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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente est.
2) Dott. Simone Iannone - Giudice
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 581 anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473- bis. 49 - 51 c.p.c.
PROMOSSO DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rapp.ti e difesi dall'Avv. Brigida Marra, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 03.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale, ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Boscoreale
(NA) il 06.02.1993 e che dall'unione sono nati i figli: nata a [...] il [...]; Controparte_1
nata a [...].no il 24.10.1996; nata a [...] Controparte_2 CP_3
ES (NA) il 02.06.1998; nato a [...] il [...]. CP_4 All'udienza del 03.12.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 18.04.2024, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili, dando atto che entrambe le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Pt_2
in data 18.04.2024 così provvede:
[...]
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
ES (NA) il 25.09.1976 e nato a [...] il Parte_2
30.07.1970, che contrassero matrimonio in Boscoreale (NA) il 06.02.1993 (atto N. 3 – Parte
II – serie A –del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno1993);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 03.12.2024
IL PRESIDENTE EST
Dott.ssa Aurelia Cuomo