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20 luglio 1962
20 luglio 1962
Art. 19. Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero.
Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilita' della nave stessa.
Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilita' della nave stessa.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 05/05/2022, n. 809Provvedimento: […] Ne consegue, pertanto, che alle navi in questione non trovano applicazione le predette disposizioni, applicandosi invece le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge n. 616 del 1962, che prevede che per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilità della nave stessa.Leggi di più...