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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 22.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 547/2024
promossa
da - appellante- Parte_1
Avv. Luigi Elefante
contro
- appellato - Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 9.5.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. già riconosciuto vittima del dovere, impugna davanti a Parte_1 questa Corte la sentenza del Tribunale di Lucca, che ha respinto il ricorso da lui proposto contro il e diretto al riconoscimento Controparte_1 del beneficio, espressamente previsto per le vittime del terrorismo, costituito dall'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ex art. 3 comma 1 L. n. 206/2004. 2. In primo grado la parte privata, a fondamento del diritto rivendicato, aveva assunto l'avvenuta equiparazione normativa delle vittime del dovere a quelle del terrorismo, anche ai fini del richiesto aumento figurativo, e aveva chiesto quindi che fosse accertato il proprio diritto al beneficio e l'obbligo del , che in sede amministrativa aveva respinto la CP_1 domanda, di disporre invece per la sua attuazione, emanando il necessario decreto ministeriale e i conseguenti adempimenti previdenziali.
3. Il si era costituito davanti al Tribunale, eccependo CP_1 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, eccezione questa su cui non merita soffermarsi perché, respinta dal primo giudice, non è stata coltivata in questo grado.
4. L'amministrazione aveva comunque resistito anche nel merito, argomentando l'infondatezza delle domande, sul presupposto che il beneficio richiesto spetti solo alle vittime del terrorismo.
5. Il Tribunale, respinta come detto l'eccezione preliminare del , ha CP_1 tuttavia rigettato nel merito il ricorso, ritenendo, che, a fronte della previsione di legge che assicura espressamente il beneficio della contribuzione figurativa alle vittime del terrorismo, non vi sia, allo stato, una piena equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo, ai fini delle provvidenze loro rispettivamente riconosciute.
6. Più specificamente, secondo il primo giudice, dalla disciplina di legge non potrebbe desumersi l'estensione generalizzata di tutti benefici previsti per le vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere, né questo risultato potrebbe essere raggiunto in via interpretativa. Al contrario l'equiparazione, in relazione ai singoli benefici, potrebbe avvenire solo con l'intervento del legislatore, diretto a realizzare quella “estensione graduale …, con individuazione e graduazione delle priorità dei benefici da estendere anche alle vittime del dovere, e con un'estensione parametrata alle risorse disponibili” (così la sentenza impugnata), indicata dall'art. 1
2 comma 562 della legge 23.12.2005, n. 266.
7. E in effetti, secondo il Tribunale, l'estensione di singoli benefici, previsti per le vittime del terrorismo, alle vittime del dovere sarebbe sempre avvenuta in forza di norme espresse. Così era accaduto per i benefici dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali, previsti rispettivamente dall'art. 5 comma 1 e 3 bis della legge n.
206/2004, estesi alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105 della legge n. 244/2007 (speciale assegno vitalizio) e dall'art. 34 del D.L. n.
159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007 (speciale elargizione in punti percentuali).
8. Per contro – si legge ancora nella sentenza impugnata - la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato la piena equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo solo quanto alla misura di benefici, tuttavia già normativamente riconosciuti a entrambi, mentre anche molto di recente la Corte di Cassazione avrebbe riaffermato il carattere solo tendenziale dell'assimilazione tra le diverse categorie di vittime, rimessa a un percorso di armonizzazione non ancora completo e soggetto alle scelte discrezionali del legislatore.
9. Con un unico motivo di appello la parte privata ribadisce gli argomenti del primo grado, assumendo che il Tribunale abbia dato una lettura errata delle norme dell'art. 1 comma 562 L. n. 266/2005 e dell'art. 1
D.P:R. n. 243/2006. Secondo la tesi dell'appellante, infatti, nell'ambito di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata del complesso quadro normativo, che eviti ingiustificate disparità di trattamento ex art. 3 Cost., la previsione dell'art. 1 comma 562 L. n 266/2005 dovrebbe essere interpretata nel senso di una estensione generalizzata dei benefici, previsti per le vittime del terrorismo, alle vittime del dovere. Per contro, il termine progressivo, pure usato dall'art. 1 comma 562, non dovrebbe intendersi, “nel senso di limitato a successivi interventi normativi”, come aveva affermato invece il Tribunale. L'aggettivo sarebbe piuttosto “diretto
3 a qualificare la norma di estensione, in rapporto ai limiti stabiliti dalla legge agli stanziamenti della spesa pubblica, che trovano rispondenza nella previsione, contenuta nel D.P.R.243/2006 di un ordine progressivo di liquidazione delle provvidenze” (così testualmente l'atto di appello). La disposizione si riferirebbe quindi, non all'estensione graduale dei benefici ma al loro riconoscimento progressivo in favore degli aventi diritto, destinata a concretamente avvenire in ordine cronologico.
10. Una simile soluzione ermeneutica sarebbe avvalorata, secondo la parte privata, da vari arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito, richiamati estesamente nell'atto.
11. L'appellante ha concluso quindi per la riforma della decisione impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado.
12. Il si è costituito, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, che si limiterebbe a richiamare diversi precedenti giurisprudenziali, senza effettivamente confutare gli argomenti della decisione impugnata. Nel merito ha argomentato comunque, come già davanti al Tribunale, l'infondatezza della pretesa. Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'impugnazione.
13. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve innanzi tutto esaminarsi, per il suo carattere eventualmente assorbente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dal . CP_1
14. Essa è infondata. Se infatti è indubitabile che l'impugnazione si articoli in ampi richiami a precedenti (del giudice ordinario, di merito e di legittimità, e del giudice amministrativo), che affermerebbero l'estensione generalizzata alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, tuttavia essa contiene anche una precisa censura alla soluzione interpretativa preferita dal Tribunale, in quanto adotta una lettura, diversa da quella della sentenza impugnata, che assume essere
4 erronea, della nozione di “progressiva estensione” di tali benefici (il carattere progressivo si riferirebbe cioè, secondo l'appellante, non al riconoscimento normativo delle prestazioni, come ritenuto dal primo giudice, ma all'accoglimento delle domande). L'appello non si limita quindi a richiamare precedenti, asseritamente contrastanti con la sentenza impugnata, ma si confronta anche con le ragioni di quella decisione in maniera specifica, il che è sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'appello, essendo rimesso al merito l'apprezzamento della fondatezza di tale confutazione.
15. E nel merito, secondo il collegio, l'appello non è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte in proprie precedenti pronunce (sent. n. 347/2024, tra le altre) intervenute sulla medesima questione di diritto.
16. Come in quei precedenti, deve allora rilevarsi come il beneficio oggetto di causa sia riconosciuto alle vittime del terrorismo e loro familiari superstiti dall'art. 3 L. n. 206/2004, secondo cui “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.
17. Quanto alle vittime del dovere la relativa disciplina è contenuta, innanzi tutto, nell'art. 1 commi 562, 563, 564 e 565 della L. 266/2005.
In particolare il comma 562 dispone che “Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità
5 e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi
563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”, mentre il comma 563 dell'art, 1, definisce vittime del dovere “i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari: d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il successivo comma 564 equipara poi ai soggetti di cui al comma precedente “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
18. Infine il comma 565 prevede che “con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell' interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
19. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che, per quanto qui di interesse, all'art. 1 dispone che: “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre
6 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni,
e 3 agosto 2004, n 206”.
20. L'art. 4 comma 1 del regolamento dispone poi che “A decorrere dal
2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere”. La norma prevede quindi alla lettera c) che, in relazione alla legge 3 agosto 2004, n.
206, siano riconosciuti: “1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
21. Infine il secondo comma dell'art. 4 dispone che “Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa”.
22. E' certo quindi che il beneficio dell'aumento figurativo, previsto per le vittime del terrorismo dall'art. 3 della L. 206/2004, non figuri tra quelli richiamati dall'art. 4 del regolamento e quindi dovuti a decorrere dal 2006 alle vittime del dovere, mentre la progressiva estensione delle provvidenze già attribuite alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è chiaramente subordinata dalla norma secondaria a “nuova autorizzazione di spesa”.
7 23. Deve quindi necessariamente concludersi che la legge non preveda un'immediata equiparazione, in relazione a tutti i benefici, tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere, ma una progressiva estensione di tali benefici, scaglionata nel tempo, secondo un ordine di corresponsione, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati. E' infatti già l'art. 1 comma 562 L. n. 266/2006, a fare espresso riferimento a una estensione “progressiva” dei benefìci, entro limiti annui di spesa, principio ribadito dall'art. 4 comma 2 D.P.R. n.
243/2006, appena citato. E avvalora questa conclusione la circostanza che benefici diversi siano stati effettivamente estesi alle vittime del dovere in tempi diversi, sempre sul presupposto necessario della copertura finanziaria delle erogazioni (ad es. art. 34 D.L. n. 159/2007 con decorrenza dal 1.1.2007, art. 2 comma 105 L. n. 244/2007 con decorrenza dal 1.1.2008; i benefici fiscali per i trattamenti pensionistici decorrono dal 1.1.2017 a norma dell'art. 1 comma 211 L. n. 232/2016).
24. Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, che, decidendo una controversia relativa alla nozione di superstiti delle vittime del dovere, ma con argomenti di sistema, applicabili anche alla presente controversia, ha affermato che “la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato
l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale” (Cass. SS.U. sent. n. 22753/2018).
25. Né una diversa soluzione può desumersi, secondo la Corte, dai precedenti di legittimità che hanno affermato (a partire da Cass. Sez. Un.
7761/2017) che “l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a
8 quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”. Quell'orientamento, infatti, muove dal riconoscimento dell'esistenza “nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo
e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n.
266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore”, ma deve essere necessariamente letto “nel senso che, ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso” (così ancora Cass. Sez. Un. 22753/2018).
26. E la successiva giurisprudenza di legittimità ha confermato il carattere necessariamente progressivo dell'equiparazione del regime giuridico tra le diverse categorie di vittime (Cass. sez. 5 ord. n.
19789/2023 in tema di benefici fiscali).
27. La sentenza impugnata ha fatta corretta applicazione dei principi così affermati e che anche il collegio condivide. L'appello deve essere quindi respinto.
28. Le spese di lite del secondo grado devono essere interamente compensate, considerati i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito e in assenza di decisioni di legittimità sullo specifico beneficio.
29. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla parte appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate le spese del grado. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che
9 sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla parte appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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