, n. 10916):
“ L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e dal riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ” (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770; cfr. anche, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2550/2023).
Ulteriore argomento a supporto della tesi accolta dal giudice di appello – e condivisa da questo Tribunale – si trae dall’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare:
“ 13.8. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l'ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia ” (così C.G.A.R.S. cit.).
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha risolto in senso favorevole per i dipendenti anche l’ulteriore questione, relativa alla natura decadenziale (o meno) del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in IE (questione sollevata dall’ente previdenziale anche nel presente giudizio):
“… il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in IE di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231)” (cfr. C.G.A.R.S. cit.).
Né questo decidente ritiene sussistano profili di incostituzionalità della normativa sopra indicata, come sin qui interpetrata dalla giurisprudenza amministrativa.
A tal riguardo occorre innanzitutto chiarire che l’indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur realizzando una funzione previdenziale, ha natura retributiva e, alla luce del principio di proporzionalità sancito dall’art. 36 Cost., deve essere commisurata all’ultima retribuzione (Cass., sez. L, 13/06/2012, n. 9646).
Il carattere retributivo della prestazione in esame impedisce, di conseguenza, di assumere quale tertium comparationis , nel giudizio di ragionevolezza della norma (i.e.: dell’art. 6-bis, d.l. 387/1987), l’art. 52, del d.p.r. 1093 del 1972, che individua propriamente i requisiti di anzianità per il diritto alla pensione dei militari. Sotto il diverso profilo della razionalità intrinseca della norma, non può altresì non evidenziarsi come l’interpretazione ampia della definizione di “forza di polizia” richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 risponde, nell’intento della giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia, all’esigenza di rendere coerente l’istituto esaminato con la ratio legis (di omogeneizzazione del trattamento retributivo degli appartenenti alle diverse forze di polizia) quale desumibile dall’art. 1 del medesimo decreto-legge, in conformità appunto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e di prevenire applicazioni ingiustificatamente restrittive ai danni di quanti esercitano funzioni di polizia all’interno di forze a ordinamento militare (quali appunto l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza).
Così definito l’ambito di applicazione soggettiva del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ne consegue che la disposizione di copertura finanziaria recata dall’art. 1 del citato decreto va riferita di necessità a tutti i soggetti beneficiari della normativa di favore. Non può quindi ravvisarsi nessuna violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria (art. 81, comma 3, Cost.), sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (v. art. 1, d.l. n. 387/1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento nei sensi sopra indicati.
Tenuto conto dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza sulle medesime questioni, le spese di lite seguono la soccombenza e sono imputate all’INPS nella misura di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto sopra precisato e per l’effetto
-annulla per quanto di ragione i provvedimenti impugnati;
-dichiara il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento di fine servizio nei sensi indicati in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 (Euro. mille/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato patrocinante dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO