Articolo 28 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1992
Art. 28. (Termine per l'intervento) 1. L' articolo 268 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 268. - (Termine per l'intervento). - L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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