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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 94/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 16.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 in qualità di amministratore unico della società CP_1 avv. NICOLAJ Elvira, Via Venezia 25 - Pescara
CONTRO
di Chieti-Pescara Controparte_2 dott.ri e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
c/o ITL, Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da verbale in data 16.4.2025.
1
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da , in Parte_1 qualità di amministratore unico della società (con ricorso CP_1 depositato in data 19.1.2024) avverso una ordinanza ingiunzione (n. 310/2023 – PE/1) emessa dall' di Chieti-Pescara Controparte_2 per sanzioni relative al rapporto di lavoro del dipendente Persona_1
La parte opponente oltre a sollevare eccezioni di carattere procedurale contestava nel merito l'accertamento presupposto e domandava pertanto di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'opposizione.
All'odierna udienza di discussione la parte opponente chiedeva, in considerazione delle difese spiegate dall' nella memoria di costituzione, di essere CP_2 autorizzato ad una modificazione della domanda introducendo la richiesta in via subordinata della riduzione delle sanzioni al minimo edittale e, contestualmente, dichiarava di voler rinunciare ai motivi di opposizione attinenti al merito, subordinatamente all'accoglimento della suddetta domanda di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, con compensazione delle spese del giudizio.
L' convenuto si rimetteva al Giudice. CP_2
***
Vista la sopra menzionata rinuncia dichiarata dalla parte opponente, in relazione al merito delle violazioni deve ritenersi dunque cessata la materia del contendere, conseguendone la conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta con riferimento alla sussistenza degli illeciti amministrativi contestati, dandosi peraltro atto che sussistono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, alla luce della documentazione prodotta dall' ed, in particolare, delle CP_2 dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
Nel contempo, va rimarcata la lieve entità di detti illeciti, sicchè le sanzioni possono essere contenute nei limiti del minimo edittale, anche considerata la collaborativa condotta processuale posta in essere dalla parte opponente.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, considerata la reciproca soccombenza (virtuale della parte opponente quanto al merito, effettiva dell' quanto alla misura della sanzione). CP_2
2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- conferma l'ordinanza ingiunzione opposta, nei limiti del minimo edittale previsto in relazione a ciascuna delle violazioni enunciate nel provvedimento sanzionatorio impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara in data 16.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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