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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 445/2024 pendente fra:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Nicola Angiola
Domicilio eletto: in Genova, Viale Sauli 5/18
presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 23.01.2024)
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da ricorso introduttivo del 15.01.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1
allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito civile in data 21.05.2021 in Albania con
, Controparte_1
- Che dall'unione coniugale non erano nati figli,
- Che i coniugi erano emigrati per lavoro in Italia fissando la propria residenza nel Comune di Rapallo,
- Che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la convivenza era divenuta insostenibile,
- Di essere economicamente autosufficiente.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- La successiva remissione della causa sul ruolo e la pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non si Controparte_1
costituiva, né compariva in udienza ed essendo il ricorso regolarmente notificato all'udienza del 13.05.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice, dichiarava di essersi trasferita ad abitare per conto proprio a gennaio 2024 in quanto non andava d'accordo col marito e di non avere più né visto né incontrato il marito da allora di non avere figli e di svolgere attività lavorativa, confermando la volontà di ottenere la pronuncia della separazione e poi dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice, non avendo parte ricorrente formulato domande, se non quelle in punto status, né istanze istruttorie, la invitava a concludere e discutere la causa oralmente;
all'esito, si riservava di riferire al collegio.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Con sentenza n.1631/2024, pubblicata il 24.05.2024, il Tribunale di Genova dichiarava la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio fissando udienza di prosecuzione per il giorno
22.05.2025.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di non avere più avuto alcun rapporto col marito dopo la separazione, che non vi erano possibilità di riconciliazione e di essere intenzionata ad ottenere il divorzio. Nessuno compariva per il marito, già dichiarato contumace.
Il giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni. La difesa concludeva come in ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, visti gli atti e la documentazione di causa,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Con sentenza n.1631/2024, pubblicata il 24.05.2024, il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e la ricorrente, comparsa in udienza dopo la pronuncia, ha dichiarato di non avere più avuto alcun contatto con il marito da allora, escludendo espressamente ogni possibilità di riconciliazione.
Ciò è sintomatico di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi e di una totale dissoluzione dell'unione coniugale.
Non è dato ravvisare perciò alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Rilevato che il matrimonio fra le parti, contratto in Elbasan (Albania) in data 21.5.2021
(registrato all'atto 55 del 21.5.2021 dell'Ufficio dello Stato Civile del Municipio di
Elbasan), non risulta essere stato trascritto in Italia, la sentenza andrà trasmessa al competente ufficio dello Stato Civile del Comune italiano ove l'atto di matrimonio sarà eventualmente trascritto.
Parte ricorrente aveva già dato atto di svolgere attività lavorativa e della circostanza che dal matrimonio non sono nati figli, confermandolo in udienza e chiedendo solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi
è altro su cui occorra provvedere.
Non essendovi soccombenza, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Elbasan ZGJC 5 in ALBANIA in data 21.05.2021 (registrato all'atto 55 del 21.5.2021 dell'Ufficio dello Stato Civile del Municipio d Elbasan)
da
(c. f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, qualora il matrimonio risultasse trascritto in Italia sull'atto relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 445/2024 pendente fra:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Nicola Angiola
Domicilio eletto: in Genova, Viale Sauli 5/18
presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 23.01.2024)
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da ricorso introduttivo del 15.01.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1
allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito civile in data 21.05.2021 in Albania con
, Controparte_1
- Che dall'unione coniugale non erano nati figli,
- Che i coniugi erano emigrati per lavoro in Italia fissando la propria residenza nel Comune di Rapallo,
- Che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la convivenza era divenuta insostenibile,
- Di essere economicamente autosufficiente.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- La successiva remissione della causa sul ruolo e la pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non si Controparte_1
costituiva, né compariva in udienza ed essendo il ricorso regolarmente notificato all'udienza del 13.05.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice, dichiarava di essersi trasferita ad abitare per conto proprio a gennaio 2024 in quanto non andava d'accordo col marito e di non avere più né visto né incontrato il marito da allora di non avere figli e di svolgere attività lavorativa, confermando la volontà di ottenere la pronuncia della separazione e poi dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice, non avendo parte ricorrente formulato domande, se non quelle in punto status, né istanze istruttorie, la invitava a concludere e discutere la causa oralmente;
all'esito, si riservava di riferire al collegio.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Con sentenza n.1631/2024, pubblicata il 24.05.2024, il Tribunale di Genova dichiarava la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio fissando udienza di prosecuzione per il giorno
22.05.2025.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di non avere più avuto alcun rapporto col marito dopo la separazione, che non vi erano possibilità di riconciliazione e di essere intenzionata ad ottenere il divorzio. Nessuno compariva per il marito, già dichiarato contumace.
Il giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni. La difesa concludeva come in ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, visti gli atti e la documentazione di causa,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Con sentenza n.1631/2024, pubblicata il 24.05.2024, il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e la ricorrente, comparsa in udienza dopo la pronuncia, ha dichiarato di non avere più avuto alcun contatto con il marito da allora, escludendo espressamente ogni possibilità di riconciliazione.
Ciò è sintomatico di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi e di una totale dissoluzione dell'unione coniugale.
Non è dato ravvisare perciò alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Rilevato che il matrimonio fra le parti, contratto in Elbasan (Albania) in data 21.5.2021
(registrato all'atto 55 del 21.5.2021 dell'Ufficio dello Stato Civile del Municipio di
Elbasan), non risulta essere stato trascritto in Italia, la sentenza andrà trasmessa al competente ufficio dello Stato Civile del Comune italiano ove l'atto di matrimonio sarà eventualmente trascritto.
Parte ricorrente aveva già dato atto di svolgere attività lavorativa e della circostanza che dal matrimonio non sono nati figli, confermandolo in udienza e chiedendo solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi
è altro su cui occorra provvedere.
Non essendovi soccombenza, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Elbasan ZGJC 5 in ALBANIA in data 21.05.2021 (registrato all'atto 55 del 21.5.2021 dell'Ufficio dello Stato Civile del Municipio d Elbasan)
da
(c. f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, qualora il matrimonio risultasse trascritto in Italia sull'atto relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4