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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Quarta Se- zione Civile, in persona della Giudice Barbara Tango, in data 26 settembre/3 ottobre 2017 e contraddistinta dal n. 9832/2017, iscritto al n. 1816/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 1° aprile 2025 e pen- dente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in Fratta- Parte_1 P.IVA_1
maggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (codice fiscale e Amalia Carrara (codice fiscale C.F._1 C.F._2
- appellante -
E la (codice fiscale , con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Sol- CP_1 P.IVA_2
fatara n. 39, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale C.F._3
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 525/2013 il 10 settembre 2013, il Tribunale
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, ordinava all' di Parte_1
pagare alla 74.548,46 € a saldo del corrispettivo (pari, secondo quanto indicato CP_1
da detta società, complessivamente a 454.028,73 €) delle analisi cliniche rientranti nella branca della patologia clinica erogate nei mesi da gennaio ad ottobre del 2012 da detta società, in virtù dell'accreditamento di cui godeva, agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e per le quali aveva emesso le fatture nn. 1333/2012, 2492/2012, 3784/2012, 4699/2012, 5599/2012,
6716/2012, 7434/2012, 7736/2012 818/2013 e 826/2013, nonché i relativi «interessi legali, ex art. 5, D. Lgs. 231/2002» «con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza contrattuale, fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria come per legge», e al difensore distrattario della medesima società le spese del procedimento monitorio.
I.1.2. Ricevutane la notificazione il 14 ottobre 2013, l' pponeva al decreto ingiun- Pt_2
tivo con una citazione notificata alla controparte il 22 novembre 2013, sostenendo, in sostanza, che l'importo di cui le era stato ordinato il pagamento alla era stato da questa calcolato CP_1
e fatturato senza applicare lo sconto tariffario previsto sia dalla legge 296/2006 sia dal contratto dalla stessa stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e tenendo conto del quale era stato fissato, come indicato dall'art. 5, co. 2, di tale contratto, il «limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06», mentre, appli- cando tale sconto, l'importo di cui la medesima società era ancora a credito era pari a
14.161,93 € e non era stato alla stessa pagato poiché questa non aveva emesso le debite note di credito per l'importo eccedente.
I.1.3. Costituendosi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione CP_1
contestando per plurime ragioni l'applicabilità al corrispettivo da essa fatturato dello sconto tariffario invocato dalla controparte, nonché l'assolvimento da parte di quest'ultima dell'onere di provare l'importo.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale, con la propria sentenza n.
9832/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017, rigettava l'opposizione dell' ritenendo in definitiva da questa non chiaramente allegati né provati né il titolo né l'importo della detrazione che la stessa sosteneva che dovesse essere applicata al credito della controparte.
Pag. 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Affermava infatti quanto segue:
«Va evidenziato che parte opponente, nel corpo dell'atto di citazione, si limita ad alle- gare un diverso quantum in ordine all'ammontare del fatturato dell'anno 2012 della società op- posta nonché la non debenza di alcune somme di denaro, sempre calcolate sul fatturato an- nuale senza chiarire il titolo in base al quale effettuare la detrazione delle singole somme.
Infatti l'atto di opposizione dell'azienda sanitaria contiene un generico rinvio ad alcune poco comprensibili note di credito non illustrate nel corpo della citazione.
Come chiarito dalla SC con principio generale (sentenza n 17437/2016) in fattispecie simili a quella in esame, all'opposta spetta la prova – quale fatto costitutivo del diritto esercitato
– dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era chiesto il rimborso, gravando di converso sulla a dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito del su- peramento del tetto di spesa e dell'esistenza delle altre cause che paralizzerebbero il titolo van- tato dalla controparte, non solo con riferimento all'an ma anche al quantum.
Nella fattispecie in esame, anche a voler considerare quale fatturato annuale €
450.145,21, in luogo di € 454.028,73, stante l'onere in capo alla società opposta di provare il maggior fatturato, va rilevato che da parte sua, l' chiede accertarsi come non dovuta una somma di € 56.503,01, ma nell'atto di opposizione fa riferimento solo alla problematica dello sconto ex l. n. 296/06 e a nessun'altra voce rinviando a generici e poco chiari documenti esterni;
inoltre, nonostante l'invito di questo giudice con ordinanza del febbraio 2017, nelle memorie successive di cui all'ultima comparsa conclusionale allega, divergendo completamente dal contenuto dell'atto introduttivo, che la somma contestata è pari ad € 60.177,15 (superiore a quanto indicato nella citazione) e residua un debito della società opposta nei confronti dell'
[...]
€ 14.371,29 (e non un credito della di € 14.161,93). Parte_3 CP_1
Poiché non vi è concordanza tra quanto dichiarato nell'atto di opposizione e le note suc- cessive, poiché non è indicata una somma univoca che dovrebbe essere detratta dal fatturato riconosciuto dalla stessa , poiché non è dato capire il titolo posto a base delle Parte_1
dedotte detrazioni, per tali motivi, in difetto di allegazione e prova in ordine al quantum conte- stato, l'opposizione va rigettata».
Pag. 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.1. Con una citazione notificata alla il 29 marzo 2018, l' quindi, per i CP_1 Pt_2
motivi di cui appresso si dirà, appellata a questa Corte chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, il decreto ingiuntivo opposto sia revocato.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la ha chiesto che l'avverso appello CP_1
sia dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato o, in subordine, che l' sia condannata a pagarle «quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia», «oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge».
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame va giudicato inammissibile poiché formalmente e sostanzial- mente irrispettoso di quanto prescritto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., nel testo nella specie applica- bile ratione temporis, cioè quello risultante dalle modifiche apportatevi dal d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, secondo la giurispru- denza della Corte di cassazione, va interpretato «nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (così Cass., SS.UU.,
36481/2022).
L' appellante, infatti, ha criticato la decisione di primo grado sulla base di una serie di considerazioni del tutto generiche o anodine o palesemente “fuori fuoco” rispetto alle ragioni per le quali il primo Giudice ha respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla e supra testualmente riportate, finendo addirittura per aumentare la scarsa chiarezza, CP_1
la contraddittorietà e, in definitiva, l'incomprensibilità delle sue difese che, unitamente all'af- fermazione che era suo onere allegare e provare il titolo e l'importo delle detrazioni che soste- neva dovessero essere apportate all'importo del credito azionato dalla controparte, costitui- scono il nucleo essenziale di dette ragioni, giacché nelle 24 pagine della citazione mediante la quale ha proposto la sua impugnazione – oltre a ribadire le argomentazioni già da essa formulate nel precedente grado di giudizio a sostegno dell'applicabilità, per legge o per contratto, al
Pag. 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla controparte dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – si limita, in effetti, a sostenere che «[i]l Tribunale adìto»:
1) «ha malamente interpretato la proposta opposizione non avvedendosi che l'
[...]
non avrebbe mai potuto contestare le specifiche prestazioni fatturate ed azionate Parte_4
nel decreto opposto, perché esse, all'esito del monitoraggio conclusivo del competente Tavolo
Tecnico, non facevano parte del tetto di spesa liquidabile»;
2) «inoltre, non ha tenuto conto della specifica documentazione allegata, la quale, anche ad una lettura superficiale, avrebbe consentito una diversa valutazione della proposta opposi- zione»;
3) ha «insistentemente e pervicacemente voluto ridurre l'oggetto del contendere alla contestazione delle specifiche fatture azionate, senza avvedersi della necessità di valutare il monitoraggio conclusivo dell'intero anno» e così «fortemente minato tutto il costrutto difensivo dell'opponente, ledendo illegittimamente le difese esposte e gli atti depositati».
Censure, queste, tutte palesemente incongrue rispetto alle ragioni poste dal primo Giu- dice a fondamento della sua decisione e dunque non idonee nemmeno in astratto a confutarle, come peraltro, a tacer d'altro, risulta ancor più evidente se si considera che la stessa dopo aver affermato a pag. 3 della citazione introduttiva del processo di secondo grado di essere, in definitiva, per quel che concerne il suo rapporto con la relativo all'anno 2012, creditrice CP_2
– e non già debitrice, come invece aveva allegato nella citazione in opposizione al decreto in- giuntivo – nei confronti di detta società per l'importo di 14.161,93 €, conclude, a pag. 23 del suo atto d'appello, che «[g]li atti allegati al fascicolo di primo grado provano che nessun credito vanta dunque la società appellata che, viceversa, risulta debitrice della somma di € 42.029,08
€», senza mai spiegare i calcoli dei quali sia il primo che il secondo di detti importi sono il risul- tato.
II.2. Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello dell' segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'ap- pello, che, in mancanza della relativa notula, vanno d'ufficio liquidate – rapportando alle risul- tanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
Pag. 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da 52.000,01 a
260.000,0 €) e tenendo conto del fatto che nessuna attività di istruzione o di effettiva trattazione della causa è stata espletata nel corso di tale processo – nel complessivo importo di 6.900,00
€, di cui 1.900,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.500,00 € per il compenso re- lativo alla fase introduttiva, 2.600,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali accessori che non è possibile
(né peraltro necessario) liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e incerti, per es- sere poi distratte in favore del difensore dell'appellata che ne ha fatto richiesta.
II.3. Occorre infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 9832/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017, proposto dall' Parte_1
contro la l 29 marzo 2018:
[...] CP_1
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 € per il totale dei compensi e 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
Pag. 6 di 6
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Quarta Se- zione Civile, in persona della Giudice Barbara Tango, in data 26 settembre/3 ottobre 2017 e contraddistinta dal n. 9832/2017, iscritto al n. 1816/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 1° aprile 2025 e pen- dente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede in Fratta- Parte_1 P.IVA_1
maggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara (codice fiscale e Amalia Carrara (codice fiscale C.F._1 C.F._2
- appellante -
E la (codice fiscale , con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Sol- CP_1 P.IVA_2
fatara n. 39, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale C.F._3
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 525/2013 il 10 settembre 2013, il Tribunale
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, ordinava all' di Parte_1
pagare alla 74.548,46 € a saldo del corrispettivo (pari, secondo quanto indicato CP_1
da detta società, complessivamente a 454.028,73 €) delle analisi cliniche rientranti nella branca della patologia clinica erogate nei mesi da gennaio ad ottobre del 2012 da detta società, in virtù dell'accreditamento di cui godeva, agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e per le quali aveva emesso le fatture nn. 1333/2012, 2492/2012, 3784/2012, 4699/2012, 5599/2012,
6716/2012, 7434/2012, 7736/2012 818/2013 e 826/2013, nonché i relativi «interessi legali, ex art. 5, D. Lgs. 231/2002» «con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza contrattuale, fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria come per legge», e al difensore distrattario della medesima società le spese del procedimento monitorio.
I.1.2. Ricevutane la notificazione il 14 ottobre 2013, l' pponeva al decreto ingiun- Pt_2
tivo con una citazione notificata alla controparte il 22 novembre 2013, sostenendo, in sostanza, che l'importo di cui le era stato ordinato il pagamento alla era stato da questa calcolato CP_1
e fatturato senza applicare lo sconto tariffario previsto sia dalla legge 296/2006 sia dal contratto dalla stessa stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e tenendo conto del quale era stato fissato, come indicato dall'art. 5, co. 2, di tale contratto, il «limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06», mentre, appli- cando tale sconto, l'importo di cui la medesima società era ancora a credito era pari a
14.161,93 € e non era stato alla stessa pagato poiché questa non aveva emesso le debite note di credito per l'importo eccedente.
I.1.3. Costituendosi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione CP_1
contestando per plurime ragioni l'applicabilità al corrispettivo da essa fatturato dello sconto tariffario invocato dalla controparte, nonché l'assolvimento da parte di quest'ultima dell'onere di provare l'importo.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale, con la propria sentenza n.
9832/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017, rigettava l'opposizione dell' ritenendo in definitiva da questa non chiaramente allegati né provati né il titolo né l'importo della detrazione che la stessa sosteneva che dovesse essere applicata al credito della controparte.
Pag. 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Affermava infatti quanto segue:
«Va evidenziato che parte opponente, nel corpo dell'atto di citazione, si limita ad alle- gare un diverso quantum in ordine all'ammontare del fatturato dell'anno 2012 della società op- posta nonché la non debenza di alcune somme di denaro, sempre calcolate sul fatturato an- nuale senza chiarire il titolo in base al quale effettuare la detrazione delle singole somme.
Infatti l'atto di opposizione dell'azienda sanitaria contiene un generico rinvio ad alcune poco comprensibili note di credito non illustrate nel corpo della citazione.
Come chiarito dalla SC con principio generale (sentenza n 17437/2016) in fattispecie simili a quella in esame, all'opposta spetta la prova – quale fatto costitutivo del diritto esercitato
– dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali era chiesto il rimborso, gravando di converso sulla a dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito del su- peramento del tetto di spesa e dell'esistenza delle altre cause che paralizzerebbero il titolo van- tato dalla controparte, non solo con riferimento all'an ma anche al quantum.
Nella fattispecie in esame, anche a voler considerare quale fatturato annuale €
450.145,21, in luogo di € 454.028,73, stante l'onere in capo alla società opposta di provare il maggior fatturato, va rilevato che da parte sua, l' chiede accertarsi come non dovuta una somma di € 56.503,01, ma nell'atto di opposizione fa riferimento solo alla problematica dello sconto ex l. n. 296/06 e a nessun'altra voce rinviando a generici e poco chiari documenti esterni;
inoltre, nonostante l'invito di questo giudice con ordinanza del febbraio 2017, nelle memorie successive di cui all'ultima comparsa conclusionale allega, divergendo completamente dal contenuto dell'atto introduttivo, che la somma contestata è pari ad € 60.177,15 (superiore a quanto indicato nella citazione) e residua un debito della società opposta nei confronti dell'
[...]
€ 14.371,29 (e non un credito della di € 14.161,93). Parte_3 CP_1
Poiché non vi è concordanza tra quanto dichiarato nell'atto di opposizione e le note suc- cessive, poiché non è indicata una somma univoca che dovrebbe essere detratta dal fatturato riconosciuto dalla stessa , poiché non è dato capire il titolo posto a base delle Parte_1
dedotte detrazioni, per tali motivi, in difetto di allegazione e prova in ordine al quantum conte- stato, l'opposizione va rigettata».
Pag. 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2.1. Con una citazione notificata alla il 29 marzo 2018, l' quindi, per i CP_1 Pt_2
motivi di cui appresso si dirà, appellata a questa Corte chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, il decreto ingiuntivo opposto sia revocato.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la ha chiesto che l'avverso appello CP_1
sia dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato o, in subordine, che l' sia condannata a pagarle «quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia», «oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge».
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame va giudicato inammissibile poiché formalmente e sostanzial- mente irrispettoso di quanto prescritto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., nel testo nella specie applica- bile ratione temporis, cioè quello risultante dalle modifiche apportatevi dal d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, secondo la giurispru- denza della Corte di cassazione, va interpretato «nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (così Cass., SS.UU.,
36481/2022).
L' appellante, infatti, ha criticato la decisione di primo grado sulla base di una serie di considerazioni del tutto generiche o anodine o palesemente “fuori fuoco” rispetto alle ragioni per le quali il primo Giudice ha respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla e supra testualmente riportate, finendo addirittura per aumentare la scarsa chiarezza, CP_1
la contraddittorietà e, in definitiva, l'incomprensibilità delle sue difese che, unitamente all'af- fermazione che era suo onere allegare e provare il titolo e l'importo delle detrazioni che soste- neva dovessero essere apportate all'importo del credito azionato dalla controparte, costitui- scono il nucleo essenziale di dette ragioni, giacché nelle 24 pagine della citazione mediante la quale ha proposto la sua impugnazione – oltre a ribadire le argomentazioni già da essa formulate nel precedente grado di giudizio a sostegno dell'applicabilità, per legge o per contratto, al
Pag. 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla controparte dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – si limita, in effetti, a sostenere che «[i]l Tribunale adìto»:
1) «ha malamente interpretato la proposta opposizione non avvedendosi che l'
[...]
non avrebbe mai potuto contestare le specifiche prestazioni fatturate ed azionate Parte_4
nel decreto opposto, perché esse, all'esito del monitoraggio conclusivo del competente Tavolo
Tecnico, non facevano parte del tetto di spesa liquidabile»;
2) «inoltre, non ha tenuto conto della specifica documentazione allegata, la quale, anche ad una lettura superficiale, avrebbe consentito una diversa valutazione della proposta opposi- zione»;
3) ha «insistentemente e pervicacemente voluto ridurre l'oggetto del contendere alla contestazione delle specifiche fatture azionate, senza avvedersi della necessità di valutare il monitoraggio conclusivo dell'intero anno» e così «fortemente minato tutto il costrutto difensivo dell'opponente, ledendo illegittimamente le difese esposte e gli atti depositati».
Censure, queste, tutte palesemente incongrue rispetto alle ragioni poste dal primo Giu- dice a fondamento della sua decisione e dunque non idonee nemmeno in astratto a confutarle, come peraltro, a tacer d'altro, risulta ancor più evidente se si considera che la stessa dopo aver affermato a pag. 3 della citazione introduttiva del processo di secondo grado di essere, in definitiva, per quel che concerne il suo rapporto con la relativo all'anno 2012, creditrice CP_2
– e non già debitrice, come invece aveva allegato nella citazione in opposizione al decreto in- giuntivo – nei confronti di detta società per l'importo di 14.161,93 €, conclude, a pag. 23 del suo atto d'appello, che «[g]li atti allegati al fascicolo di primo grado provano che nessun credito vanta dunque la società appellata che, viceversa, risulta debitrice della somma di € 42.029,08
€», senza mai spiegare i calcoli dei quali sia il primo che il secondo di detti importi sono il risul- tato.
II.2. Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello dell' segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'ap- pello, che, in mancanza della relativa notula, vanno d'ufficio liquidate – rapportando alle risul- tanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
Pag. 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da 52.000,01 a
260.000,0 €) e tenendo conto del fatto che nessuna attività di istruzione o di effettiva trattazione della causa è stata espletata nel corso di tale processo – nel complessivo importo di 6.900,00
€, di cui 1.900,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.500,00 € per il compenso re- lativo alla fase introduttiva, 2.600,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali accessori che non è possibile
(né peraltro necessario) liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e incerti, per es- sere poi distratte in favore del difensore dell'appellata che ne ha fatto richiesta.
II.3. Occorre infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 9832/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017, proposto dall' Parte_1
contro la l 29 marzo 2018:
[...] CP_1
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 € per il totale dei compensi e 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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