TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/04/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 3914/2024 R.G..L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DAVI' Parte_1
SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti COSTA MARIA RITA
ORNELLA, elett. dom. presso il suo studio in VIA G.L. BERNINI N.59
PALERMO
- resistente -
E NEI CONFRONTI
Controparte_2
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
1 La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla la cartella esattoriale n. 29620230071546914, limitatamente al credito contributivo intimato al ricorrente dalla in relazione all'anno Controparte_1
2011 e ai relativi accessori, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Condanna la alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
DAVI' SALVATORE, antistatario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29620230071546914, emessa nei propri confronti a richiesta della e notificatagli Controparte_1
in data 6.02.2024, chiedendo unicamente annullarsi la cartella in relazione ai contributi del 2011 e ai relativi accessori, nelle more prescritti integralmente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
che contestava l'intervenuta prescrizione, asserendo avere
[...]
effettuato un accertamento, sulla scorta dei dati forniti dall CP
, chiedendo il pagamento della contribuzione del 2011 con pec del
[...]
11.07.2022, ricevuta prima della scadenza di dieci anni rispetto al momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto trasmettere alla la propria CP_1
dichiarazione dei redditi del 2011, sicché la prescrizione decennale del credito decorreva solo dall'accertamento del 2022.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note, udienza che veniva sostituita con note scritte, ulteriormente rinviata per consentire al ricorrente di dedurre su una produzione documentale allegata dalla resistente alle note conclusive.
Orbene, va rilevato che la resistente non ha fornito prova di avere CP_1
interrotto la prescrizione con la pec del 11.07.2022, atteso che non ha prodotto la ricevuta di consegna in formato (eml) che sia possibile aprire su 2 consolle e che consenta di accertare che le missive qui prodotte, al pari della prima, in formato pdf, fossero state allegate alla pec. Parte resistente, invero, alle note conclusive depositate il 26.11.2024 affermava di allegare ricevuta di consegna di detta raccomandata in formato eml, che tuttavia è impossibile aprire per verificare che ad essa fosse allegata la nota di pari data.
In assenza di prova dell'interruzione della prescrizione – obbligatoria e irrinunciabile per i crediti relativi ai contributi obbligatori – il credito relativo alla contribuzione per l'anno 2011 e ai relativi accessori va dichiarato prescritto (per prescrizione decennale oltre che per quella quinquennale all'epoca vigente), con conseguente annullamento della cartella esattoriale opposte in parte qua.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico della resistente, CP_1
soccombente, come liquidare e distratte in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 24/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025
La Giudice
Paola Marino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 3914/2024 R.G..L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DAVI' Parte_1
SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti COSTA MARIA RITA
ORNELLA, elett. dom. presso il suo studio in VIA G.L. BERNINI N.59
PALERMO
- resistente -
E NEI CONFRONTI
Controparte_2
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
1 La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla la cartella esattoriale n. 29620230071546914, limitatamente al credito contributivo intimato al ricorrente dalla in relazione all'anno Controparte_1
2011 e ai relativi accessori, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione.
Condanna la alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
DAVI' SALVATORE, antistatario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29620230071546914, emessa nei propri confronti a richiesta della e notificatagli Controparte_1
in data 6.02.2024, chiedendo unicamente annullarsi la cartella in relazione ai contributi del 2011 e ai relativi accessori, nelle more prescritti integralmente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
che contestava l'intervenuta prescrizione, asserendo avere
[...]
effettuato un accertamento, sulla scorta dei dati forniti dall CP
, chiedendo il pagamento della contribuzione del 2011 con pec del
[...]
11.07.2022, ricevuta prima della scadenza di dieci anni rispetto al momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto trasmettere alla la propria CP_1
dichiarazione dei redditi del 2011, sicché la prescrizione decennale del credito decorreva solo dall'accertamento del 2022.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note, udienza che veniva sostituita con note scritte, ulteriormente rinviata per consentire al ricorrente di dedurre su una produzione documentale allegata dalla resistente alle note conclusive.
Orbene, va rilevato che la resistente non ha fornito prova di avere CP_1
interrotto la prescrizione con la pec del 11.07.2022, atteso che non ha prodotto la ricevuta di consegna in formato (eml) che sia possibile aprire su 2 consolle e che consenta di accertare che le missive qui prodotte, al pari della prima, in formato pdf, fossero state allegate alla pec. Parte resistente, invero, alle note conclusive depositate il 26.11.2024 affermava di allegare ricevuta di consegna di detta raccomandata in formato eml, che tuttavia è impossibile aprire per verificare che ad essa fosse allegata la nota di pari data.
In assenza di prova dell'interruzione della prescrizione – obbligatoria e irrinunciabile per i crediti relativi ai contributi obbligatori – il credito relativo alla contribuzione per l'anno 2011 e ai relativi accessori va dichiarato prescritto (per prescrizione decennale oltre che per quella quinquennale all'epoca vigente), con conseguente annullamento della cartella esattoriale opposte in parte qua.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico della resistente, CP_1
soccombente, come liquidare e distratte in parte dispositiva.
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 24/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025
La Giudice
Paola Marino
3