CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA TE EL NA CU SS NZ RE IE SENTENZA Sul ricorso proposto da GR NG, nato ad [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 29/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 29 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino rigettava l’istanza presentata da NG GR, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle quattro sentenze irrevocabili richiamate nel provvedimento impugnato, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità dei comportamenti criminosi e l’assenza di elementi che inducessero a ritenere dimostrata l’invocata preordinazione criminosa. Tali decisioni irrevocabili, in particolare, risultavano emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle date del 3 giugno 2019 e del 18 marzo 2025; dal Tribunale di Avellino l’8 marzo 2016; dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino il 22 giugno 2018. 2. Avverso questa ordinanza NG GR, a mezzo dell’avv. Dario Vannetiello, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un unico motivo di ricorso. Con questa censura difensiva si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione invocato nell’interesse di NG GR, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra le fattispecie giudicate dalle decisioni presupposte. Tale correlazione risultava attestata dall’omogeneità esecutiva che caratterizzava i reati presupposti – derivante dalla circostanza che i comportamenti criminosi posti in essere dal condannato condotte usurarie collegate ad altri ipotesi di reato – e dalle cesure temporali, non particolarmente significative, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9990 Anno 2026 Presidente: LU EP Relatore: NZ SS Data Udienza: 03/03/2026 che le caratterizzavano, che erano state irragionevolmente disattese in sede esecutiva. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NG GR è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NG GR, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione della ricorrente, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
3. In questa cornice, deve rilevarsi che, per i fatti di reato giudicati alle quattro sentenze irrevocabili richiamate nel provvedimento censurato – emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle date del 3 giugno 2019 e del 18 marzo 2025; dal Tribunale di Avellino l’8 marzo 2016; dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino il 22 giugno 2018 –, non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta un’adeguata verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da NG GR nella sua originaria istanza esecutiva. Occorre, in proposito, precisare che tali i fatti di reato di cui controverte riguardavano condotte usurarie alle quali erano collegati alcuni comportamenti criminosi strumentali, commessi in contesti territoriali contigui e intervallati tra loro da cesure temporali non particolarmente significative. Né è dubitabile che GR svolgesse abitualmente attività usuraria, tanto è vero che nella sentenza emessa dal Tribunale di Avellino l’8 marzo 2016 all’imputato venivano negate le attenuanti generiche invocate dal suo difensore sull’assunto che il ricorrente fosse dedito alla “stabile commissione di siffatti delitti”. Senza considerare, per altro verso, che appare altamente improbabile che il NG GR svolgesse, con connotazioni di serialità, l’attività di usuraio sul suo territorio di riferimento in assenza di un’accurata ricerca delle risorse economiche da destinare a queste 2 iniziative illecite e delle modalità con cui provvedere delle somme prestate a tassi di interesse illegali. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino si limitava ad affermare, in termini oggettivamente assertivi, che le condotte illecite poste in essere da GR, pur riguardando analoghe fattispecie usurarie, non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili. Basti, in proposito, considerare che, a pagina 2 del provvedimento impugnato, senza alcuna ricognizione dell’attività usuraria svolta dal ricorrente e delle modalità con cui la stessa si era concretizzata nei vari procedimenti in cui il ricorrente era stato condannato, il Giudice dell’esecuzione si limitava ad affermare che non poteva assumere un rilievo unificante decisivo «il solo dato costituito dalla omogeneità dei reati commessi in un determinato arco temporale […]». Su questi fondamentali dati circostanziali, invero, si imponeva una verifica giurisdizionale approfondita, finalizzata a escludere che gli elementi di omogeneità esecutiva che connotavano le varie condotte usurarie considerate nel provvedimento impugnato non consentivano di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell’interesse di NG GR, che non poteva essere smentita sulla base di argomentazioni meramente assertive e svincolate dalle emergenze processuali, rappresentate dai quattro procedimenti nei quali il ricorrente era stato condannato, con le cui emergenze processuali ci si doveva confrontare.
4. Deve, infine, evidenziarsi che, nel giudizio di rinvio demandato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, occorrerà tenere conto, allo scopo di valutare la dedotta omogeneità esecutiva delle condotte illecite di NG GR, dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, da ultimo ribaditi in Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
5. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino - Ufficio GIP. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SS NZ EP LU 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 29 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino rigettava l’istanza presentata da NG GR, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle quattro sentenze irrevocabili richiamate nel provvedimento impugnato, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità dei comportamenti criminosi e l’assenza di elementi che inducessero a ritenere dimostrata l’invocata preordinazione criminosa. Tali decisioni irrevocabili, in particolare, risultavano emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle date del 3 giugno 2019 e del 18 marzo 2025; dal Tribunale di Avellino l’8 marzo 2016; dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino il 22 giugno 2018. 2. Avverso questa ordinanza NG GR, a mezzo dell’avv. Dario Vannetiello, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un unico motivo di ricorso. Con questa censura difensiva si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione invocato nell’interesse di NG GR, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra le fattispecie giudicate dalle decisioni presupposte. Tale correlazione risultava attestata dall’omogeneità esecutiva che caratterizzava i reati presupposti – derivante dalla circostanza che i comportamenti criminosi posti in essere dal condannato condotte usurarie collegate ad altri ipotesi di reato – e dalle cesure temporali, non particolarmente significative, Penale Sent. Sez. 1 Num. 9990 Anno 2026 Presidente: LU EP Relatore: NZ SS Data Udienza: 03/03/2026 che le caratterizzavano, che erano state irragionevolmente disattese in sede esecutiva. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NG GR è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NG GR, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione della ricorrente, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
3. In questa cornice, deve rilevarsi che, per i fatti di reato giudicati alle quattro sentenze irrevocabili richiamate nel provvedimento censurato – emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle date del 3 giugno 2019 e del 18 marzo 2025; dal Tribunale di Avellino l’8 marzo 2016; dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Avellino il 22 giugno 2018 –, non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta un’adeguata verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da NG GR nella sua originaria istanza esecutiva. Occorre, in proposito, precisare che tali i fatti di reato di cui controverte riguardavano condotte usurarie alle quali erano collegati alcuni comportamenti criminosi strumentali, commessi in contesti territoriali contigui e intervallati tra loro da cesure temporali non particolarmente significative. Né è dubitabile che GR svolgesse abitualmente attività usuraria, tanto è vero che nella sentenza emessa dal Tribunale di Avellino l’8 marzo 2016 all’imputato venivano negate le attenuanti generiche invocate dal suo difensore sull’assunto che il ricorrente fosse dedito alla “stabile commissione di siffatti delitti”. Senza considerare, per altro verso, che appare altamente improbabile che il NG GR svolgesse, con connotazioni di serialità, l’attività di usuraio sul suo territorio di riferimento in assenza di un’accurata ricerca delle risorse economiche da destinare a queste 2 iniziative illecite e delle modalità con cui provvedere delle somme prestate a tassi di interesse illegali. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino si limitava ad affermare, in termini oggettivamente assertivi, che le condotte illecite poste in essere da GR, pur riguardando analoghe fattispecie usurarie, non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili. Basti, in proposito, considerare che, a pagina 2 del provvedimento impugnato, senza alcuna ricognizione dell’attività usuraria svolta dal ricorrente e delle modalità con cui la stessa si era concretizzata nei vari procedimenti in cui il ricorrente era stato condannato, il Giudice dell’esecuzione si limitava ad affermare che non poteva assumere un rilievo unificante decisivo «il solo dato costituito dalla omogeneità dei reati commessi in un determinato arco temporale […]». Su questi fondamentali dati circostanziali, invero, si imponeva una verifica giurisdizionale approfondita, finalizzata a escludere che gli elementi di omogeneità esecutiva che connotavano le varie condotte usurarie considerate nel provvedimento impugnato non consentivano di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell’interesse di NG GR, che non poteva essere smentita sulla base di argomentazioni meramente assertive e svincolate dalle emergenze processuali, rappresentate dai quattro procedimenti nei quali il ricorrente era stato condannato, con le cui emergenze processuali ci si doveva confrontare.
4. Deve, infine, evidenziarsi che, nel giudizio di rinvio demandato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, occorrerà tenere conto, allo scopo di valutare la dedotta omogeneità esecutiva delle condotte illecite di NG GR, dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, da ultimo ribaditi in Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
5. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino - Ufficio GIP. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SS NZ EP LU 3