Sentenza 28 novembre 2020
Ordinanza cautelare 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 28/11/2020, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2020
N. 00443/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2017, proposto da
AN LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Luca Amedeo Melegari, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in LA, via Zeppieri S.n.c.;
contro
Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Diurni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tiziana Di Consolo in LA, via V. Monti n. 13;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia n. 249 del 9/2/2017 emesso dal Comune di Sabaudia e notificato in data 16/2/2017 con il quale è stato disposto il diniego della domanda di condono edilizio presentata in data 9/12/2004 prot. n. 29167 avente ad oggetto la “edificazione di una tettoia per il riparo delle macchine”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento, ove occorra, del “parere” della Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio – prot. n. 184507 del 26.10.2005 richiamato in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 6 aprile 2017 e depositato il successivo giorno 18 il dott. AN Malagò, proprietario di un immobile sito in Sabaudia Via Lungomare n. 102, su terreno distinto in Catasto al foglio 121 p.lla n. 6, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Capo Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Sabaudia ha respinto la domanda di condono edilizio presentata in data 9.12.2004 ai sensi della L. n. 326/03 relativa alla “edificazione di una tettoia per il riparo delle macchine”;
2) Spiega l’Amministrazione che l’opera ricade in area soggetta ai vincoli imposti dal D.lgs n. 42/04 (Tutela paesaggistica-ambientale), dal D.P.R. 4.4.2005 istitutivo dell’Ente Parco nazionale del Circeo, dal R.D.L. n. 3267/23 (Vincolo Idrogeologico); nonché ricompresa nella perimetrazione stabilita con D.G.R. del Lazio del 19.3.1996, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE (habitat) che ha definito le Zone di Protezione Speciale.
Pertanto, il condono risulta precluso dalle disposizioni di cui all’art. 32 comma 27 lett. d) della L. n. 326 e dall’art. 3 lett. b) della L.R. n. 12 dell’8.11.2004.
3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 32 comma 27 L. 326/03; artt. 2 e 3 L.R. n. 12/2004) ed eccesso di potere:
I) Il provvedimento impugnato è viziato per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, posto che l’Amministrazione si limita a enunciare mere affermazioni di stile per respingere l’istanza senza specificare quali norme urbanistiche e quali vincoli precludono la sanatoria.
II) Contrariamente a quanto presupposto dal Comune gli strumenti urbanistici che disciplinano la zona oggetto delle istanze di condono (P.R.G. P.T.P. Sub Ambito 13/1 Zona Ob, P.T.P.R. e Pianificazione dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e L.R. n. 52/76) consentono l’edificabilità.
III) Il provvedimento impugnato si pone in evidente distonia con la comunicazione di avvio del procedimento del 14/4/2016 prot. n. 9805, che non contiene alcun riferimento alla non conformità dell’opera alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
4) Con atti depositati il 9 e l’11 maggio 2017, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Comune di Sabaudia e la Regione Lazio deducendo l’infondatezza del ricorso.
5) Alla pubblica udienza del 18 novembre 2020, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è infondato.
7) Con riguardo al primo e secondo motivo, osserva il Collegio che l’area su cui sorgono le opere è classificata dal P.R.G. del Comune di Sabaudia come “Verde Privato Vincolato”, sulla quale l’art. 22 delle N.T.A. consente solamente “opere di restauro e risanamento conservativo e ripristino degli edifici esistenti”, con la precisazione che “nel caso che le aree libere ad essi [edifici] asservite superano la superficie di mq. 1000, è consentito nella parte eccedente un indice di utilizzazione fondiaria non superiore … a 0,01 mc/mq”.
Inoltre, il manufatto è ubicato sulla fascia dunale compresa tra il mare e il Lago di Sabaudia, la quale è soggetta a vincoli di inedificabilità particolarmente stringenti, tra i quali quelli posti dal P.T.P. Ambito n. 13/1 Fascia Costiera di Sabaudia, Laghi e Promontorio del Circeo, il cui articolo 31 delle NTA vieta gli incrementi edificatori, e dal Piano del Parco Nazionale del Circeo, in cui l’area viene classificata Zona B – Riserve Generali Orientate Sottozona B2 – Riqualificazione Ambientale, per la quale l’art. 27, precisa che in essa “è vietato realizzare nuove opere edilizie e ampliare le costruzioni esistenti”.
8) L'art. 32 comma 27 lett. d) del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003, fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33, l. n. 47 del 1985, prescrive l'insuscettibilità della sanatoria di opere edilizie non autorizzate, realizzate su immobili soggetti a vincoli, istituti prima dell'esecuzione di dette opere, ove le stesse non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, condizione quest'ultima, che costituisce una novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio.
Le due condizioni succitate sono previste e possono operare disgiuntamente (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. VI 6 novembre 2013 n. 4902), nel senso che la non conformità alle norme urbanistiche e alle previsioni degli strumenti urbanistici della nuova costruzione abusivamente realizzata in area vincolata di per sé esclude la relativa condonabilità.
In tal senso il meccanismo del condono previsto dall'art. 32, comma 27, lett. d) l. n. 326 del 2003 si avvicina all'istituto dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Consiglio di Stato sez. VI 21 giugno 2013 n. 3386).
9) Tanto premesso, è di tutta evidenza che il manufatto realizzato dal ricorrente risulta in contrasto sia con le disciplina prevista dal P.R.G. (che classifica l’area come “Verde Privato Vincolato”) sia con i vincoli paesaggistici di inedificabilità assoluta sopra specificati, posti a tutela della fascia dunale compresa tra il mare e il Lago di Sabaudia.
Il provvedimento sul punto resiste, quindi, alle censure di difetto di motivazione e di istruttoria, posto che contiene esplicito riferimento a tutti i vincoli insistenti sull’area, e la specificazione che gli interventi “non risultano conformi alle Norme Urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, in quanto qualificabili come opere di “trasformazione urbanistica del territorio” subordinate al permesso di costruire, e “non suscettibili di sanatoria.
10) Con riguardo al terzo motivo di ricorso va detto, in primo luogo, che “non è necessaria la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento per i provvedimenti di diniego del condono edilizio, ciò in quanto tali procedimenti, finalizzati alla sanatoria degli abusi edilizi, sono avviati su istanza di parte” (Consiglio di Stato sez. VI 19/09/2018 n. 5465).
In ogni caso, stante la natura vincolata del diniego di condono, il mancato rispetto della normativa sul procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento secondo quanto disposto dall' art. 21 octies, L. 241/1990 (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. III 4/03/2019 n. 1183).
11) Infine, va affermata l’irrilevanza della circostanza, rappresentata nelle ultime memorie difensive del ricorrente, che come da pubblicazione sul BURL n. 13 del 13/02/2020 è stato approvato il PTPR della Regione Lazio, il quale inserisce l’immobile in parola nella zonizzazione definita “paesaggio degli insediamenti urbani” per la quale all’art. 27 tabella “B” punto 3.1, si consentono ampliamenti fino al 20%.
E’ evidente, infatti, che essendo tale normativa intervenuta a distanza di anni dalla conclusione del procedimento oggetto del presente sindacato, il Comune non poteva in alcun modo tenerne conto, dovendo al contrario fare applicazione dell’assetto normativo in quel momento vigente.
In ogni caso, la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 240 del 22.10.2020 ha annullato la deliberazione n. 5 del 2.8.2019 con cui il Consiglio Regionale del Lazio aveva adottato il PTPR in argomento.
12) Peraltro, lo stesso ricorrente rappresenta che secondo lo strumento urbanistico del Comune resistente (art. 22 delle NTA) sul lotto di terreno in questione, di 3.480 mq., sarebbe consentito, sulla parte restante dei 1.000 mq., un indice di utilizzazione fondiaria dello 0,01 mc/mq.
Tale indice, però, tenuto conto della superficie complessiva occupata dai manufatti abusivi oggetto delle plurime domande di condono presentate dal ricorrente (oggetto dei ricorsi rr.gg. da 264/17 a 272/17) appare abbondantemente superato.
13) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.
14) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 268/17 lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 3.000 (tremila) a favore del Comune di Sabaudia ed € 2.000 (duemila) a favore della Regione Lazio, oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO