Articolo 19 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 18Articolo 20
Versione
20 luglio 1962
Art. 19. Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero.

Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilita' della nave stessa.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente