Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 480/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 480 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Tignola (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio in Afragola (NA), Via G. Rossini n. 34, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Catalano (c.f. , presso il cui studio C.F._4
in Afragola (NA), Via Venezia n. 81, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Il PM ha apposto il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 06.02.2025 i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Afragola (NA) in data 23.09.2016, in costanza del quale nasceva la figlia (il 26.07.2017), e che, venuta meno l'affectio coniugalis, le Per_1
parti addivenivano alla separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord
n. 13306/2022 del 12.12.2022, a definizione del giudizio recante r.g. 7122/2022.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 29.05.2025 le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 23.11.2022, nel procedimento di separazione n. r.g. 7122/2022, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa n. 13306/2022 del
12.12.2022, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:
“a) i coniugi vivranno separati, come di fatto vivono, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Afragola (NA) alla via Bruno Buozzi n.13 con annessa mobilia rimarrà assegnata al sig. in quanto di proprietà della di lui madre mentre la sig.ra Parte_1 [...]
unitamente alla piccola rimarrà presso la casa della di lei madre sita in Afragola Parte_2 Per_1
alla via Liberazione n.14;
c) il sig. e la sig.ra si dichiarano economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficiente;
d) La figlia verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali Persona_2
pagina 2 di 4 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa e di esercitare congiuntamente la relativa responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
Per_1
e) Il sig. avrà diritto di incontrare la minore e di trascorrere con lei i periodi di Parte_1
vacanza secondo il seguente calendario: il martedì e il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:00, a week-end alterni dalle 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica con pernottamento, tenendo sempre in considerazione la volontà della minore con le esigenze dei genitori;
f) Ad anni alterni, il sig. trascorrerà le festività natalizie il giorno 24 e 25 dalle 9.00 alle Pt_1
20.00 o il giorno 30 e 31 sempre dalle 9 alle 20.00 e tale calendario sarà applicato in maniera alternata anche per il giorno dell'Epifania; durante le festività pasquali ad anni alterni, il giorno del sabato e la domenica di Pasqua o il lunedì di pasquetta e il martedì successivo dalle ore 9.00 alle ore 20:00; durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi e non con il genitore non collocatario, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
ogni anno la minore trascorrerà con la madre il giorno dell'onomastico, il compleanno della stessa e la festa della mamma a prescindere dal calendario di visita, così come trascorrerà col padre i medesimi giorni a lui riferiti;
ancora il papà trascorrerà con la minore almeno due ore al giorno durante l'onomastico e il compleanno di nel caso in cui, tali ricorrenze ricadranno in giorni diversi rispetto a Per_1
quelli calendarizzati nel diritto-dovere di visita;
in ogni caso, previo accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze della minore e con la sua volontà, si potrà modificare il calendario di visita di volta in volta;
le parti, di volta in volta, si accorderanno nell'organizzare pacificamente i festeggiamenti importanti che riguardano la piccola;
Per_1
g) la minore frequenta la scuola paritaria” La Gioia dei Bambini” sita in Afragola (NA) la piccola è iscritta alla scuola di danza “Emy Dance” sita in Afragola, la piccola non Per_1 Per_1
è affetta da alcuna patologia né frequenta alcun centro riabilitativo;
h) il sig. verserà la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore, Parte_1
da rivalutarsi secondo gli indici Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli Nord che qui si richiama pedissequamente ritenendolo per trascritto in tuti i suoi punti, oltre € 75,00 mensili per il pagamento del 50% della retta mensile fino al termine del primo grado di istruzione;
i) l'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori che provvederanno alla relativa richiesta;
pagina 3 di 4 j) le parti si impegnano a comunicare pacificamente e reciprocamente ogni eventuale variazione della propria abituale dimora o residenza, dichiarandosi entrambi soddisfatti delle condizioni concordate nel presente ricorso;
k) i coniugi si autorizzano al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tuti documenti equipollenti validi per l'espatrio;
l) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autenticata del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di
Afragola perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola il 23.09.2016 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 191, parte II, serie A, vol.
1 - anno 2016) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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