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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 514/2019 r.g.a.c
Il Giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 9.1.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti hanno depositato note di trattazione scritta aderendo a tale modalità di trattazione;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 514 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 decisa all'odierna udienza vertente
TRA
(codice fiscale ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Vicolo Cieco Boscarello n°10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Girardi (codice fiscale ) e Pierluigi Girardi (codice fiscale C.F._2
), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ortensio CodiceFiscale_3
Stanzione in Salerno, lungomare C. Colombo n.171, come da procura in atti;
parte attrice in riassunzione
E
in persona del Sindaco p.t, con sede in , Controparte_1 CP_1
Piazza Lucia n. 1; parte convenuta contumace in riassunzione
NONCHE'
nuova denominazione sociale di Controparte_2 [...]
(codice fiscale e partita iva ), con sede legale in Roma CP_3 P.IVA_1 alla via Guido D'Arezzo n. 14, in persona del responsabile pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo VE (codice fiscale
) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in C.F._4
Avellino alla Via Giovanni di Guglielmo n. 13, come da procura in atti;
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per , come da nota depositata in data 7.1.2025“…si riporta Parte_1 all'atto introduttivo del giudizio, a tutti i precedenti scritti difensivi, alla documentazione prodotta (dal doc. 1 al doc. 9) nonché a tutte le note di trattazione scritta precedentemente depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate…”. Per la terza chiamata in causa come da nota depositata in data 4.1.2025: “reitera le domande, difese, eccezioni e deduzioni di cui alla memoria di costituzione, di cui ai verbali di causa nonché alla memoria conclusiva del
27.10.2023, depositata ritualmente in visione della udienza di discussione ex art.
281 sexies c.p.c. del 4.4.2024. Impugna ancora una volta la domanda risarcitoria della controparte, in quanto non provata ex art. 2697 c.c. ed art. 2051 o 2043 c.c. e ne richiede integrale rigetto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di non ravvisandosi giusti motivi ad una Parte_2 compensazione delle stesse. Impugna anche in tale sede la domanda di garanzia, richiamando le eccezioni di cui alla memoria di costituzione ed ai successivi scritti difensivi, anche ai fini della non acquiescenza. Chiede infine procedersi alla lettura del dispositivo”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, come previsto dagli articoli 132 comma II n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati rispettivamente dagli articoli 45 e 52 della legge n. 69 del 18.6.2009, ed in osservanza all'indirizzo conforme della giurisprudenza di legitimità (cfr. Cassazione Civile, Sezione III,
19.10.2006 , n. 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna parte attrice,
[...]
, ha convenuto in giudizio il esponendo che: la Parte_1 Controparte_1 sera del 17.7.2017 ella si trovava in villeggiatura in località San Marco di
Castellabate (SA) e recatasi nel vicino paese di Santa Maria di Castellabate in compagnia di suo marito e di alcuni amici, intorno alle 9.30, mentre passeggiava sul corso pedonale Senatore Andrea Matarazzo, nell'occasione gremito di persone, finiva con un piede nella canalina di scolo presente lungo tutta la parte centrale del camminamento, scivolando e cadendo rovinosamente a terra, nonostante indossasse calzature senza tacco;
ella cadeva precisamente all'altezza del bar-caffé
“D'Al Capone”, in un punto in cui il corso pedonale risulta particolarmente stretto e dove i tavolini, le sedie, i paraventi del plateatico di tale bar occupavano una parte considerevole del camminamento rendendo la canaletta di scolo difficilmente evitabile dai passanti, soprattutto in caso di sovraffollamento;
a seguito della caduta, accusava forti dolori alla gamba destra tant'è che veniva soccorsa dai sanitari del 118 e traspostata in autoambulanza al P.S. del nosocomio di
Roccadaspide, ove il 19 luglio veniva sottoposta ad intervento chirurgico e il 26 luglio 2017 dimessa con diagnosi “operata di artoprotesi di anca destra per frattura sottocapitata del femore destro”; alle dimissioni seguiva un lungo periodo di cure riabilitative e di riposo con il sostentamento di spese mediche;
la consulenza medico-legale resa dal dott. accertava nei suoi confronti un danno Persona_1 biologico permanente del 18%, una invalidità temporanea totale di 23 giorni, nonché una invalidità temporanea parziale suddivisa in 35 giorni al 75%, in 40 giorni al 50% e in 50 giorni al 50%; che il sinistro occorso le aveva precluso la possibilità di praticare le lunghe camminate in montagna che era solita fare in compagnia del marito e di amici nei fine settimana e nel periodo estivo;
la richiesta di risarcimento danni del 13.10.2017 comunicata al (SA) Controparte_1
e successivamente alla NI UR , come anche l'invito alla CP_3 stipula di negoziazione obbligatoria del 16.01.2019 non portavano ad alcun esito rendendo necessario adire l'intestato Tribunale.
A sostegno della propria azione parte attrice deduceva che: il sinistro di cui è causa configurava una responsabilità del in via principale ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c. e in via subordinata ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la canaletta di scolo posta al centro del corso pedonale era da considerarsi una vera e propria insidia, sia per la sua non prevedibilità, in quanto l'attrice per la prima volta passeggiava lungo il corso, e sia per la sua non visibilità, in quanto l'incidente avveniva di sera in un punto particolarmente stretto del corso, affollato di persone ed occupato dalle sedie e dal plateatico del bar “D'Al Capone” che rendevano inevitabile la canaletta di scolo, composta da una pietra liscia e scivolosa da ritenersi potenzialmente pericolosa per i passanti che in alcune occasioni avevano subito infortuni simili;
in conseguenza del sinistro subiva un danno patrimoniale di euro 1.688,33, comprensivo di spese medico-legali, e un danno non patrimoniale di euro 71.950,75 calcolato in relazione al danno biologico, morale ed esistenziale arrecatole, il tutto con applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati.
Parte attrice nelle conclusioni chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità del sinistro in capo al condannandolo al risarcimento dei Controparte_1 danni pari a euro 72.632,33 o della diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 27.6.2019 si costituiva il - rappresentato e difeso dall'avv. Sergio La Controparte_1
Pastina (codice fiscale ) con domicilio eletto presso l'ufficio C.F._5 avvocatura del - contestando la domanda attorea, in Controparte_1 particolare l'assenza di prova della dedotta insidia e trabocchetto, non sostenuta dai requisiti sia oggettivi della non visibilità che soggettivi della imprevedibilità e inevitabilità, nonché del nesso di causalità tra il danno e la res e la sua attitudine a costituire un pericolo potenziale per i passanti e per l'attrice. Deduceva inoltre:
l'assenza di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti e cagionati per imprudenza e negligenza delle persone che transitano su vie demaniali pubbliche, il cui comportamento deve essere improntato al principio di autoresponsabilità che impone loro di adottare particolari attenzioni per salvaguardare l'incolumità propria e altrui;
la non applicabilità della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali sui quali risulti un uso ordinario e diretto da parte dei cittadini, ossia quando l'estensione del bene renda impossibile il controllo della P.A. volto a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi fruitori;
l'applicabilità della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. nell'ipotesi in cui la P.A. abbia violato il principio del neminem laedere ponendo in essere un comportamento imprudente e negligente, determinando una situazione di pericolo tale di integrare una insidia o trabocchetto debitamente provata dalla parte che abbia intentato l'azione di risarcimento danni;
la non applicabilità del cumulo della rivalutazione monetaria in uno alla maturazione degli interessi.
Nelle conclusioni chiedeva al Tribunale fissarsi, ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c.,
l'udienza per eseguire la chiamata in garanzia della Controparte_2 già nel merito rigettare la domanda Controparte_4 attorea con vittoria di spese, e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, condannare il terzo chiamato in garanzia al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
Con provvedimento del 29.1.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo,
che si costituiva esponendo che la polizza Controparte_2 assicurativa stipulata con il era contraddistinta da una Controparte_1 franchigia e che la stessa non operava stante la assenza di prova in ordine al tempo e al luogo del sinistro ed al nesso di causalità tra evento e danno patito dall'attrice e chiedeva il rigetto della domanda.
A seguito dell'interruzione del giudizio dichiarata con provvedimento del 27.1.2022,
e della sua tempestiva riassunzione eseguita dall'attrice con ricorso notificato l'8.2.2022 alle altre parti in causa, si costituiva Controparte_2 mentre il Comune rimaneva contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., le parti depositavano le rispettive memorie e il Tribunale, valutata inammissibile e irrilevante la prova testimoniale articolata da parte attrice, rigettava la richiesta istruttoria e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 9.11.2023, poi rinviata più volte per carico di ruolo e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. ***
Preliminarmente occorre rilevare la mancata costituzione in giudizio del
[...]
in conseguenza all'avvenuta riassunzione del processo da parte Controparte_1 dell'attrice ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che tale mancata costituzione in giudizio determina la dichiarazione di contumacia della parte la quale, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa all'udienza fissata per la riassunzione (cfr. Cassazione civile, sezione III, 30 Settembre 2008, n. 24331). Al riguardo va anche precisato che la mancata comparizione non comporta in alcun modo l'automatica rinunzia di tutte le domande già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto, esse sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr. Cassazione sentenza n.6867 del
30/07/1996; Cassazione sentenza n.3963 del 18/04/1998). Ciò rileva, chiaramente, quanto alla domanda di manleva esperita dalla convenuta.
Addivenendo al merito della presente controversia, sulla scorta del contenuto degli atti di parte e dei documenti di causa prodotti, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità in capo al Controparte_1 per il danno subito dalla signora in conseguenza del sinistro Parte_1 occorsole mentre passeggiava nel corso Senatore Andrea Materazzo di Santa Maria di Castellabate all'altezza del bar “D'Al Capone”.
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto lungo una via pubblica va ricondotta nell'alveo della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; tale norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il custode è tenuto al risarcimento nell'ipotesi in cui la res custodita arrechi un danno ad un terzo, anche qualora non sia imputabile in capo al custode una condotta colposa o dolosa. Tale tipo di responsabilità deriva dal nesso causale intercorrente tra la cosa e l'evento, con la precisazione che l'elemento oggettivo idoneo ad interrompere tale nesso di causalità è costituito dal c.d. caso fortuito riconducibile ad un elemento esterno alla res avente i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità. Dunque, in osservanza al principio dell'onere della prova, graverà sull'attore la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, mentre sul convenuto incomberà la prova del caso fortuito.
Secondo l'indirizzo oramai costante della Suprema Corte, la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2 Cost. e la sua efficienza causale, è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alle circostanze di tempo e di luogo, sicché il comportamento disattento, negligente del danneggiato interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, n.5457; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019).
Nel caso di specie, si ritiene che lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, non oggetto di contestazione da parte delle controparti, costituito in particolare dalla presenza di una cunetta che si diramava lungo la parte centrale dell'intero corso pedonale e che all'altezza del bar “D'Al Capone” confinava con le sedie, i tavoli e una platea posta a servizio dell'attività commerciale, non poteva di per sé ingenerare una insidia o un trabocchetto per mancanza sia del requisito oggettivo di non visibilità dell'imprevisto e del requisito soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo, in quanto per stessa prospettazione di parte attrice il corso cittadino era caratterizzato per tutta la sua estensione dalla cunetta stradale e l'incidente avveniva di sera in una area verosimilmente ben illuminata e frequentata da una moltitudine di persone.
Tali circostanze, ben lungi da costituire elementi di maggiore “insidiosità” del pericolo, imponevano ai pedoni, compresa l'attrice che per la prima volta ivi si trovava in vacanza, di alzare sensibilmente la soglia di attenzione onde affrontare con la dovuta cautela la cunetta che, anche per la sua regolare conformazione concava e il colore uniforme e divergente dalla pavimentazione circostante, non poteva costituire pericolo alcuno qualora fosse stata affrontata con la dovuta diligenza e prudenza che le condizioni del caso prescrivevano.
Inoltre il materiale in marmo di cui era composto la cunetta non poteva ritenersi un pericolo intrinseco alla sicurezza dei pedoni i quali sono tenuti, in ragione della struttura e funzione propria della cunetta stradale, a porre la massima attenzione per superarla agevolmente senza riportare danni.
Né del resto, la prova orale articolata da parte attrice (e non ammessa in quanto ritenuta superflua e inidonea ai fini che rilevano) avrebbe potuto mutare tale valutazione atteso lo stato incontestato dei luoghi come emerge con evidenza dalle produzioni fotografiche di parti.
Tra l'altro la documentazione allegata alla domanda attorea e che si chiedeva di riconoscere ai testimoni (v. allegato 1 dell'atto di citazione), rappresenta non solo l'area dove rovinava l'attrice ma ritrae anche una parte considerevole del corso, ponendone in risalto la conformazione pressoché rettilinea e piana e la cunetta di convogliamento delle acque meteoriche che si sviluppava longitudinalmente lungo la parte centrale della strada, tal che facilmente individuabile da persona normalmente accorta e non affetta da deficit visivi (che del resto, non sono stati neanche allegati da parte attrice).
Inoltre, stando alla descrizione fornita da parte attrice, si può dedurre che la cunetta era in perfetto stato manutentivo, invero non era occultata da elementi esterni né era danneggiata, per cui la maggiore scivolosità del marmo di cui era composta, era una caratteristica intrinseca riconoscibile ictu oculi e dunque prevedibile e che per l'appunto richiedeva una maggiore attenzione da parte dei pedoni che la impegnavano camminando.
Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, per cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia, costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo (Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n. 7636).
Ne discende che l'evento traumatico sia avvenuto per colpa esclusiva del danneggiato, che non avvedendosi distrattamente della cunetta stradale la impegnava poggiandovi il piede senza la dovuta prudenza e diligenza tanto da scivolare, perdendo l'equilibrio fino a cadere al suolo.
Ebbene tali circostanze inducono a ritenere che il pericolo era del tutto prevedibile, qualora l'attrice avesse adottato un comportamento diligente, prestando la necessaria attenzione nel percorrere il tratto del corso pedonale teatro del sinistro.
Per tali ragioni, alcuna responsabilità è da attribuire al Controparte_5
in quanto la prevedibilità del pericolo ed il comportamento imprudente tenuto
[...] dall'attrice hanno concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c. alla causazione del danno patito, interrompendo completamente il nesso eziologico intercorrente tra l'evento e la res posta in custodia.
Il rigetto della domanda dell'attrice comporta l'assorbimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa
Controparte_2
Considerata la particolarità della vicenda in esame, anche alla luce del comportamento in buona fede tenuto dalla attrice, della ridotta attività difensiva svolta dal convenuto (contumace in riassunzione sin da prima del deposito CP_1 delle memorie istruttorie) e dalla NI di assicurazione, il giudicante ritiene ragionevole compensare integralmente le spese tra tutte le parti in causa ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
I.dichiara la contumacia del in seguito alla riassunzione del Controparte_1 giudizio da parte dell'attrice;
II.rigetta la domanda promossa da;
Parte_1
III. dichiara assorbita la domanda di garanzia promossa dal convenuto;
CP_1
IV.compensa le spese di lite fra tutte le parti in causa.
Così deciso, in Vallo della Lucania, 19.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa