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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 348/2024 depositato il 21/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1249/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190028541964000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1880/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo l' “estratto di ruolo” di cui alla Cartella n. 296 2019 0028541964000 di euro 21.243,25 notificatagli
(il 02.07.2019) dall'Agente della Riscossione (cfr. provvedimento e ricorso introduttivo in atti).
Con sentenza n. 1249/2023, depositata il 20.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto concludendo per l'inammissibilità del ricorso introduttivo (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettato l'appello.
1.- Il primo Giudice - in applicazione dell' art. 12 c.
4-bis D.P.R. n. 602/1973 e della relativa giurisprudenza – ha dichiarato “inammissibile” il ricorso introduttivo nella considerazione che l'atto impugnato era costituito da un “estratto di ruolo” (cfr. sentenza di I grado).
2.- L' “estratto di ruolo”, non è un “atto impugnabile”: art. 12 c.
4-bis Dpr n. 602/73, aggiunto dall'art.
3-bis del Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, articolo 3-bis inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
La “non impugnabilità” dell'estratto di ruolo si estende anche ai processi in corso (Cassazione, Sezioni
Unite, 06.09.2022, n. 26283).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va rigettato.
In considerazione della sopravvenienza normativa come sopra richiamata e delle relative oscillazioni interpretative vanno compensate le spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA RO US La CA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 348/2024 depositato il 21/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1249/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190028541964000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1880/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo l' “estratto di ruolo” di cui alla Cartella n. 296 2019 0028541964000 di euro 21.243,25 notificatagli
(il 02.07.2019) dall'Agente della Riscossione (cfr. provvedimento e ricorso introduttivo in atti).
Con sentenza n. 1249/2023, depositata il 20.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto concludendo per l'inammissibilità del ricorso introduttivo (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettato l'appello.
1.- Il primo Giudice - in applicazione dell' art. 12 c.
4-bis D.P.R. n. 602/1973 e della relativa giurisprudenza – ha dichiarato “inammissibile” il ricorso introduttivo nella considerazione che l'atto impugnato era costituito da un “estratto di ruolo” (cfr. sentenza di I grado).
2.- L' “estratto di ruolo”, non è un “atto impugnabile”: art. 12 c.
4-bis Dpr n. 602/73, aggiunto dall'art.
3-bis del Decreto Legge del 21 ottobre 2021 n. 146, articolo 3-bis inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
La “non impugnabilità” dell'estratto di ruolo si estende anche ai processi in corso (Cassazione, Sezioni
Unite, 06.09.2022, n. 26283).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va rigettato.
In considerazione della sopravvenienza normativa come sopra richiamata e delle relative oscillazioni interpretative vanno compensate le spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA RO US La CA