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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/05/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11863/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
C.F. con studio in Genova (GE), Piazza Matteotti, n. 1 / 3, rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso in virtù di procura allegata al presente atto dall'Avv. Alessandro Barbero (C.F. C.F._3
), del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata in Rapallo (GE), C.A.P. 16035, Corso
[...]
Matteotti, n. 26 / 26, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Barbero. L'Avv. Alessandro Barbero indica
- nel rispetto della normativa vigente, in ultimo Legge 14 Maggio 2005, n. 80 - al fine di consentire alla Cancelleria competente di utilizzare le previste modalità alternative di comunicazione degli avvisi, quale indirizzo di P.E.C. e quale numero fax 0185 – 60814 Email_1
ATTORE in opposizione contro Contr
. (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_2 P.IVA_1 [...]
, p.iva con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 99, 16043, Chiavari, Genova, Pt_2 P.IVA_1
PEC: elettivamente domiciliato in Chiavari, via Nino Bixio n.13/A, presso lo studio Email_2 dell' Avv. Luca TORRENTE ( c.f. ) del foro di Genova, che la rappresenta e C.F._4 difende nel presente giudizio giusto mandato apposto in calce alla comparsa e che indica il numero di fax 0185325258 e l'indirizzo di PEC: , presso i quali è possibile Email_3 inviare le comunicazioni del presente procedimento
CONVENUTO opposto
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto n. 2920 / 2023 per i motivi sopra esposti;
- in via principale, revocare l'opposto decreto n. 2920 / 2023, R.G. n. 8419 /
2023, emesso dal Tribunale di Genova, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il Rag. , nulla deve consegnare alla società Gu. Parte_1 CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli portati nel decreto ingiuntivo n. 2920 /
2023; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. (laddove dovuta), C.P.A. e spese generali come per legge”;
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Genova adito, in via preliminare respingere la richiesta cautelare di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiararne l'esecutività provvisoria in quanto infondata in fatto e in diritto. - in via principale e nel merito, previo rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, confermare il d.i. n. 2920/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Genova nel procedimento n 8419/2023 R.G. e, per l'effetto, dichiarare tenuto il rag.
a riconsegnare alla CAN. i documenti contabili e fiscali meglio decritti Parte_1 CP_2 nel citato provvedimento monitorio;
- con vittoria Di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre
IVA cpa spese generali 15% come per legge. In via istruttoria si rinnovano le istanze istruttorie tempestivamente dedotte e formulate in giudizio e non ammesse in quanto mai rinunciate: - ex art. 210 c.p.c. sussistendone i presupposti (l'interesse del richiedente;
la certezza dell'esistenza del documento, la prova della effettiva possibilità di consegnare il documento o la cosa;
l'indicazione del soggetto cui è rivolto l'ordine) ordinare l'esibizione e/o la produzione in giudizio: - al rag. di tutte Parte_1 Cont le fatture emesse nei confronti della . debitamente quietanza e bollate;
la richiesta è CP_2 necessaria al fine di corroborare quanto è già emerso dall'istruttoria orale ovvero che l'attività effettivamente svolta dal Rag. era di tenuta completa della contabilità e dei libri sociali Pt_1 oggetto del procedimento monitorio e ciò darebbe facilmente verificabile in ragione della descrizione delle attività contenute nelle fatture e dagli importi annuali richiesti come compenso pari ad € 4.000,00 circa;
- alla dott.ssa consulente del lavoro iscritta all'Albo dei Consulenti Persona_1 del lavoro di Genova al n. 625, con studio in Chiavari (GE) VIA S. GIOVANNI 4/LLP pec delle email dalla stessa scambiate con il Rag. che Email_4 Pt_1 confermerebbero l'incarico di quest'ultimo e la tenuto integrale della contabilità e dei libri sociali oggetto del procedimento monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Can. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova decreto ingiunto provvisoriamente esecutivo CP_2
(decreto n. 2920/2023) con il quale è stato ingiunto al Rag. di consegnare i seguenti Parte_1 documenti:
▪ bilancio CEE in pdf anno 2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ situazione economica-patrimoniale al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ partitari 31.12.2020;
▪ elenco clienti e fornitori aperti al 31.12.2020 comprensivi di saldo;
▪ libro cespiti al 31.12.2020;
▪ libro giornale al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ libro inventari al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016); pagina 2 di 6 ▪ registri IVA al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ verbale assemblea al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ fatture / parcelle emesse dal Rag. ; Parte_1
nonché di di pagare la somma di € 1.806,00 per competente professionali oltre € 286,00 per spese, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. ed oltre le successive occorrende.
A sostegno della domanda azionata in via monitoria la società ha dedotto: CP_1 CP_2
▪ di avere ad oggetto l'attività di ristorazione / pizzeria;
Contr
▪ che a partire dal 04.02.2016 veniva trasformata da . GU. e Controparte_3 Contr
a . innanzi al Notaio (doc. 1 Visura;
doc. 2 CP_4 CP_2 Persona_2 atto di trasformazione);
▪ che già precedentemente a tale trasformazione, la società aveva conferito incarico professionale al TT. , commercialista in Genova, per l'attività di gestione contabile e Parte_1 fiscale della società (doc. 3 dichiarazione dei redditi Unico 2017 – 20120);
▪ che in forza di tale mandato il TT. era in possesso della documentazione di proprietà Pt_1 della società ricorrente (si veda elenco al punto 5 del presente ricorso);
▪ che il citato incarico professionale veniva revocato dalla società nel 2022 e la ricorrente nominava un nuovo professionista (Rag. in Chiavari) per lo svolgimento Persona_3 delle attività di gestione contabile e fiscale;
▪ che il nuovo professionista, assunto l'incarico, nel passaggio di consegne rilevava l'assenza di diversi documenti contabili in possesso del TT. (quelli di cui al decreto); Pt_1
▪ che, in data 7 aprile 2023, la Camera di Commercio di Genova aveva notificato alla società una segnalazione con la quale veniva rilevato il mancato deposito di uno o più bilanci e della situazione patrimoniale relativi ad esercizi trascorsi e in particolare quelli relativi al 2016 (doc. 4 comunicazione pec CCIAA Genova);
▪ che i documenti di cui all'elenco riportato nel ricorso monitorio erano necessari per adempiere a quanto richiesto anche dalla Camera di Commercio nonché per permettere al nuovo professionista contabile di verificare e mantenere la contabilità della società senza soluzione di continuità ed evitare le sanzioni;
▪ che vani si erano rivelati i tentativi, effettuati dapprima dal nuovo consulente della società, Rag.
e successivamente dal legale della società per ottenere in via spontanea la Per_3 documentazione indicata (doc. 5 cumulativamente;
mail Rag. del 20 luglio Persona_3
2022; per del 02.05.2023 Avv. Torrente, pec del 26.05.2023 Avv. Torrente;
pec del 17.07.2023
Avv. Torrente).
Ha proposto opposizione il rag. il quale: Parte_1
▪ ha ammesso di essersi occupato della tenuta della contabilità semplificata delle Can. sulla CP_2 base di un mandato mai formalizzato per iscritto ma conferito solo oralmente;
▪ ha ammesso di essere stato incaricato della redazione dei bilanci societari dagli anni 2017 a 2020 comprendenti, al loro interno, i verbali Assemblea per il medesimo periodo (e ha richiamato a tal fine di doc. 1 bis e 4 dell'atto di opposizione), peraltro depositati presso la Camera di Commercio e quindi pubblici e scaricabili, e di aver consegnato tale documentazione sia al legale rappresentante della Can. (sig. ) che al nuovo consulente rag. CP_2 Pt_2
(e ha richiamato a tal fine di docc. 4 bis e e 4 ter dell'atto di opposizione); Per_3
pagina 3 di 6 ▪ ha ammesso di essersi occupato di redigere la situazione economico – patrimoniale 2020 (e ha richiamato il doc. 5 dell'atto di opposizione) e di averla trasmessa sia al sig. che al Tes_1 rag. Per_3
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione dei partitari e di non avere, in ogni caso, mai ricevuto dal cliente la prima nota (necessaria per redigere i partitari);
▪ ha eccepito di aver fornito al sig. e al rag. l'elenco clienti e fornitori al Tes_1 Per_3
31.12.2020 (e ha richiamato in tal senso il doc. 5 di cui all'atto di citazione in opposizione);
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione del libro cespiti;
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione dei libri giornali (e di non avere in ogni caso mai ricevuto dal cliente la prima nota, necessaria per la sua redazione);
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione di libri inventari;
▪ ha ammesso di essere stato incaricato della redazione dei registri Iva dagli anni 2019 al 2020 ma di aver già rimesso a mani del sig. e del rag. tale documentazione (e ha Tes_1 Per_3 richiamato a tal fine il doc. 6 bis).
Sulla scorta di tali difese, ritenendo che la documentazione richiesta fosse già stata rimessa a mani della società richiedente o non potesse essere richiesta (perché per essa non vi era mai stato formale incarico di redazione) ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
È documentalmente provato che il rag. sia stato il contabile di fiducia della società convenuta Pt_1 opposta dal 2016 al 2020 (la circostanza, oltre sostanzialmente ammessa, è altresì comprovata, quanto alla inziale decorrenza del contratto d'opera professionale, in particolare dai docc. 7, 8 allegato al ricorso monitorio).
È pacifico che la società convenuta opposta fosse in regime fiscale di contabilità ordinaria. Dunque soggetta, per legge, alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dal codice civile (art. 2214
c.c.) e dalla normativa fiscale, dettata negli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 600/1973 e negli artt. 14 e ss. del
D.P.R. n. 633/1972:
• libro giornale;
• libro mastro;
• libro degli inventari;
• registri IVA;
• mastri di conto (partitari);
• scritture ausiliarie e di magazzino;
• registro dei beni ammortizzabili (libro cespiti)
L'ampiezza dell'incarico conferito al commercialista, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, è normalmente e doverosamente associata al regime contabile della società assistita, salvo prova contraria che era il professionista a dover offrire (il che rende inaccoglibile l'obiezione per cui alcune delle attività in relazione alle quali è stato emesso l'ordine di consegna non “rientrassero” nell'incarico assunto: cfr. redazione dei partitari, redazione del libro cespiti, redazione dei libri giornali, redazione di libri inventari).
pagina 4 di 6 La documentazioni in atti comprova, invece, che la società convenuta ha dovuto a più riprese sollecitare il rag. alla consegna della documentazione a sue mani e che il rag. ha Pt_1 Pt_1 fornito risposte solo parziali.
La difesa del rag. è peraltro in parte contraddittoria: egli sostiene di non aver mai ricevuto la Pt_1 prima nota da parte del cliente (per poter redigere i libri giornali e i partitari) ma ammette (senza peraltro offrire in prova di aver mai richiesto al cliente tale documento) di aver redatto, i bilanci della società, il conto economico, la nota integrativa e i registri IVA (dunque, si dovrebbero presumere, in modo parziale ed approssimativo).
Il rag. sostiene poi che tutta la documentazione contabile societaria redatta su incarico della Pt_1 società sia stata nel tempo consegnata dal professionista al sig. ed al sig. brevi manu, CP_4 Pt_2 senza formalità alcuna e senza ricevute di avvenuta consegna, in guisa del rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, ma non si è minimamente offerto di dare in prova la circostanza (tramite articolazione probatoria delle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta consegna).
Il fatto poi che alcuni bilanci risultassero depositati presso la Camera di Commercio (cfr. doc. 1bis e 4 allegati all'atto di citazione in opposizione) non significa che il professionista non avesse il dovere di collaborare lealmente con il proprio ex cliente mettendolo in condizioni di effettuare un regolare passaggio di consegne.
In alcuni casi (vedi doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione) il rag. assume per Pt_1 trasmesso un documento che non reca alcuna prova di trasmissione o ritiene di aver assolto all'onere di trasmissione (vedi doc. 4 ter allegato all'atto di citazione in opposizione) di un documento che è un mero Schema abbreviato. Il doc. 8 non reca poi neppure l'allegato trasmesso.
L'unica prova che il rag. ha offerto è di aver trasmesso il bilancio 2019 al sig. e al Pt_1 Tes_1 rag. (doc. 4 bis), la parcella n. 2/2021 (doc. 7 e 8 allegati all'atto di citazione in opposizione) e, Per_3 dopo la notifica del decreto, alcuni registri iva (Registro Iva 2020).
È chiaro quindi che la prova offerta è parziale e del tutto inadeguata ai fini dell'opposizione.
A nulla valgono, peraltro, le eccezioni mosse da parte opponente sulla validità della prova orale (che ha sostanzialmente confermato la tesi della società convenuta opposta), perché già i documenti comprovano il mancato assolvimento dell'integrale obbligo di consegna gravante sul professionista.
Il decreto va dunque confermato perché legittima era la richiesta di consegna e l'opposizione va quindi respinta.
Le spese di lite del presente procedimento vanno poste a carico di parte opponente per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione, valore indeterminato di bassa complessità, importi minimi per ciascuna fase, tenuto in particolare conto dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
condanna altresì la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 05/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11863/2023 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
C.F. con studio in Genova (GE), Piazza Matteotti, n. 1 / 3, rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso in virtù di procura allegata al presente atto dall'Avv. Alessandro Barbero (C.F. C.F._3
), del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata in Rapallo (GE), C.A.P. 16035, Corso
[...]
Matteotti, n. 26 / 26, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Barbero. L'Avv. Alessandro Barbero indica
- nel rispetto della normativa vigente, in ultimo Legge 14 Maggio 2005, n. 80 - al fine di consentire alla Cancelleria competente di utilizzare le previste modalità alternative di comunicazione degli avvisi, quale indirizzo di P.E.C. e quale numero fax 0185 – 60814 Email_1
ATTORE in opposizione contro Contr
. (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CP_2 P.IVA_1 [...]
, p.iva con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 99, 16043, Chiavari, Genova, Pt_2 P.IVA_1
PEC: elettivamente domiciliato in Chiavari, via Nino Bixio n.13/A, presso lo studio Email_2 dell' Avv. Luca TORRENTE ( c.f. ) del foro di Genova, che la rappresenta e C.F._4 difende nel presente giudizio giusto mandato apposto in calce alla comparsa e che indica il numero di fax 0185325258 e l'indirizzo di PEC: , presso i quali è possibile Email_3 inviare le comunicazioni del presente procedimento
CONVENUTO opposto
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto n. 2920 / 2023 per i motivi sopra esposti;
- in via principale, revocare l'opposto decreto n. 2920 / 2023, R.G. n. 8419 /
2023, emesso dal Tribunale di Genova, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il Rag. , nulla deve consegnare alla società Gu. Parte_1 CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli portati nel decreto ingiuntivo n. 2920 /
2023; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. (laddove dovuta), C.P.A. e spese generali come per legge”;
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Genova adito, in via preliminare respingere la richiesta cautelare di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiararne l'esecutività provvisoria in quanto infondata in fatto e in diritto. - in via principale e nel merito, previo rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, confermare il d.i. n. 2920/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Genova nel procedimento n 8419/2023 R.G. e, per l'effetto, dichiarare tenuto il rag.
a riconsegnare alla CAN. i documenti contabili e fiscali meglio decritti Parte_1 CP_2 nel citato provvedimento monitorio;
- con vittoria Di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre
IVA cpa spese generali 15% come per legge. In via istruttoria si rinnovano le istanze istruttorie tempestivamente dedotte e formulate in giudizio e non ammesse in quanto mai rinunciate: - ex art. 210 c.p.c. sussistendone i presupposti (l'interesse del richiedente;
la certezza dell'esistenza del documento, la prova della effettiva possibilità di consegnare il documento o la cosa;
l'indicazione del soggetto cui è rivolto l'ordine) ordinare l'esibizione e/o la produzione in giudizio: - al rag. di tutte Parte_1 Cont le fatture emesse nei confronti della . debitamente quietanza e bollate;
la richiesta è CP_2 necessaria al fine di corroborare quanto è già emerso dall'istruttoria orale ovvero che l'attività effettivamente svolta dal Rag. era di tenuta completa della contabilità e dei libri sociali Pt_1 oggetto del procedimento monitorio e ciò darebbe facilmente verificabile in ragione della descrizione delle attività contenute nelle fatture e dagli importi annuali richiesti come compenso pari ad € 4.000,00 circa;
- alla dott.ssa consulente del lavoro iscritta all'Albo dei Consulenti Persona_1 del lavoro di Genova al n. 625, con studio in Chiavari (GE) VIA S. GIOVANNI 4/LLP pec delle email dalla stessa scambiate con il Rag. che Email_4 Pt_1 confermerebbero l'incarico di quest'ultimo e la tenuto integrale della contabilità e dei libri sociali oggetto del procedimento monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Can. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova decreto ingiunto provvisoriamente esecutivo CP_2
(decreto n. 2920/2023) con il quale è stato ingiunto al Rag. di consegnare i seguenti Parte_1 documenti:
▪ bilancio CEE in pdf anno 2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ situazione economica-patrimoniale al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ partitari 31.12.2020;
▪ elenco clienti e fornitori aperti al 31.12.2020 comprensivi di saldo;
▪ libro cespiti al 31.12.2020;
▪ libro giornale al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ libro inventari al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016); pagina 2 di 6 ▪ registri IVA al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ verbale assemblea al 31.12.2020 (ed anni precedenti sino al 2016);
▪ fatture / parcelle emesse dal Rag. ; Parte_1
nonché di di pagare la somma di € 1.806,00 per competente professionali oltre € 286,00 per spese, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. ed oltre le successive occorrende.
A sostegno della domanda azionata in via monitoria la società ha dedotto: CP_1 CP_2
▪ di avere ad oggetto l'attività di ristorazione / pizzeria;
Contr
▪ che a partire dal 04.02.2016 veniva trasformata da . GU. e Controparte_3 Contr
a . innanzi al Notaio (doc. 1 Visura;
doc. 2 CP_4 CP_2 Persona_2 atto di trasformazione);
▪ che già precedentemente a tale trasformazione, la società aveva conferito incarico professionale al TT. , commercialista in Genova, per l'attività di gestione contabile e Parte_1 fiscale della società (doc. 3 dichiarazione dei redditi Unico 2017 – 20120);
▪ che in forza di tale mandato il TT. era in possesso della documentazione di proprietà Pt_1 della società ricorrente (si veda elenco al punto 5 del presente ricorso);
▪ che il citato incarico professionale veniva revocato dalla società nel 2022 e la ricorrente nominava un nuovo professionista (Rag. in Chiavari) per lo svolgimento Persona_3 delle attività di gestione contabile e fiscale;
▪ che il nuovo professionista, assunto l'incarico, nel passaggio di consegne rilevava l'assenza di diversi documenti contabili in possesso del TT. (quelli di cui al decreto); Pt_1
▪ che, in data 7 aprile 2023, la Camera di Commercio di Genova aveva notificato alla società una segnalazione con la quale veniva rilevato il mancato deposito di uno o più bilanci e della situazione patrimoniale relativi ad esercizi trascorsi e in particolare quelli relativi al 2016 (doc. 4 comunicazione pec CCIAA Genova);
▪ che i documenti di cui all'elenco riportato nel ricorso monitorio erano necessari per adempiere a quanto richiesto anche dalla Camera di Commercio nonché per permettere al nuovo professionista contabile di verificare e mantenere la contabilità della società senza soluzione di continuità ed evitare le sanzioni;
▪ che vani si erano rivelati i tentativi, effettuati dapprima dal nuovo consulente della società, Rag.
e successivamente dal legale della società per ottenere in via spontanea la Per_3 documentazione indicata (doc. 5 cumulativamente;
mail Rag. del 20 luglio Persona_3
2022; per del 02.05.2023 Avv. Torrente, pec del 26.05.2023 Avv. Torrente;
pec del 17.07.2023
Avv. Torrente).
Ha proposto opposizione il rag. il quale: Parte_1
▪ ha ammesso di essersi occupato della tenuta della contabilità semplificata delle Can. sulla CP_2 base di un mandato mai formalizzato per iscritto ma conferito solo oralmente;
▪ ha ammesso di essere stato incaricato della redazione dei bilanci societari dagli anni 2017 a 2020 comprendenti, al loro interno, i verbali Assemblea per il medesimo periodo (e ha richiamato a tal fine di doc. 1 bis e 4 dell'atto di opposizione), peraltro depositati presso la Camera di Commercio e quindi pubblici e scaricabili, e di aver consegnato tale documentazione sia al legale rappresentante della Can. (sig. ) che al nuovo consulente rag. CP_2 Pt_2
(e ha richiamato a tal fine di docc. 4 bis e e 4 ter dell'atto di opposizione); Per_3
pagina 3 di 6 ▪ ha ammesso di essersi occupato di redigere la situazione economico – patrimoniale 2020 (e ha richiamato il doc. 5 dell'atto di opposizione) e di averla trasmessa sia al sig. che al Tes_1 rag. Per_3
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione dei partitari e di non avere, in ogni caso, mai ricevuto dal cliente la prima nota (necessaria per redigere i partitari);
▪ ha eccepito di aver fornito al sig. e al rag. l'elenco clienti e fornitori al Tes_1 Per_3
31.12.2020 (e ha richiamato in tal senso il doc. 5 di cui all'atto di citazione in opposizione);
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione del libro cespiti;
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione dei libri giornali (e di non avere in ogni caso mai ricevuto dal cliente la prima nota, necessaria per la sua redazione);
▪ ha eccepito di non essere mai stato incaricato della redazione di libri inventari;
▪ ha ammesso di essere stato incaricato della redazione dei registri Iva dagli anni 2019 al 2020 ma di aver già rimesso a mani del sig. e del rag. tale documentazione (e ha Tes_1 Per_3 richiamato a tal fine il doc. 6 bis).
Sulla scorta di tali difese, ritenendo che la documentazione richiesta fosse già stata rimessa a mani della società richiedente o non potesse essere richiesta (perché per essa non vi era mai stato formale incarico di redazione) ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
È documentalmente provato che il rag. sia stato il contabile di fiducia della società convenuta Pt_1 opposta dal 2016 al 2020 (la circostanza, oltre sostanzialmente ammessa, è altresì comprovata, quanto alla inziale decorrenza del contratto d'opera professionale, in particolare dai docc. 7, 8 allegato al ricorso monitorio).
È pacifico che la società convenuta opposta fosse in regime fiscale di contabilità ordinaria. Dunque soggetta, per legge, alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dal codice civile (art. 2214
c.c.) e dalla normativa fiscale, dettata negli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 600/1973 e negli artt. 14 e ss. del
D.P.R. n. 633/1972:
• libro giornale;
• libro mastro;
• libro degli inventari;
• registri IVA;
• mastri di conto (partitari);
• scritture ausiliarie e di magazzino;
• registro dei beni ammortizzabili (libro cespiti)
L'ampiezza dell'incarico conferito al commercialista, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, è normalmente e doverosamente associata al regime contabile della società assistita, salvo prova contraria che era il professionista a dover offrire (il che rende inaccoglibile l'obiezione per cui alcune delle attività in relazione alle quali è stato emesso l'ordine di consegna non “rientrassero” nell'incarico assunto: cfr. redazione dei partitari, redazione del libro cespiti, redazione dei libri giornali, redazione di libri inventari).
pagina 4 di 6 La documentazioni in atti comprova, invece, che la società convenuta ha dovuto a più riprese sollecitare il rag. alla consegna della documentazione a sue mani e che il rag. ha Pt_1 Pt_1 fornito risposte solo parziali.
La difesa del rag. è peraltro in parte contraddittoria: egli sostiene di non aver mai ricevuto la Pt_1 prima nota da parte del cliente (per poter redigere i libri giornali e i partitari) ma ammette (senza peraltro offrire in prova di aver mai richiesto al cliente tale documento) di aver redatto, i bilanci della società, il conto economico, la nota integrativa e i registri IVA (dunque, si dovrebbero presumere, in modo parziale ed approssimativo).
Il rag. sostiene poi che tutta la documentazione contabile societaria redatta su incarico della Pt_1 società sia stata nel tempo consegnata dal professionista al sig. ed al sig. brevi manu, CP_4 Pt_2 senza formalità alcuna e senza ricevute di avvenuta consegna, in guisa del rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, ma non si è minimamente offerto di dare in prova la circostanza (tramite articolazione probatoria delle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta consegna).
Il fatto poi che alcuni bilanci risultassero depositati presso la Camera di Commercio (cfr. doc. 1bis e 4 allegati all'atto di citazione in opposizione) non significa che il professionista non avesse il dovere di collaborare lealmente con il proprio ex cliente mettendolo in condizioni di effettuare un regolare passaggio di consegne.
In alcuni casi (vedi doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione) il rag. assume per Pt_1 trasmesso un documento che non reca alcuna prova di trasmissione o ritiene di aver assolto all'onere di trasmissione (vedi doc. 4 ter allegato all'atto di citazione in opposizione) di un documento che è un mero Schema abbreviato. Il doc. 8 non reca poi neppure l'allegato trasmesso.
L'unica prova che il rag. ha offerto è di aver trasmesso il bilancio 2019 al sig. e al Pt_1 Tes_1 rag. (doc. 4 bis), la parcella n. 2/2021 (doc. 7 e 8 allegati all'atto di citazione in opposizione) e, Per_3 dopo la notifica del decreto, alcuni registri iva (Registro Iva 2020).
È chiaro quindi che la prova offerta è parziale e del tutto inadeguata ai fini dell'opposizione.
A nulla valgono, peraltro, le eccezioni mosse da parte opponente sulla validità della prova orale (che ha sostanzialmente confermato la tesi della società convenuta opposta), perché già i documenti comprovano il mancato assolvimento dell'integrale obbligo di consegna gravante sul professionista.
Il decreto va dunque confermato perché legittima era la richiesta di consegna e l'opposizione va quindi respinta.
Le spese di lite del presente procedimento vanno poste a carico di parte opponente per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione, valore indeterminato di bassa complessità, importi minimi per ciascuna fase, tenuto in particolare conto dell'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
condanna altresì la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 05/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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