Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2796/2024 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t. , Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. PIERPAOLO GAUDIO
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO COSENZA
resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. GIOVANNI ARCIDIACONO resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. UMBERTO FERRATO resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_4 difeso dalle dott.sse ROSSELLA SCALERCIO, ELISABETTA BAVASSO e SILVANA MASSARO resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.07.2024 (iscritto dalla cancelleria il 15.07.2024) la società conveniva in giudizio l' l' , l' di Cosenza e Parte_1 CP_3 CP_2
l' , esponendo di aver ricevuto in data Controparte_1
1
III e IV rata, anno 2017; cartella di pagamento n. 03420220006777961001, relativa a sanzioni dell'
[...]
, anno 2019; CP_4 cartella di pagamento n. 03420220019370060000, relativa a regolazione premio anno 2021 e rate premio anno 2021; CP_2 CP_2
avviso di addebito n. 33420170000931072000, relativo a DM 10 anno 2017;
avviso di addebito n. 33420170001252229000, relativo a DM 10 anno 2017;
avviso di addebito n. 33420170003580360000, relativo a DM 10 anno 2017;
avviso di addebito n. 33420170004038484000, relativo a DM 10 anno 2017;
avviso di addebito n. 33420220001776875000, relativo a DM 10 anni 2020 e 2021;
avviso di addebito n. 33420220001776976000 relativo a DM 10 2022. Deduceva “l'inesistenza/omessa e/o invalida notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito”, la “nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza/omessa e/o invalida notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito”, la “prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito nn. 03420170018112027000, 03420180018252217000, 03420220006777961001, 33420170000931072000, 33420170001252229000, 33420170003580360000 e 33420170004038484000 sottesi all'atto di intimazione impugnato”. Si costituivano l' , l' l' CP_2 Controparte_5 CP_4
e l chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] CP_3
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 07.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
e hanno depositato tempestivamente le proprie note di CP_3 CP_6 trattazione scritta. 2 Preliminarmente, si osserva che l'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata in data 26.06.2024 e che il ricorso è stato depositato in data 14.07.2024. Ora, tale preliminare considerazione è rilevante poiché, come noto, con l'azione avverso un'intimazione di pagamento il contribuente può far valere sia i vizi formali del procedimento esecutivo iniziato con l'intimazione (opposizione agli atti esecutivi) sia vizi relativi alla pretesa creditoria e al diritto di procedere a esecuzione forzata (opposizione all'esecuzione). Nell'ultimo caso, il debitore può reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito, potendo dedurre tanto l'infondatezza della pretesa quanto l'intervenuta prescrizione, ossia tutte questioni riguardanti il merito. Fatta tale premessa, il Tribunale riscontra in atti che il deposito del ricorso è tempestivo con riferimento al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e che l'azione proposta è qualificabile sia come opposizione agli atti esecutivi, per quanto attiene alla censura di cui al punto 2 del ricorso, sia come opposizione all'esecuzione per quanto attiene alle censure di cui ai punti nn. 1 e 3 del ricorso nei quali è dedotta sia l'inesistente e omessa notifica dei titoli esecutivi contenuti nell'intimazione di pagamento sia la prescrizione dei crediti contributivi con riferimento ad alcuni dei detti titoli. Poiché è chiesto l'accertamento dell'omessa notifica degli atti presupposti nonché l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione di alcuni di essi la cui titolarità consta, per quanto di ragione, a tutte le parti convenute, deve dichiararsi la legittimazione passiva di tutte le parti convenute, posto che l' l' e l sono titolari dei crediti azionati e l' CP_3 CP_2 [...]
ha emesso l'intimazione di pagamento, di cui, appunto, Controparte_1 si denunziano in ricorso anche vizi formali.
Si osserva, allora, in ordine all'assunto della mancata notifica degli atti presupposti, che per le cartelle aventi ad oggetto crediti , l' CP_2 [...]
ha riscontrato la notifica della cartella di Controparte_1 pagamento n. 03420170018112027000, relativa a premi anno 2016, CP_2 mediante un avviso di ricevimento sottoscritto in data 13.09.2017 dal Sig. che si è dichiarato incaricato (cfr. allegato nome file Parte_2
“relataditifica03420170018112027000.zip”).
3 La cartella di pagamento n. 03420180018252217000, relativa a premi , CP_2
II, III e IV rata, anno 2017, risulta notificata in data 18.10.2018 al sig.
. Parte_2
Nelle note che parte ricorrente ha depositato in data 05.10.2024 non vi è alcuna contestazione in merito al procedimento di notifica delle due cartelle di pagamento, limitandosi la parte ad eccepire l'intervenuta prescrizione. Le cartelle di pagamento n. 03420220006777961001, relativa a sanzioni dell di Cosenza, anno 2019, e n. 03420220019370060000, relativa a regolazione premio anno 2021 e rate premio anno 2021, sono CP_2 CP_2 state notificate tramite pec rispettivamente in data 04.04.2022 e in data 23.09.2022, come risulta dalle ricevute di consegna prodotte in formato eml dall' (cfr. allegati nome file Controparte_1
“relata_di_notifica03420220006777961001.zip” e
“relata_di_notifica03420220019370060000.zip”). Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata indirizzate all'indirizzo pec del destinatario compreso nei pubblici elenchi è esistente e valida. Deve farsi applicazione dell'insegnamento della Corte di legittimità a Sezioni Unite nella sentenza n. 14916/2016, “il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell'ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto. (così Cass. S.U., p. 8, § 2.3.)”. In ogni caso, con particolare riferimento alla censura relativa alla mancata indicazione nei pubblici registri dell'indirizzo pec del mittente svolta dalla società ricorrente con le note del 05.10.2024, il Tribunale osserva che la necessaria indicazione nel pubblico elenco dell'indirizzo del mittente è prevista dalla L. 53/1994 che specifiche detta norme sulla notificazione eseguita dagli avvocati in proprio e non dalle norme contenute nel D.lgs. 82/2005 né in quelle contenute nei DPR 600/1973 e 602/1973. Al riguardo, si osserva che anche con riferimento alle notificazioni effettuate ai sensi della L. 53/1994, e non è questo il caso, viene in rilievo eventualmente la nullità della notifica e la relativa applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. Al riguardo, con l'ordinanza n. 1702 del 19.01.2023, la Corte di Cassazione ha statuito: “risulta assorbente il 4 rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994 – la cui applicabilità viene invocata a sostegno della fondatezza del ricorso – sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore, fra le quale si rinviene, per l'appunto, l'indicazione che il messaggio PEC provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (art. 3 bis, comma 1, secondo periodo, della l. n. 53 del 1994: «La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.»). Ne consegue che non può predicarsi l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto eventualmente compiuto in difformità dallo schema normativo di cui al citato art. 3 bis, con conseguente possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., come ripetutamente affermato da questa Corte, a partire dal fondamentale arresto pronunciato a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 18/04/2016, n. 7665), secondo cui «L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.». In motivazione, il fondamento del principio enunciato è così sviluppato: «Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».”. Con riferimento agli avvisi di addebito, il Tribunale osserva che l' ha CP_3 depositato le relate di notifica a mezzo messo comunale degli avvisi di addebito:
- n. 33420170000931072000, relativo a DM 10 anno 2017, da cui risulta che in data 28.10.2020 l'atto non è stato consegnato per rifiuto del sig. Parte_2
;
[...]
5 - n. 33420170001252229000, relativo a DM 10 anno 2017, da cui risulta che in data 04.12.2020 l'atto non è stato consegnato per rifiuto del sig. Parte_2
;
[...]
- n. 33420170003580360000, relativo a DM 10 anno 2017, da cui risulta che in data 02.12.2020 l'atto non è stato consegnato per rifiuto del sig. Parte_2
.
[...]
Tuttavia, se è vero quanto contestato dalla società ricorrente con le note del 5.10.2024 - ossia che sul timbro che attesta la notifica a mani del sig.
manca il riferimento all'atto notificato - il Tribunale Parte_2 osserva che l'apposizione del timbro della relata di notifica sul medesimo file contenente l'avviso di addebito (cfr. all. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b alla memoria di costituzione dell consente di ritenere provato il CP_3 perfezionamento della notifica in ragione della sottoscrizione da parte del messo notificatore. È vero, infatti, che tutto ciò che un pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza è coperto da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. A nulla rileva, pertanto, il disconoscimento della conformità all'originale delle scansioni prodotte. Con riferimento all'avviso di addebito n. 33420170004038484000, relativo a DM 10 anno 2017, è prodotto in atti il file in formato pdf della ricevuta di avvenuta consegna della pec con cui il detto avviso è stato notificato in data 08.06.2023. Per quanto attiene agli avvisi di addebito n. 33420220001776875000, relativo a DM 10, anni 2020 e 2021, e n. 33420220001776976000 relativo a DM 10, anno 2022, l' ha riscontrato di avere eseguito entrambe le notifiche CP_3 tramite pec in data 05.08.2022, producendo i file eml delle ricevute di avvenuta consegna (cfr. all. 5c e 6c alla memoria di costituzione dell . CP_3
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione è infondata. È noto che i contributi si prescrivono nel termine di cinque anni dall'insorgenza del credito contributivo e che il termine di prescrizione è interrotto dalla notifica di validi atti medio tempore notificati alla parte obbligata. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di 6 prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Ora, si osserva che l'agente della riscossione ha riscontrato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239001297814000 in data 14.02.2023, mediante ricevuta di consegna della pec (cfr. all. alla memoria di costituzione nome file “relata_di_notifica03420239001297814000.zip”). Si rimanda al riguardo alla giurisprudenza in materia di validità ed esistenza della notifica a mezzo pec già richiamata. Ebbene, la detta intimazione contiene al suo interno i seguenti titoli: cartella di pagamento n. 03420170018112027000, relativa a premi CP_2 anno 2016, come detto notificata in data 13.09.2017; cartella di pagamento n. 03420180018252217000, relativa a premi , II, III e IV rata, anno 2017, CP_2 come detto notificata in data 18.10.2018; avviso di addebito n. 33420170000931072000, relativo a DM 10, periodo 3/2017 e 4/2017; avviso di addebito n. 33420170001252229000, relativo a DM 10, periodo 5/2017; avviso di addebito n. 33420170003580360000, relativo a DM 10, 6/2017 e 7/2017. Va da sé che non risulta prescritto il credito contributivo portato nella cartella n. 03420180018252217000 (notificata il 18.10.2018), anche laddove non si consideri il termine di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 03420170018112027000 (notificata il 13.09.2017), se si aggiunge al termine quinquennale di prescrizione (13.09.2022) il termine di sospensione pari a 311 giorni, è di tutta evidenza che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento 7 n. 03420239001297814000 (notificata in data 14.02.2023) il credito non era prescritto. Per quanto riguarda, invece, gli avvisi di addebito contenuti nella detta intimazione di pagamento, i crediti non sono prescritti anche a voler considerare non valida la loro notifica per il tramite del messo comunale – sebbene le dette notifiche rispettivamente risultino eseguite in data 28.10.2020, 04.12.2020 e 02.12.2020 per rifiuto del destinatario. In particolare, se si considera che il credito più risalente è quello relativo al DM 10 per il periodo 3/2017, che avrebbe dovuto essere pagato entro il 16.04.2017, risulta che il termine di prescrizione non era compiuto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento: il quinquennio, infatti, si compiva in data 16.04.2022, ma, aggiungendo il termine di sospensione di 311 giorni, il termine di prescrizione è stato posticipato al 21.02.2023, con la conseguenza che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239001297814000, eseguita, si ribadisce il 14.02.2023, ha interrotto il termine di prescrizione. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento n. 03420220006777961001 e n. 03420220019370060000 si è detto che sono state notificate tramite pec rispettivamente in data 04.04.2022 e in data 23.09.2022 e, pertanto, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio ha interrotto il termine di prescrizione. Stesso dicasi per gli avvisi di addebito n. 33420220001776875000 e n. 33420220001776976000, notificati il 05.08.2022. Resta da esaminare l'avviso di addebito n. 33420170004038484000, relativo a DM10 8/2017; i pagamenti dei relativi crediti dovevano essere effettuati entro il giorno sedici del mese successivo e cioè il 16.09.2017, “dies a quo” del termine di prescrizione. La notifica dell'avviso di addebito è stata effettuata con pec del 08.06.2023, di cui è stata fornita la ricevuta di avvenuta consegna sebbene in formato pdf (cfr. all 4b e 4c alla memoria di costituzione dell . CP_3
Tale ricevuta di consegna è prova adeguata dell'avvenuta notifica. Si osserva, infatti, che secondo un orientamento di merito condiviso anche dalla Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1112/2024 pubblicata il 16.10.2024) “…la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, 8 integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg) (Corte appello sez. lav. - Torino, 28/01/2021, n. 44)”. Pertanto, atteso che per i crediti derivanti da DM10 relativi al periodo 8/2017, il termine di prescrizione del credito contributivo si sarebbe compiuto il 24.07.2023 (16.09.2022 + 311 giorni) la notifica dell'avviso di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, poi nuovamente interrotto con la notifica eseguita il 26.06.2024 dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Ne discende che la prescrizione non si è compiuta per alcuno dei crediti azionati Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti, in favore di ciascuna delle parti convenute. Cosenza, 08/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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