Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3396 del RG lav. dell'anno 2023 introdotta da nato il [...] as Acri ed ivi residente alla c.da Croce di Bafffi n. 189, Parte_1
rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Gaetano Bruni presso il cui studio in
Acri (CS) alla via Giacomo Brodolini, 12 elettivamente domicilia
Ricorrente
Contro
(codice fiscale: Controparte_1
) – in persona – giusta gli artt. 16 e 17D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A. P.IVA_1
154/98 - del Direttore Regionale per la Calabria e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro in atti, dall'Avv. Giovanni Per_1
Arcidiacono e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via de Marco (già via
Isonzo) n. 48 (Avvocatura I.N.A.I.L.)
Resistente
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di diverse società operanti nel settore della costruzione dei trafori autostradali, ferroviari, acquedotto e centrali, con mansioni di minatore specializzato, addetto al fronte di avanzamento galleria, deduceva che in ragione delle modalità di esecuzione delle mansioni e dei rischi specifici cui è stato esposto, ha contratto patologie professionali, oggetto di istanza amministrativa del 21.6.2021, respinta tuttavia dall'istituto assicuratore per ritenuta assenza di nesso eziologico.
Tanto premesso, dedotta la natura professionale delle malattie contratte, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: condannarsi l' CP_1 [...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al riconoscimento Controparte_2
di quanto innanzi dichiarato e risultante dagli atti e per l'effetto erogare la prestazione dovuta, nonché di ogni ulteriore beneficio che dovesse risultare dagli atti di causa, per la malattia professionale denunciata quali spondilartrosi rachide con discopatie multiple dei tratti cervicali, dorsali e lombari.
Malattia professionale che complessivamente si determina nella percentuale del 18 per cento ovvero nella percentuale che verrà accertata in corso di causa;
(…).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l' che, preliminarmente eccepiva la CP_1
prescrizione triennale siccome dallo stesso primo certificato medico di avversa produzione, risulta chiaramente che è l'anno 2013 quello della prima diagnosi, come peraltro confermato dalla RMN cervicale e lombo sacrale, effettuata in data 24/1/2013 presso la clinica Biocontrol che lo ha reso edotto da tempo remoto della duplice insorgenza;
nel merito, in ogni caso, sulla premessa della natura non tabellata delle patologie per cui è domanda, evidenziava l'assenza di correlazione con l'attività lavorativa del ricorrente, trattandosi di malattie comuni senza alcuna evidenza eziologica con il rischio lavoro correlato.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione acquisita e l'audizione di testi;
all'esito della prova orale è stata disposta ctu medico legale;
indi, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova testimoniale esperita ha confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine all'adibizione del ricorrente al c.d. fronte di avanzamento della galleria quale minatore specializzato;
in particolare, il teste collega di lavoro oltre Testimone_1
che cognato del ricorrente – nel confermare che il ricorrente si occupava della perforazione della galleria, ha nel dettaglio descritto le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, riferendo che il ricorrente utilizzava il muletto che è una macchina nella quale l'operatore si mette alla guida e manovra le forche per sollevare il materiale a mezzo di una leva elettrica;
utilizzava anche il martello pneumatico, non ero presente e non sono in grado di dire per quanto tempo in un turno di lavoro ne facesse utilizzo. Utilizzava anche la macchina perforatrice che è una macchina che fa buchi in profondità; l'utilizzo è a mezzo di una pulsantiera che si preme, c'è una levetta che si muove e l'operatore muove la leva e schiaccia dei pulsanti per perforare.
Sul capitolo A, posso confermare che ha fatto il perforatore nel periodo di cui sono a conoscenza. Sono a conoscenza del lavoro di mio cognato perché abbiamo lavorato insieme a Firenze a CP_3
, nel 2010 per circa un anno. Il ricorrente faceva il perforatore e si occupava della
[...]
perforazione per la costruzione della galleria, della preparazione dei tubi in vetroresina sulla macchina per mettere in sicurezza la galleria e guidava il muletto per spostare le attrezzature che servivano sul posto di lavoro. Posso riferire di averlo visto guidare il muletto e il martello pneumatico però non ero sempre presente nel cantiere perché mi occupavo del lavoro di ufficio. Sul capitolo D posso confermare che le strade del cantiere che si percorrevano erano piene di buche, non asfaltate e sterrate. ADR avv. anche quando si usa la perforatrice ci sono operazioni che vengono svolte Tes_2
manualmente, come mettere i tubi che si usano per la messa in sicurezza della galleria in posizione, ma non si possono prendere da soli perché troppo pesanti. Quindi queste operazioni si fanno almeno in due. I tubi si tengono in sospeso finché non arriva il braccio della macchina e lo aggancia. ADR avv.
Arcidiacono: la movimentazione manuale viene effettuata orientativamente 5 giorni su 7 perché prima ci sono delle giornate di preparazione, poi vengono posizionati i tubi per la messa in sicurezza e successivamente inizia la squadra dei minatori per lo scavo. Nel frattempo la squadra dei perforatori si trasferisce ad altra galleria e ricomincia il lavoro. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme dovevano essere completati quattro imbocchi di gallerie.
L'altro teste escusso– - libero professionista esperto in materia di sicurezza – precisando Testimone_3
di essere a conoscenza dei fatti di causa siccome il ricorrente ha svolto attività alle dipendenze del
Consorzio Tunnel GIOVI dal 4 marzo 2019 al 16 giugno 2022 ed essendo Responsabile Servizi
Prevenzione e Protezione per il suddetto consorzio dal marzo 2018 quale consulente esterno del predetto consorzio, ha riferito che: il ricorrente è stato assunto come perforatore presso il Consorzio
Tunnel Giovi. Preciso che svolgeva mansione di Primo Disgagiatore Perforatore e che è abilitato allo svolgimento della mansione di preposto, cioè colui che vigila con funzione di sovraintendere all'attività lavorativa della squadra di lavoro, ma non ricordo se fosse caposquadra. L'attività è specialistica ed altamente meccanizzata, viene svolta con l'ausilio di perforatore, che è una grande macchina adibita a praticare dei fori nel fronte della galleria ed a posizionare degli elementi tubolari in vetroresina. I tubi hanno un diametro di circa 5/6 cm e la lunghezza va dai 6 ai 12 metri ed hanno un peso di 35 kg circa quello da 12 metri ed è movimentato da almeno tre persone o principalmente ausiliatore con carrello elevatore. Preciso che le barre in vetro resina vengono trasportate al fronte con camion, scaricate con carrello elevatore. Le barre vengono poi riprese con carrello elevatore o manualmente e posizionate su cavalletti e da qui con ausilio di due o tre persone spinte nella perforatrice;
se c'è spazio viene utilizzato il carrello elevatore altrimenti manualmente da due o tre persone. Il ricorrente era componente della squadra dei perforatori e tra le sue mansioni vi è l'assistenza alla perforatrice caricando credo una ventina di barre a turno di lavoro con l'ausilio degli altri componenti della squadra;
di assistenza alla squadra nelle operazioni di getto del cemento che consiste nell'applicare due tubicini di iniezione e nel tappare i fori di perforazione procedendo di seguito ad iniettare meccanicamente il cemento all'interno delle tubazioni in vetroresina sino al rigetto del materiale, in questa operazione che ho descritto l'operaio movimenta i secchi di cemento che pesano circa 7/8 chili per caricarli sulla piattaforma elevabile a circa 70 cm da terra. Il ricorrente, sottoposto a visite mediche di idoneità, è sempre risultato idoneo alle mansioni in relazione alla movimentazione dei carichi e in relazione ai movimenti ripetitivi (nel DVR tale rischio per i perforatori è lievi mentre non vi
è rischio di posture incongrue per tali mansioni); l'unica parziale limitazione per il ricorrente era per il rischio uditivo e fu giudicato idoneo con prescrizione di utilizzo di otoprotettori. Ricordo che nel periodo in cui ha lavorato è stato assente per malattia per lunghi periodi ma non so esattamente il motivo di salute. Sul capitolo 6.2 il ricorrente lavorava su 4 turni di cui tre lavorativi ed uno di riposo.
I turni sono variabili e solitamente sono 6-14, 14-22, 22-6. Lavorano in media 22 giorni al mese. Sul Te capitolo posso riferire che la movimentazione manuale del carico è di circa un'ora in un turno di otto ore, non continuativa e dettata dalle contingenze lavorative della squadra. Conosco personalmente il ricorrente in quanto lo ho incontrato diverse volte sia durante i corsi di formazione che nei vari accessi sul cantiere. Sul capitolo 6.4 posso riferire che dalla valutazione dei rischi posture valutate secondo l'Indice di rischio “OWAS" non risultano posture incongrue. ADR Avv. la zona di Tes_2
operazione è pianeggiante, non ci sono zone scoscese.
E' stato, infine, escusso il teste che ha riferito di essere stato collega di lavoro del Testimone_5
ricorrente, dal 2020 fino al 2022, alle dipendenze di Consorzio Tunnel GIOVI;
il teste ha confermato che il ricorrente disimpegnava mansioni di perforatore con turni di 8 ore al giorno per circa 20/21 giornate al mese;
nel premettere di aver svolto le sue medesime mansioni, ha così descritto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa: Eravamo addetti al consolidamento del fronte gallerie che è la fase della messa in sicurezza dello scavo della galleria;
utilizzavamo macchine perforatrice che fora fino a 24 metri, l'operaio utilizza un radio comando, piccole leve elettriche e guida la macchina;
utilizzavamo anche il muletto che serve per sollevare le barre di vetroresina, l'operaio la manovra dal posto guida nella cabina, guidandola con lo sterzo e sollevando le barre con una specie di telecomando elettrico;
con il cemento si fa il consolidamento vero e proprio che consiste nel mettere la barra di vetro resina nel foro e poi viene chiuso iniettando il cemento con delle cannette di iniezione;
le barre che pesano circa 20/30 chili circa credo vengono sollevata manualmente per essere messe sui supporti della macchina;
sono lunghe 12 metri e vengono messe manualmente sui cavalletti sollevandole da terra, il cavalletto è a circa 1 metro da terra;
questa attività viene fatta per circa 8-10 volte a turno da circa due o tre persone. Queste sono le attività lavorative del ricorrente. Ricordo assenze dal lavoro del ricorrente per mal di schiena, glielo chiesi e mi disse che soffriva di mal di schiena. Il cantiere era pianeggiante. ADR Avv. Arcidiacono: usavamo i DPI, le scarpe antiinfortunistica, gli otoprotettori, le mascherine anti polvere.
All'esito della istruttoria orale, su istanza della difesa attorea, è stata ammessa CTU medico legale;
all'ausiliare nominato (Dott. ) il Giudice ha posto i seguenti quesiti: Persona_2
1. accerti il c.t.u, in base agli atti di causa e ai documenti allegati nonchè attraverso l'esame del periziando se il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata in sede amministrativa (si veda la denuncia di malattia professionale versata nel fascicolo ); CP_1
2. in caso positivo, dica il c.t.u. se la stessa sia da porsi in rapporto di derivazione causale rispetto alle mansioni cui il ricorrente è risultato addetto ed alle modalità di esecuzione (quali risultanti dalla documentazione in atti e dalle risultanze della prova testimoniale;
si vedano le deposizioni rese dai testi introdotti da entrambe le parti);
3. in caso ritenga il CTU la derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa (avuto riguardo agli specifici rischi lavorativi da mettersi in evidenza) dica se dalla malattia sia derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità psico-fisica (danno biologico), a quale data essa risalga e quale sia il suo grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord. GU n. 172/2000;
4. precisi se la malattia sia ascrivibile ad una delle malattie elencate nella tabella per le malattie CP_1
professionali (malattia tabellata);
5. dica, inoltre, il ctu – avuto riguardo all'eccezione dell' documentata dalla prima diagnosi nel CP_1
2013- il momento in cui il ricorrente ha potuto avere conoscibilità dell'esistenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della soglia minima indennizzabile, considerato che la conoscibilità da parte dell'assicurato degli elementi costitutivi dell'azione, deve intendersi nel senso che uno o più fatti obiettivi concorrenti rendono evidente che un assicurato dotato di media cultura non può ignorare la sussistenza dei predetti requisiti in un dato momento storico, ivi compresa la eziologia professionale della malattia. (La Corte di Cassazione, in particolare, ha avuto modo di precisare che in ordine all'apprezzamento da parte dell'assicurato dell'insorgenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile, deve farsi riferimento al criterio della “normale conoscibilità”;cfr. Cass. N. 10035/2001).
6. Dica quanto altro ritenuto utile a fini di giustizia.
Orbene, il ctu – sottoposto a visita il periziando e esaminata scrupolosamente la documentazione in atti
– nel premettere che il ricorrente, operaio di IV livello, specializzato minatore, con anzianità contributiva a far data dal 1/8/1989, ha proposto domanda (n.517246716) all' di Cosenza, per il CP_1
riconoscimento della malattia professionale per le seguenti patologie: spondiloartrosi rachide con discopatie multiple dei tratti cervicale, dorsale e lombare, ha affermato, riguardo alle patologie denunciate dal ricorrente, che L'ultimo esame RM effettuato dal ricorrente - tra quelli allegati nel fascicolo di parte come strumenti dimostrativi del danno - chiarisce bene qual è l'entità del danno supposto e del disturbo lamentato dallo stesso, in termini di noxa lavorativa: è evidente che trattasi di un bulging dell'anulus L3-L4 che è esattamente quello richiesto ab origine nella domanda del
08.05.2020. Sempre in tal esame emergono altre note anatomo patologiche della colonna lombare, ma che NON sono assolutamente correlabili in termini di noxa lavorativa, perché espressione di fenomeni degenerativi di natura osteoartrosica;
(….) Questo è stato dimostrato dal ricorrente nella sua descrizione delle attività svolte;
è con buona approssimazione probabilistica, quindi, che il nesso di causalità possa essere accolto per quanto riguarda la patologia discale in regione lombare ma, d'altro canto ad escludere decisamente il nesso di causalità per quanto attiene alla patologia degenerativa del rachide cervicale e del rachide toracico o dorsale.
È quindi evidente che la patologia di cui trattasi interessava ed è limitata a interessare - riguardo ai contenuti della domanda - la protrusione discale L4-L5 e L5-S1, con manifestazioni esclusivamente di discopatia parziale e incipiente, comunque in assenza di erniazioni definitive.
L'attenzione va quindi concessa a quanto effettivamente richiesto e riscontrato nell'esame strumentale: la protrusione discale L4-L5 e L5-S1.
L'esame clinico condotto sul ricorrente, con riferimento specifico alle implicazioni post-traumatiche e ai postumi sull'asse vertebrale lombare, ha dato indicazioni precise. Valutati i contenuti degli esami strumentali allegati agli atti, il riferimento semeiologico testato con ben precise manovre cliniche, ha dimostrato una contenuta limitazione funzionale. Tali risultati clinico-strumentali si esprimono con degli indici valutativi che inducono a configurare un danno biologico selettivo dell'8% (otto percento) n° 213 delle tabelle del danno biologico, art. 13 DLgs
38/2000).
Nel rispondere al quesito sub 5- l'ausiliare ha così affermato:
La sequenza cronologica estratta dalla documentazione allegata agli atti della procedura, ha permesso di accertare che tale patologia - protrusione discale L4-L5 e L5-S1- richiesta in termini di malattia professionale, si era manifestata validamente in epoca antecedente alla domanda amministrativa del
28.06.2021. L'esame della documentazione in atti ha posto attenzione su un elemento particolare, un esame RM effettuato dal ricorrente in data 24.01.2013 (…).
A quel tempo, (circa otto anni prima della domanda), gli elementi descrittivi dell'esame RM lombo- sacrale, contenevano già le caratteristiche di protrusione discale. Le varie alterazioni anatomo- ecografiche descritte in quel referto lasciano intendere che già allora la sintomatologia di dolore osteoarticolare e limitazione funzionale era di certo presente e fosse indicativa, quindi certamente causa di sofferenze e limitazioni nei movimenti del rachide lombo-sacrale per alcune attività quotidiane;
la diagnosi di protrusione discale era quindi congrua e il livello d'impegno funzionale consente ora di affermarne sin da allora il raggiungimento del minimo indennizzabile.
La disamina cronologica della documentazione allegata in atti rende NON compatibile la domanda dell'attore (28.06.2021) con quanto previsto per Legge. Alla data del 24.01.2013 s'identificano le prime manifestazioni della malattia professionale. Come da indicazioni della Corte Costituzionale si può concludere che quelle prime manifestazioni cliniche della malattia contenevano già gli elementi di una minima indennizzabilità (6%).
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni medico-legali- in risposta ai quesiti:
Il sig. nato a [...], il [...], residente in [...], Contrada Croce di Baffi Parte_1
189, in seguito a reiezione delle domande n° 51724671 del 28.06.2021 da parte dell' , ha CP_1
proposto ricorso presso la sez. Lavoro del Tribunale di Cosenza per il riconoscimento della malattia professionale (M.P): Spondiloartrosi rachide con discopatie multiple dei tratti cervicale, dorsale e lombare. I dati emersi dall'anamnesi, dalla valutazione medico-legale per esame clinico, da esami specialistici peritali effettuati, da atti resi a disposizione in sede di questa visita peritale (CTU), per accertamento tecnico preventivo (ATP), portano alle seguenti determinazioni:
Il rapporto di causalità Tra la patologia e l'attività lavorativa è compatibile per le infermità richiesta, limitatamente alla patologia discale emersa in regione lombare:
1. La patologia è strettamente e nominalmente tabellata (D.M. 9 aprile 2008), alle voci 78 e 77 (22);
2. Il ricorrente ha prestato attività da operaio specializzato minatore dal 1/8/1989 ai tempi attuali;
3. In questi ambiti ha svolto con regolarità tutte le attività tipiche del mansionario;
4. Le indagini peritali confermano le descritte infermità, con elementi tipici di queste M.P;
5. NON esistono in anamnesi riferimenti a eventuali noxae extra-lavorative;
6. Il ricorrente ha dichiarato di NON avere benefici assistenziali/previdenziali per tali patologie.
Indennizzabilità L'infermità, al momento della domanda (28.06.2021) era dunque già manifesta da ben oltre otto anni prima e la valutazione documentale medica resa a disposizione in atti, l'esame clinico peritale, hanno consentito di affermare che: Al tempo della pregressa manifestazione (2013),
l'infermità richiesta versava in condizione di indennizzabilità. Questo conferma la prescrizione della domanda e quindi del diritto, secondo quanto espresso dalle indicazioni emanate Corte Costituzionale sull'argomento.
Orbene, alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U. può pertanto ritenersi che il ricorrente abbia fornito prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, limitatamente alla patologia discale emersa in regione lombare, posto che per le altre patologie il ctu ha escluso che siano correlabili in termini di noxa lavorativa, perché espressione di fenomeni degenerativi di natura osteoartrosica.
In relazione alla patologia di cui il ctu ha riconosciuto l'origine professionale, deve a questo punto essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
L' esame di tale eccezione impone, anzitutto, il richiamo dell'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965
(contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ai sensi del quale: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo (il titolo primo disciplina le prestazioni previste in favore dei lavoratori o dei loro superstiti in caso di infortuni e malattie professionali contratte nell'industria, n.d.r.) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale" (art. 112, primo comma).
Tale disposizione è stata più volte e sotto diversi profili scrutinata dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (sentenze n. 33/1974; n.297/1999).
Nonostante il vaglio di legittimità, la norma in questione ha dato adito a varie problematiche, affrontate dai giudici della Corte di Cassazione, in ordine alla natura del termine triennale e all'individuazione del dies a quo di decorrenza di tale termine. Limitando l'analisi di tali problematiche agli aspetti rilevanti nella fattispecie al vaglio, va preliminarmente evidenziato che con riferimento al “dies a quo” di decorrenza del termine triennale, la Corte di Cassazione, facendo applicazione della norma del codice civile secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ha affermato che, in tema di malattie professionali, esso deve essere individuato avuto riguardo al momento in cui “uno o più fatti concorrenti diano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile” (cfr. Cass. N. 6828/2000; 9388/2001; 9563/2001).
Ciò che la giurisprudenza ha inteso evidenziare è la possibilità di dedurre da fatti obiettivi, esterni al soggetto e liberamente provabili, la conoscibilità da parte dell'assicurato degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che uno o più fatti obiettivi concorrenti rendono evidente che un assicurato dotato di media cultura non può ignorare la sussistenza dei predetti requisiti in un dato momento storico, ivi compresa la eziologia professionale della malattia. La Corte di Cassazione, in particolare, ha avuto modo di precisare che in ordine all'apprezzamento da parte dell'assicurato dell'insorgenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile, deve farsi riferimento al criterio della “normale conoscibilità” (cfr. Cass. N. 10035/2001).
Quanto alla natura del termine triennale in questione, le sezioni unite della Cassazione nel 1999 ne hanno definitivamente affermato la portata di termine (breve) di prescrizione con conseguenziale applicabilità allo stesso del regime generale codicistico, ivi compresi gli istituti della interruzione e della sospensione (Cass. s.u. n. 783/1999). Tale configurazione giuridica del termine triennale ha consentito di superare l'orientamento giurisprudenziale che, in base ad una interpretazione letterale dell'art. 112 DPR 1124/1965 (nel quale si fa espresso riferimento alla “azione” per conseguire le prestazioni previdenziali), individuava quale unico possibile atto interruttivo di tale termine la proposizione dell'azione giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni nei confronti dell' . Viceversa, in conseguenza del definitivo riconoscimento della natura prescrizionale di tale CP_1
termine (e della applicabilità allo stesso del regime generale codicistico della prescrizione), si è affermato che di cui all'art. 112 CP_1
del DPR n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali (…). Ne consegue che la proposizione in sede amministrativa della domanda per ottenere le prestazioni assicurative (…) interrompe la prescrizione e il termine prescrizionale comincia nuovamente a decorrere solo dalla data della definizione del relativo procedimento (stante il disposto dell'art. 111 del DPR 1125/1965 a norma del quale il termine di prescrizione previsto dall'art. 112 rimane sospeso durante la fase di liquidazione amministrativa, n.d.r.). Per quanto concerne, in particolare, la sospensione della prescrizione, la S.C. ha, da ultimo, con sent. n. 211/2015, posto il seguente principio di diritto: "La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2, opera limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell entro il suddetto CP_1
termine configura una ipotesi di silenzio significativo della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione".
Occorre, tuttavia, dare atto che da ultimo (con sentenza n.11928/2019), la Suprema Corte, a sezioni unite, nel risolvere il contrasto tra l'orientamento sopra riportato e quello (espresso, in particolare, da
Cass. n. 15733/2013), secondo cui “Il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è sospeso durante la pendenza del CP_1
procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge”, ha ritenuto di dare continuità a tale secondo orientamento, pervenendo all'affermazione del principio secondo cui “Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata”.
Orbene, applicando tali principi (sinteticamente esposti) alla fattispecie al vaglio, deve ritenersi che la eccezione di prescrizione sollevata dall' sia fondata atteso per le seguenti ragioni. CP_1
Per come sopra riportato, il ctu ha riscontrato che alla data del 23.1.2013 in cui il ricorrente si è sottoposto alla esecuzione dell'esame RM lombo-sacrale, gli elementi descrittivi dell'esame contenevano già le caratteristiche di protrusione discale. Le varie alterazioni anatomo-ecografiche descritte in quel referto lasciano intendere che già allora la sintomatologia di dolore osteoarticolare e limitazione funzionale era di certo presente e fosse indicativa, quindi certamente causa di sofferenze e limitazioni nei movimenti del rachide lombo-sacrale per alcune attività quotidiane;
la diagnosi di protrusione discale era quindi congrua e il livello d'impegno funzionale consente ora di affermarne sin da allora il raggiungimento del minimo indennizzabile.
Pertanto, alla data del 23.1.2013, la patologia era già sussistente ed accertata oggettivamente ed aveva inoltre raggiunto la soglia minima indennizzabile;
inoltre, i rilievi del CTU in ordine alla sintomatologia dolorosa ed alla limitazione funzionale nei movimenti per alcune attività quotidiane consentono di affermare che il ricorrente fosse a conoscenza della esistenza della patologia – per come invero accertata strumentalmente- nonché della soglia minima indennizzabile ed, infine, che lo stesso fosse quanto meno nelle condizioni di conoscibilità della sua eziologia professionale in ragione della inesistenza diversi fattori extralavorativi suscettibili di causazione della stessa ed in considerazione dello svolgimento dell'attività lavorativa cui è correlata la patologia sin dal lontano 1989 – per cui nel
2013 era stato esposto ai rischi lavorativi per oltre venti anni – e a tanto consegue che già all'epoca dell'esame RM (gennaio 2013) il ricorrente era in condizioni di “normale conoscibilità” della sua natura professionale (ed invero, nella denuncia amministrativa è indicato il 2013 quale data di prima diagnosi della patologia professionale).
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento dell'eccezione dell' , deve affermarsi che all'epoca CP_1 della presentazione dell'istanza amministrativa (primo atto interruttivo di cui vi è prova – 28.1.2021) il termine triennale di prescrizione era ampiamente decorso.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto;
tuttavia, la complessità delle questioni trattate e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite mentre le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni tra le parti processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico esclusivo di parte ricorrente nei rapporti interni tra le parti processuali.
Cosenza, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Fedora Cavalcanti