TRIB
Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Ordinanza
La Giudice, letti gli atti, i documenti e le note d'udienza della causa iscritta al n. 244/2025 RGL pendente tra
, , in persona della madre esercente la Parte_1 C.F._1 g , , ass. dall'Avv.to Persona_1 C.F._2 BARROCU GIACOMO LUCA
e ass. dalle Controparte_1 P.IVA_1 I
pronuncia la seguente ORDINANZA rilevato che:
- parte ricorrente ha instaurato il giudizio chiedendo l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della prestazione dell'indennità di frequenza ex l. 289/90 e della condizione di disabilità ex legge n. 104/92, (art. 3 commi 1 e 3);
- l' , costituitosi in giudizio, ha documentato di aver provveduto in autotutela al CP_2 r scimento di tali prestazioni previdenziali;
- parte ricorrente si è rimessa al Giudice per ogni valutazione anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi professionali;
ritenuto:
- di dover dichiarare cessata la materia del contendere e revocare la nomina del CTU,
- che sia equo compensare per metà le spese del giudizio in ragione dell'adempimento dell'ente prima del conferimento dell'incarico al CTU,
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere,
- revoca la nomina del CTU,
- compensa per metà le spese di lite,
- condanna l' a rimborsare a parte ricorrente la restante metà delle spese di lite CP_2 liquidandole i 50,00, oltre 15 % di spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi alle parti ed al CTU. Sassari, 11/04/2025 La giudice dr.ssa Ilaria Grosso
La Giudice, letti gli atti, i documenti e le note d'udienza della causa iscritta al n. 244/2025 RGL pendente tra
, , in persona della madre esercente la Parte_1 C.F._1 g , , ass. dall'Avv.to Persona_1 C.F._2 BARROCU GIACOMO LUCA
e ass. dalle Controparte_1 P.IVA_1 I
pronuncia la seguente ORDINANZA rilevato che:
- parte ricorrente ha instaurato il giudizio chiedendo l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della prestazione dell'indennità di frequenza ex l. 289/90 e della condizione di disabilità ex legge n. 104/92, (art. 3 commi 1 e 3);
- l' , costituitosi in giudizio, ha documentato di aver provveduto in autotutela al CP_2 r scimento di tali prestazioni previdenziali;
- parte ricorrente si è rimessa al Giudice per ogni valutazione anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi professionali;
ritenuto:
- di dover dichiarare cessata la materia del contendere e revocare la nomina del CTU,
- che sia equo compensare per metà le spese del giudizio in ragione dell'adempimento dell'ente prima del conferimento dell'incarico al CTU,
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere,
- revoca la nomina del CTU,
- compensa per metà le spese di lite,
- condanna l' a rimborsare a parte ricorrente la restante metà delle spese di lite CP_2 liquidandole i 50,00, oltre 15 % di spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi alle parti ed al CTU. Sassari, 11/04/2025 La giudice dr.ssa Ilaria Grosso