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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42286/2022 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Marco Belvedere, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via San Barnaba n. 39, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mario Battaglia, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Rugabella n. 17, presso il difensore convenuto oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 20-10-2022 il sig. in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale conveniva avanti questo Tribunale Parte_1 [...]
chiedendo di accertare la responsabilità professionale e l'inadempimento Controparte_1
contrattuale del convenuto e condannarlo al pagamento dell'importo di euro 15.360,00 a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue: pagina 1 di 12 - il sig. è titolare dell'omonima ditta individuale avente per oggetto l'attività di commercio Parte_1
al dettaglio di quotidiani e periodici;
- in data 17-05-2018 l'attore concedeva in affitto per tre anni l'azienda a - alla Controparte_2
quale veniva volturata la relativa autorizzazione amministrativa - con un canone mensile di euro
3.000,00;
- previa risoluzione consensuale del contratto di affitto d'azienda sottoscritto con Controparte_2
in data 26-03-2019 l'attore concedeva in affitto la medesima azienda alla società Exytus s.r.l. per la durata di sei anni, con un canone di affitto di euro 49.000,00 per il primo anno e di euro 42.000,00 per gli anni successivi;
- in data 26-04-2019 l'affittuaria presentava al Comune di Milano istanza di subingresso nell'autorizzazione n. 3903 del 19-05-2011, ma la stessa veniva rigettata dal Comune perché la posizione dell'attore risultava cancellata in data 01-06-2018 dal Registro delle Imprese e l'impresa cessata;
- la ditta fino a tutto l'anno 2019, si è avvalsa di di Parte_1 CP_1 Controparte_1
per i servizi di assistenza fiscale e contabile;
- solo a seguito del rigetto dell'istanza di subingresso presentata dall'affittuaria Exytus s.r.l, il sig. apprendeva che in data 01-06-2018 aveva provveduto alla cancellazione Parte_1 CP_1
della ditta Individuale NO IG dal Registro delle Imprese, senza informare il titolare e senza alcuna autorizzazione da parte dello stesso;
- nell'impossibilità di procedere al subingresso nell'autorizzazione comunale, il contratto di affitto d'azienda sottoscritto con Exytus s.r.l. veniva risolto consensualmente in data 05-08-2019;
- il sig. provvedeva alla reiscrizione della ditta individuale nel Registro delle Imprese e a Parte_1
richiedere al Comune di Milano il rilascio della nuova autorizzazione amministrativa, sostenendo costi per complessivi euro 4.860,00;
- dopo tali adempimenti, in data 05-08-2019 il sig. poteva stipulare un nuovo contratto di Parte_1
affitto d'azienda con Exytus s.r.l., alle medesime condizioni del precedente risolto, subendo danni per mancato guadagno pari a euro 10.500,00, corrispondente ai canoni di locazione persi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019;
- in sede di mediazione deduceva che per la cancellazione dal Registro delle Imprese il CP_1
sig. aveva firmato apposita delega su modulo con codice univoco 626P3314 rilasciata a Parte_1
nome di;
Parte_2
pagina 2 di 12 - l'odierno attore contestava l'autenticità della sottoscrizione apposta alla delega, mai sottoscritta;
- si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali in essere con l'attore, omettendo di CP_3
fornirgli informazioni sulla cancellazione della ditta individuale ed anzi provvedendo a tale incombente in autonomia, nonché avvalendosi di una delega apocrifa, con conseguenti danni per l'attore consistenti nei costi per la reiscrizione nel Registro delle Imprese, per il rilascio di nuova autorizzazione comunale e per il mancato guadagno derivatogli dalla risoluzione del contratto di affitto in essere con Exytus s.r.l. pari a complessivi euro 15.360,00.
Ritualmente chiamata in giudizio, in data 11-01-2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale,
[...]
la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 1.563,50 per prestazioni Parte_1
professionali rese nell'interesse dell'attore.
Parte convenuta deduceva quanto segue:
- è una società a gestione familiare che svolge come attività principale la prestazione di CP_1
servizi contabili e di elaborazione di dati a favore di terzi, con esclusione dall'oggetto sociale delle attività riservate agli iscritti in appositi albi e ad enti diversi dalla presente società; non è, infatti, un commercialista;
- il sig. è estraneo alla compagine societaria, ma, in qualità di iscritto al registro dei Parte_2
Revisori Legali, nonché padre di socio accomandatario di era solito collaborare CP_1 CP_3
con la società convenuta per la predisposizione e l'invio di alcune pratiche all'Agenzia delle Entrate;
- sino al 31-12-2019 ha curato la contabilità dell'attore fino al 31 dicembre 2019, CP_1
prestando nei confronti dell'impresa anche per il tramite del sig. , padre Parte_1 Testimone_1
dell'attore, servizi di assistenza contabile, non servizi di natura amministrativa relativi alla concessione e alla gestione delle licenze e autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività di edicola esercitata dall'attore;
- l'attore aveva rappresentato a di aver affittato la propria azienda ad CP_1 Controparte_2
subentrata di conseguenza nelle relative autorizzazioni amministrative e concessioni che facevano capo alla ditta individuale;
- il sig. avevano manifestato a la volontà di cancellare la ditta individuale dal Parte_1 CP_1
Registro delle Imprese per evitare di corrispondere i contributi dovuti a INPS e al Registro stesso e aveva chiesto alla società convenuta di provvedere alla materiale trasmissione alla Camera di
Commercio dell'istanza di cessazione, rilasciando apposta delega;
pagina 3 di 12 - il sig. era a conoscenza dell'istanza di cancellazione presentata su suo espresso Parte_1
mandato, tant'è che il successivo contratto di affitto d'azienda veniva stipulato dal sig. in Parte_1
proprio e non quale titolare dell'impresa individuale;
inoltre, non poteva non essersi accorto di non aver pagato alcun contributo previdenziale e camerale;
- il diniego amministrativo al subingresso di Exytus s.r.l. è stato causato dal fatto che la ditta individuale dopo aver disdetto il contratto di affitto stipulato con non Parte_1 Controparte_2
ha provveduto a chiedere la reintestazione a sé medesima dell'autorizzazione in cui era subentrata la precedente affittuaria e non per la cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese;
- la risoluzione del primo contratto di affitto con Exytus s.r.l. e la stipula del nuovo contratto sono stati effettuati lo stesso giorno – 05-08-2019 - e dunque nessun vuoto contrattuale risarcibile si è mai verificato;
- il disconoscimento della delega effettuato dall'attore è inammissibile e inefficace perché effettuato in modo generico e senza fornire alcuna prova della presunta falsità della sottoscrizione;
- parte attrice non ha fornito la prova del danno subito, né della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il pregiudizio subito.
All'udienza del 31-01-2023, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 27-06-2023, il Giudice si riservava la decisione sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata in data 11-07-2023 il Giudice disponeva consulenza tecnica grafologica sulla sottoscrizione apposta dal sig. ai doc. n. 4 Parte_1
e 4 bis del convenuto, nominando quale CTU la dott.ssa Esperita la consulenza Persona_1
tecnica, la causa perveniva all'udienza del 26-03-2024 ove le parti chiedevano l'ammissione delle istanze di prova orale formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in atti. Con ordinanza pronunciata in data 15-04-2024 a scioglimento della riserva, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 22-11-2024 per tale incombente. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. In primo luogo, parte convenuta ha contestato che, nel caso di specie e, in particolare, con riferimento all'attività svolta da a favore del sig. si possa richiamare la CP_1 Parte_1
giurisprudenza relativa all'attività del commercialista poiché il convenuto è società in accomandita semplice che non svolge l'attività riservata al commercialista e che ha prestato a favore dell'attore pagina 4 di 12 prestazioni di natura contabile.
La doglianza del convenuto non coglie nel segno, atteso che la giurisprudenza richiamata dall'attore è fondata sulla responsabilità del professionista per come disciplinata dagli artt. 2236 e 1176, secondo comma, c.c.
È fuor di dubbio che il convenuto possa essere qualificato come “professionista” inteso quale prestatore d'opera intellettuale, considerato che ha svolto a favore dell'attore attività basata sulla conoscenza, con competenze specifiche in campo contabile;
inoltre, la circostanza che tale attività sia stata svolta in forma societaria non è di ostacolo al riconoscimento del contenuto professionale della prestazione resa.
Sul punto si richiama un recente arresto della Suprema Corte (Cass. n. 39028/2021), secondo il quale nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, primo comma, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
va da sé, quindi, che all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Sulla base di tale principio, l'attività di assistenza contabile svolta in forma societaria non esclude la qualifica di prestazione intellettuale, tanto più nel caso di specie ove si è in presenza di una società di persone
(società in accomandita semplice) e non di capitali.
Ciò posto, va premesso che le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell'esercizio delle proprie attività tipiche sono generalmente ricondotte entro la categoria delle obbligazioni “di mezzi”: il professionista, con l'assunzione dell'incarico, si impegna infatti a svolgere, a favore del proprio cliente, una prestazione di consulenza ed assistenza avente un particolare contenuto tecnico e professionale, senza peraltro assumere, solitamente, vincoli specifici circa il preciso esito di tali attività (cfr. Cass. n. 16846/2005; n. 23918/2006; n. 583/2005).
Per tale ragione l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata.
L'inadempimento del professionista, nella specie del consulente contabile, è, in particolare, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma c.c.
pagina 5 di 12 Va, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
Incombe, invece, al professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente esigibili.
Da siffatto inquadramento normativo discende uno specifico regime per quanto concerne l'onere della prova in giudizio, in quanto, nell'ipotesi ordinaria di responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a dare prova del fatto storico da cui è sorta l'obbligazione, dell'entità del danno e del nesso di causalità tra il danno subito e l'inadempimento, mentre nel caso della responsabilità professionale grave sul creditore anche l'onere di provare, oltre agli elementi prima menzionati, anche la negligenza del debitore.
Il professionista, invece, dovrà dare prova di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, potendo, inoltre, contestare la richiesta del cliente provando la sussistenza delle particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c., che non gli hanno consentito - malgrado la scrupolosa attenzione - di adempiere in modo perfetto la propria obbligazione.
Tanto premesso, deve ritenersi che, nella specie, la responsabilità professionale di parte convenuta non sia sussistente, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
2.2. Oggetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore è la condotta asseritamente inadempiente posta in essere dal convenuto, che avrebbe chiesto la cancellazione della ditta individuale NO IG dal Registro delle Imprese, senza aver informato il cliente e in forza di una delega falsa.
Nel caso di specie, quindi, non è controversa l'attività di assistenza fiscale e contabile svolta da CP_1
a favore dell'attore sino al 31-12-2019, bensì lo svolgimento di uno specifico incarico che
[...]
sarebbe stato conferito dal sig. al sig. , collaboratore esterno della Parte_1 Parte_2
convenuta, per la seguente finalità (doc. n. 4 di parte convenuta):
pagina 6 di 12 Parte attrice sostiene di non aver mai delegato il sig. per procedere alla cessazione Parte_2
dell'attività, né di aver mai sottoscritto la relativa procura speciale.
A fronte di tale contestazione e del disconoscimento della sottoscrizione apposta ai doc. n. 4 e n. 4bis prodotti dal convenuto e correttamente effettuata dall'attore (si richiama sul punto l'ordinanza del
11-07-2023), nonché della conseguente istanza di verificazione formulata da che CP_1
intendeva avvalersi dei documenti disconosciuti, il Giudice disponeva consulenza tecnica grafologica, all'esito della quale la nominata CTU dott.ssa concludeva che le sottoscrizioni Persona_1
sui doc. n. 4 e 4bis non erano state apposte dal sig. Parte_1
Nel dettaglio, la CTU ha rilevato che le differenze riscontrate sono di natura macroscopica, numerose e sostanziali e non possono essere considerate variazioni naturali del grafismo del sig. Parte_1
piuttosto “frutto di una imitazione a mano libera”. Pertanto, “il giudizio finale di non autografia delle firme può essere espressa senza riserve” (pagg. 44-45 della perizia).
Ciò posto, il Giudicante ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto di una valutazione di tutti i dati emergenti dalla documentazione in atti, fondata sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure ed esposta in modo chiaro.
In particolare, dall'esame della perizia e delle risposte ai quesiti posti dal Giudice, deve rilevarsi come il CTU sia riuscito a individuare elementi certi anche dall'esame del documento in copia, tali da far ritenere la non riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano dell'attore.
L'esito della consulenza dà, quindi, atto dell'assenza di uno specifico incarico conferito per iscritto dall'attore per la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese.
Ciò posto, le conclusioni raggiunte dal consulente circa la non riferibilità della grafia apposta sui doc.
n. 4 e 4bis al sig. vanno valutate anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti Parte_1
allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 29242/2017; 2579/2009; n. 8881/2005, n. 9631/2004).
Inoltre, si rammenta che la perizia grafica non costituisce una prova, ma solo un mero indizio. Ciò significa che il giudice non è vincolato a prestare fede alle risultanze della perizia svolta dal grafologo incaricato. In particolare, la prova dell'autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia, la quale non costringe il giudice a conformarsi alle conclusioni cui è addivenuto il tecnico all'interno del proprio elaborato (cfr. Cass. n. 30553/2021).
Nel caso di specie, le risultanze della perizia, adeguatamente e logicamente motivata, sono condivise dal Giudicante e rappresentano un punto fermo della questione.
Ciò premesso, occorre ora verificare se e come la cancellazione dell'impresa abbia causalmente inciso pagina 7 di 12 sul contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data 26-03-2019 e, quindi, abbia prodotto i danni lamentati dall'attore.
Dalla documentazione in atti, emerge che con pec del 17-07-2018 la Camera di Commercio comunicava al sig. – all'indirizzo risultante dalla visura camerale Parte_1 Email_1
e non contestato dall'attore – che la pratica era stata evasa, allegando copia della visura aggiornata dalla quale si evinceva che l'impresa individuale era stata cancellata in pari data.
Il sig. era, quindi, a conoscenza e, quantomeno, era in condizione di conoscere Parte_1
dell'avvenuta cancellazione della ditta al momento della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda del 26-03-2019 con Exytus s.r.l.
Ciò si desume anche dal tenore del contratto con Exytus s.r.l., nel quale la parte locatrice è il sig. personalmente e non quale titolare dell'omonima impresa individuale, come, invece, era Parte_1
accaduto ed indicato nel precedente contratto con del 17-05-2018 e come è Controparte_2
accaduto nel secondo contratto sottoscritto in data 05-08-2019 con Exytus s.r.l.
Inoltre, un altro elemento che depone a favore della conoscenza o quanto meno della conoscibilità da parte del sig. dell'avvenuta cancellazione è rappresentato dalle diverse dichiarazioni Parte_1
effettuate dall'attore in ordine al pagamento dell'imposta di registro nel contratto con Controparte_2
e nel contratto con Exytus s.r.l.: nel primo, all'art. 15.6, si dà atto che l'atto è soggetto all'imposta
[...]
di registro al 3% sui canoni indicati perché il sig. “è titolare solamente dell'impresa in Parte_1
oggetto e concedendola in affitto perde lo status di soggetto passivi iva”, mentre nel secondo, all'art. 15, si precisa che “Trattandosi di affitto di azienda per la quale il locatore non riveste la qualifica di imprenditore, il presente atto è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3% (tre per cento) che, in sede di registrazione del presente atto, viene pagata sul canone fissato per il primo anno”. Nel primo caso, il sig. si è qualificato come titolare d'impresa, mentre nel secondo lo ha Parte_1
escluso.
Infine, nel secondo contratto di affitto d'azienda sottoscritto con Exytus s.r.l. in data 05-08-2019 riappare (art. 15) la dichiarazione relativa al pagamento dell'imposta di registro nei medesimi termini antecedenti la cancellazione della ditta individuale (“Trattandosi di affitto di azienda a seguito del quale il locatore perde la qualifica di imprenditore, il presente atto è soggetto all'imposta di registro con aliquota del 3%”), ritornando la qualifica di imprenditore.
Da quanto sopra esposto, emerge la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono a favore della conoscenza da parte dell'attore dell'avvenuta cancellazione della ditta dal Registro delle pagina 8 di 12 Imprese.
Ciò posto, parte attrice lamenta la responsabilità del convenuto, oltre che per la già esaminata assenza di delega per l'incombente in questione, anche per omessa informazione circa le conseguenze della cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese.
La doglianza non coglie nel segno.
Se, come prospetta l'attore e come è emerso dall'istruttoria, il sig. non ha mai conferito al Parte_1
sig. alcun incarico per la cancellazione dal Registro delle Imprese e, comunque, non Parte_2
ne sarebbe mai stato informato, da ciò consegue che l'attore non poteva pretendere alcuna informazione circa le conseguenze di un atto che non ha mai né voluto, né richiesto e del quale ha dichiarato di essere all'oscuro.
Nessuna informazione poteva, quindi, essere richiesta al convenuto – di cui il sig. Parte_2
era collaboratore esterno, come riferito dal – proprio perchè, secondo la prospettazione CP_1
attorea, nessun incarico di cancellazione era stato conferito al convenuto.
Invero, dal corredo probatorio in atti, emerge, con una certa probabilità, che il sig. abbia Parte_1
verbalmente incaricato la convenuta di procedere alla cancellazione della ditta individuale dal
Registro delle Imprese – diversamente opinando, non v'era ragione alcuna perché la convenuta prendesse tale iniziativa - e che la convenuta vi abbia provveduto per il tramite del collaboratore
, anche se la delega non è stata sottoscritta dal sig. in persona. Parte_2 Parte_1
Pertanto, non può essere attribuita al convenuto la responsabilità per la reiscrizione nel Registro delle
Imprese, per il rilascio di nuova autorizzazione comunale e per la risoluzione anticipata del contratto di affitto d'azienda con Exytus del 26-03-2019, difettando un nesso di causalità tra la condotta ascritta al convenuto e i danni lamentati dall'attore.
Peraltro, con riferimento all'autorizzazione comunale, con raccomandata a.r. del 29-04-2019, il
Comune di Milano (doc. n. 4 di parte attrice) comunicava al sig. e all'affittuaria Exytus Parte_1
s.r.l. il rigetto dell'istanza di subingresso di quest'ultima nell'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e per l'occupazione di suolo pubblico in p.zza Argentina/via Stradivari per una duplice ragione: l'omessa reintestazione dell'autorizzazione all'attore stesso dopo la disdetta del contratto di affitto da parte di e la cessazione dell'impresa. Controparte_2
Quindi, eventualmente e in linea teorica, solo una delle due condizioni mancanti avrebbe potuto essere addebitata all'avvenuta cancellazione.
Alla stregua dei rilievi che precedono, nessuna responsabilità può, quindi, essere imputata al pagina 9 di 12 convenuto per la cancellazione della ditta individuale dell'attore dal Registro delle Imprese e per i danni conseguentemente lamentati da quest'ultimo.
La domanda risarcitoria formulata dall'attore deve, quindi, essere respinta.
2.3. Da ultimo, parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di due fatture di due fatture relative all'attività svolta da a favore dell'attore nel 2018 e nel 2019. CP_1
Parte attrice ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza del credito e, comunque, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c.
La domanda del convenuto merita accoglimento.
Brevemente in diritto, va rammentato che la prescrizione presuntiva eccepita dall'attore è istituto che si giustifica nell'ambito di determinati rapporti professionali e d'opera intellettuale, in cui si presume il pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del compenso ed opera solo quando non sia contestato il credito ed il debitore non abbia ammesso di non aver pagato. In tal caso, l'unico onere che grava sul debitore è quello di dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, spettando invece al creditore, che voglia vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova è soggetta a rigorose limitazioni essendo previsto che essa, salvo ammissione di non pagamento da parte del debitore, possa essere data esclusivamente a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito (art. 2960 c.c., cfr. Cass. n. 1435/2021).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che tale forma di prescrizione si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come accade per la prescrizione ordinaria), bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Di conseguenza, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. Civ. n.
23751/2018).
Più esattamente, la situazione di incompatibilità che deriva in caso di ammissione (che può avvenire anche in modo implicito) della mancata estinzione integrale dell'obbligazione si verifica allorché il debitore contesti l'esistenza o anche solo l'entità del credito, onde per cui la prescrizione presuntiva non può essere fatta valere da chi sostenga, ad esempio, di avere pagato una somma inferiore a quella domandata (v. Cass. Civ., n. 1195/2007, n. 7527/2012).
Tanto chiarito, applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che il sig. ha Parte_1
pagina 10 di 12 contestato l'esistenza del credito, allegando di aver regolarmente pagato tutta l'attività svolta da sino al 31-12-2019 e di non aver pagato unicamente l'importo di euro 99,50 in ragione CP_1
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata nei confronti del convenuto, il quale, secondo le prospettazioni dell'attore, avrebbe preteso un compenso non giustificato a causa della negligenza e dell'inadempimento dello stesso nell'esecuzione dell'incarico.
Sulla base di tali rilievi, dunque, dev'essere senz'altro rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo l'attore adottato una difesa chiaramente incompatibile con l'ammissione implicita di avere estinto per intero il credito vantato da costituente il presupposto per l'operatività della CP_1
presunzione di legge.
Sulla base di tali considerazioni, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte dell'attore in ordine all'avvenuta regolare corresponsione della somma dovuta per i titoli azionati, si deve concludere nel senso della condanna dello stesso al pagamento a favore della convenuta della somma di euro 1.563,50 di cui alle due fatture n. 398/2018 e 11/2019. Peraltro, tali fatture riguardano attività di elaborazione contabile non oggetto di contestazione nel presente giudizio, mentre il pagamento dell'importo di euro 99,50 per la nuova iscrizione della ditta individuale in Camera di
Commercio è dovuta, non essendo alla convenuta imputabile alcuna negligenza professionale per le ragioni già esposte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte attrice nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condanna il sig. Pt_1
al pagamento in favore di della somma di euro 1.563,50, oltre interessi legali dalla
[...] CP_1
domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
pagina 11 di 12 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato per domanda riconvenzionale;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Milano, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42286/2022 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Marco Belvedere, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via San Barnaba n. 39, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mario Battaglia, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Rugabella n. 17, presso il difensore convenuto oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 20-10-2022 il sig. in qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale conveniva avanti questo Tribunale Parte_1 [...]
chiedendo di accertare la responsabilità professionale e l'inadempimento Controparte_1
contrattuale del convenuto e condannarlo al pagamento dell'importo di euro 15.360,00 a titolo di risarcimento del danno.
Parte attrice deduceva, in particolare, quanto segue: pagina 1 di 12 - il sig. è titolare dell'omonima ditta individuale avente per oggetto l'attività di commercio Parte_1
al dettaglio di quotidiani e periodici;
- in data 17-05-2018 l'attore concedeva in affitto per tre anni l'azienda a - alla Controparte_2
quale veniva volturata la relativa autorizzazione amministrativa - con un canone mensile di euro
3.000,00;
- previa risoluzione consensuale del contratto di affitto d'azienda sottoscritto con Controparte_2
in data 26-03-2019 l'attore concedeva in affitto la medesima azienda alla società Exytus s.r.l. per la durata di sei anni, con un canone di affitto di euro 49.000,00 per il primo anno e di euro 42.000,00 per gli anni successivi;
- in data 26-04-2019 l'affittuaria presentava al Comune di Milano istanza di subingresso nell'autorizzazione n. 3903 del 19-05-2011, ma la stessa veniva rigettata dal Comune perché la posizione dell'attore risultava cancellata in data 01-06-2018 dal Registro delle Imprese e l'impresa cessata;
- la ditta fino a tutto l'anno 2019, si è avvalsa di di Parte_1 CP_1 Controparte_1
per i servizi di assistenza fiscale e contabile;
- solo a seguito del rigetto dell'istanza di subingresso presentata dall'affittuaria Exytus s.r.l, il sig. apprendeva che in data 01-06-2018 aveva provveduto alla cancellazione Parte_1 CP_1
della ditta Individuale NO IG dal Registro delle Imprese, senza informare il titolare e senza alcuna autorizzazione da parte dello stesso;
- nell'impossibilità di procedere al subingresso nell'autorizzazione comunale, il contratto di affitto d'azienda sottoscritto con Exytus s.r.l. veniva risolto consensualmente in data 05-08-2019;
- il sig. provvedeva alla reiscrizione della ditta individuale nel Registro delle Imprese e a Parte_1
richiedere al Comune di Milano il rilascio della nuova autorizzazione amministrativa, sostenendo costi per complessivi euro 4.860,00;
- dopo tali adempimenti, in data 05-08-2019 il sig. poteva stipulare un nuovo contratto di Parte_1
affitto d'azienda con Exytus s.r.l., alle medesime condizioni del precedente risolto, subendo danni per mancato guadagno pari a euro 10.500,00, corrispondente ai canoni di locazione persi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019;
- in sede di mediazione deduceva che per la cancellazione dal Registro delle Imprese il CP_1
sig. aveva firmato apposita delega su modulo con codice univoco 626P3314 rilasciata a Parte_1
nome di;
Parte_2
pagina 2 di 12 - l'odierno attore contestava l'autenticità della sottoscrizione apposta alla delega, mai sottoscritta;
- si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali in essere con l'attore, omettendo di CP_3
fornirgli informazioni sulla cancellazione della ditta individuale ed anzi provvedendo a tale incombente in autonomia, nonché avvalendosi di una delega apocrifa, con conseguenti danni per l'attore consistenti nei costi per la reiscrizione nel Registro delle Imprese, per il rilascio di nuova autorizzazione comunale e per il mancato guadagno derivatogli dalla risoluzione del contratto di affitto in essere con Exytus s.r.l. pari a complessivi euro 15.360,00.
Ritualmente chiamata in giudizio, in data 11-01-2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale,
[...]
la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 1.563,50 per prestazioni Parte_1
professionali rese nell'interesse dell'attore.
Parte convenuta deduceva quanto segue:
- è una società a gestione familiare che svolge come attività principale la prestazione di CP_1
servizi contabili e di elaborazione di dati a favore di terzi, con esclusione dall'oggetto sociale delle attività riservate agli iscritti in appositi albi e ad enti diversi dalla presente società; non è, infatti, un commercialista;
- il sig. è estraneo alla compagine societaria, ma, in qualità di iscritto al registro dei Parte_2
Revisori Legali, nonché padre di socio accomandatario di era solito collaborare CP_1 CP_3
con la società convenuta per la predisposizione e l'invio di alcune pratiche all'Agenzia delle Entrate;
- sino al 31-12-2019 ha curato la contabilità dell'attore fino al 31 dicembre 2019, CP_1
prestando nei confronti dell'impresa anche per il tramite del sig. , padre Parte_1 Testimone_1
dell'attore, servizi di assistenza contabile, non servizi di natura amministrativa relativi alla concessione e alla gestione delle licenze e autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività di edicola esercitata dall'attore;
- l'attore aveva rappresentato a di aver affittato la propria azienda ad CP_1 Controparte_2
subentrata di conseguenza nelle relative autorizzazioni amministrative e concessioni che facevano capo alla ditta individuale;
- il sig. avevano manifestato a la volontà di cancellare la ditta individuale dal Parte_1 CP_1
Registro delle Imprese per evitare di corrispondere i contributi dovuti a INPS e al Registro stesso e aveva chiesto alla società convenuta di provvedere alla materiale trasmissione alla Camera di
Commercio dell'istanza di cessazione, rilasciando apposta delega;
pagina 3 di 12 - il sig. era a conoscenza dell'istanza di cancellazione presentata su suo espresso Parte_1
mandato, tant'è che il successivo contratto di affitto d'azienda veniva stipulato dal sig. in Parte_1
proprio e non quale titolare dell'impresa individuale;
inoltre, non poteva non essersi accorto di non aver pagato alcun contributo previdenziale e camerale;
- il diniego amministrativo al subingresso di Exytus s.r.l. è stato causato dal fatto che la ditta individuale dopo aver disdetto il contratto di affitto stipulato con non Parte_1 Controparte_2
ha provveduto a chiedere la reintestazione a sé medesima dell'autorizzazione in cui era subentrata la precedente affittuaria e non per la cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese;
- la risoluzione del primo contratto di affitto con Exytus s.r.l. e la stipula del nuovo contratto sono stati effettuati lo stesso giorno – 05-08-2019 - e dunque nessun vuoto contrattuale risarcibile si è mai verificato;
- il disconoscimento della delega effettuato dall'attore è inammissibile e inefficace perché effettuato in modo generico e senza fornire alcuna prova della presunta falsità della sottoscrizione;
- parte attrice non ha fornito la prova del danno subito, né della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il pregiudizio subito.
All'udienza del 31-01-2023, svoltasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 27-06-2023, il Giudice si riservava la decisione sulle istanze formulate dalle parti. Con ordinanza pronunciata in data 11-07-2023 il Giudice disponeva consulenza tecnica grafologica sulla sottoscrizione apposta dal sig. ai doc. n. 4 Parte_1
e 4 bis del convenuto, nominando quale CTU la dott.ssa Esperita la consulenza Persona_1
tecnica, la causa perveniva all'udienza del 26-03-2024 ove le parti chiedevano l'ammissione delle istanze di prova orale formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in atti. Con ordinanza pronunciata in data 15-04-2024 a scioglimento della riserva, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 22-11-2024 per tale incombente. A tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo, alla scadenza, la causa per la decisione.
2. La domanda proposta dall'attore non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. In primo luogo, parte convenuta ha contestato che, nel caso di specie e, in particolare, con riferimento all'attività svolta da a favore del sig. si possa richiamare la CP_1 Parte_1
giurisprudenza relativa all'attività del commercialista poiché il convenuto è società in accomandita semplice che non svolge l'attività riservata al commercialista e che ha prestato a favore dell'attore pagina 4 di 12 prestazioni di natura contabile.
La doglianza del convenuto non coglie nel segno, atteso che la giurisprudenza richiamata dall'attore è fondata sulla responsabilità del professionista per come disciplinata dagli artt. 2236 e 1176, secondo comma, c.c.
È fuor di dubbio che il convenuto possa essere qualificato come “professionista” inteso quale prestatore d'opera intellettuale, considerato che ha svolto a favore dell'attore attività basata sulla conoscenza, con competenze specifiche in campo contabile;
inoltre, la circostanza che tale attività sia stata svolta in forma societaria non è di ostacolo al riconoscimento del contenuto professionale della prestazione resa.
Sul punto si richiama un recente arresto della Suprema Corte (Cass. n. 39028/2021), secondo il quale nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, primo comma, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
va da sé, quindi, che all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Sulla base di tale principio, l'attività di assistenza contabile svolta in forma societaria non esclude la qualifica di prestazione intellettuale, tanto più nel caso di specie ove si è in presenza di una società di persone
(società in accomandita semplice) e non di capitali.
Ciò posto, va premesso che le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell'esercizio delle proprie attività tipiche sono generalmente ricondotte entro la categoria delle obbligazioni “di mezzi”: il professionista, con l'assunzione dell'incarico, si impegna infatti a svolgere, a favore del proprio cliente, una prestazione di consulenza ed assistenza avente un particolare contenuto tecnico e professionale, senza peraltro assumere, solitamente, vincoli specifici circa il preciso esito di tali attività (cfr. Cass. n. 16846/2005; n. 23918/2006; n. 583/2005).
Per tale ragione l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata.
L'inadempimento del professionista, nella specie del consulente contabile, è, in particolare, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma c.c.
pagina 5 di 12 Va, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
Incombe, invece, al professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente esigibili.
Da siffatto inquadramento normativo discende uno specifico regime per quanto concerne l'onere della prova in giudizio, in quanto, nell'ipotesi ordinaria di responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a dare prova del fatto storico da cui è sorta l'obbligazione, dell'entità del danno e del nesso di causalità tra il danno subito e l'inadempimento, mentre nel caso della responsabilità professionale grave sul creditore anche l'onere di provare, oltre agli elementi prima menzionati, anche la negligenza del debitore.
Il professionista, invece, dovrà dare prova di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, potendo, inoltre, contestare la richiesta del cliente provando la sussistenza delle particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c., che non gli hanno consentito - malgrado la scrupolosa attenzione - di adempiere in modo perfetto la propria obbligazione.
Tanto premesso, deve ritenersi che, nella specie, la responsabilità professionale di parte convenuta non sia sussistente, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
2.2. Oggetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore è la condotta asseritamente inadempiente posta in essere dal convenuto, che avrebbe chiesto la cancellazione della ditta individuale NO IG dal Registro delle Imprese, senza aver informato il cliente e in forza di una delega falsa.
Nel caso di specie, quindi, non è controversa l'attività di assistenza fiscale e contabile svolta da CP_1
a favore dell'attore sino al 31-12-2019, bensì lo svolgimento di uno specifico incarico che
[...]
sarebbe stato conferito dal sig. al sig. , collaboratore esterno della Parte_1 Parte_2
convenuta, per la seguente finalità (doc. n. 4 di parte convenuta):
pagina 6 di 12 Parte attrice sostiene di non aver mai delegato il sig. per procedere alla cessazione Parte_2
dell'attività, né di aver mai sottoscritto la relativa procura speciale.
A fronte di tale contestazione e del disconoscimento della sottoscrizione apposta ai doc. n. 4 e n. 4bis prodotti dal convenuto e correttamente effettuata dall'attore (si richiama sul punto l'ordinanza del
11-07-2023), nonché della conseguente istanza di verificazione formulata da che CP_1
intendeva avvalersi dei documenti disconosciuti, il Giudice disponeva consulenza tecnica grafologica, all'esito della quale la nominata CTU dott.ssa concludeva che le sottoscrizioni Persona_1
sui doc. n. 4 e 4bis non erano state apposte dal sig. Parte_1
Nel dettaglio, la CTU ha rilevato che le differenze riscontrate sono di natura macroscopica, numerose e sostanziali e non possono essere considerate variazioni naturali del grafismo del sig. Parte_1
piuttosto “frutto di una imitazione a mano libera”. Pertanto, “il giudizio finale di non autografia delle firme può essere espressa senza riserve” (pagg. 44-45 della perizia).
Ciò posto, il Giudicante ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto di una valutazione di tutti i dati emergenti dalla documentazione in atti, fondata sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure ed esposta in modo chiaro.
In particolare, dall'esame della perizia e delle risposte ai quesiti posti dal Giudice, deve rilevarsi come il CTU sia riuscito a individuare elementi certi anche dall'esame del documento in copia, tali da far ritenere la non riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano dell'attore.
L'esito della consulenza dà, quindi, atto dell'assenza di uno specifico incarico conferito per iscritto dall'attore per la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese.
Ciò posto, le conclusioni raggiunte dal consulente circa la non riferibilità della grafia apposta sui doc.
n. 4 e 4bis al sig. vanno valutate anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti Parte_1
allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 29242/2017; 2579/2009; n. 8881/2005, n. 9631/2004).
Inoltre, si rammenta che la perizia grafica non costituisce una prova, ma solo un mero indizio. Ciò significa che il giudice non è vincolato a prestare fede alle risultanze della perizia svolta dal grafologo incaricato. In particolare, la prova dell'autenticità o della falsità di un atto può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia, la quale non costringe il giudice a conformarsi alle conclusioni cui è addivenuto il tecnico all'interno del proprio elaborato (cfr. Cass. n. 30553/2021).
Nel caso di specie, le risultanze della perizia, adeguatamente e logicamente motivata, sono condivise dal Giudicante e rappresentano un punto fermo della questione.
Ciò premesso, occorre ora verificare se e come la cancellazione dell'impresa abbia causalmente inciso pagina 7 di 12 sul contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data 26-03-2019 e, quindi, abbia prodotto i danni lamentati dall'attore.
Dalla documentazione in atti, emerge che con pec del 17-07-2018 la Camera di Commercio comunicava al sig. – all'indirizzo risultante dalla visura camerale Parte_1 Email_1
e non contestato dall'attore – che la pratica era stata evasa, allegando copia della visura aggiornata dalla quale si evinceva che l'impresa individuale era stata cancellata in pari data.
Il sig. era, quindi, a conoscenza e, quantomeno, era in condizione di conoscere Parte_1
dell'avvenuta cancellazione della ditta al momento della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda del 26-03-2019 con Exytus s.r.l.
Ciò si desume anche dal tenore del contratto con Exytus s.r.l., nel quale la parte locatrice è il sig. personalmente e non quale titolare dell'omonima impresa individuale, come, invece, era Parte_1
accaduto ed indicato nel precedente contratto con del 17-05-2018 e come è Controparte_2
accaduto nel secondo contratto sottoscritto in data 05-08-2019 con Exytus s.r.l.
Inoltre, un altro elemento che depone a favore della conoscenza o quanto meno della conoscibilità da parte del sig. dell'avvenuta cancellazione è rappresentato dalle diverse dichiarazioni Parte_1
effettuate dall'attore in ordine al pagamento dell'imposta di registro nel contratto con Controparte_2
e nel contratto con Exytus s.r.l.: nel primo, all'art. 15.6, si dà atto che l'atto è soggetto all'imposta
[...]
di registro al 3% sui canoni indicati perché il sig. “è titolare solamente dell'impresa in Parte_1
oggetto e concedendola in affitto perde lo status di soggetto passivi iva”, mentre nel secondo, all'art. 15, si precisa che “Trattandosi di affitto di azienda per la quale il locatore non riveste la qualifica di imprenditore, il presente atto è soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3% (tre per cento) che, in sede di registrazione del presente atto, viene pagata sul canone fissato per il primo anno”. Nel primo caso, il sig. si è qualificato come titolare d'impresa, mentre nel secondo lo ha Parte_1
escluso.
Infine, nel secondo contratto di affitto d'azienda sottoscritto con Exytus s.r.l. in data 05-08-2019 riappare (art. 15) la dichiarazione relativa al pagamento dell'imposta di registro nei medesimi termini antecedenti la cancellazione della ditta individuale (“Trattandosi di affitto di azienda a seguito del quale il locatore perde la qualifica di imprenditore, il presente atto è soggetto all'imposta di registro con aliquota del 3%”), ritornando la qualifica di imprenditore.
Da quanto sopra esposto, emerge la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono a favore della conoscenza da parte dell'attore dell'avvenuta cancellazione della ditta dal Registro delle pagina 8 di 12 Imprese.
Ciò posto, parte attrice lamenta la responsabilità del convenuto, oltre che per la già esaminata assenza di delega per l'incombente in questione, anche per omessa informazione circa le conseguenze della cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese.
La doglianza non coglie nel segno.
Se, come prospetta l'attore e come è emerso dall'istruttoria, il sig. non ha mai conferito al Parte_1
sig. alcun incarico per la cancellazione dal Registro delle Imprese e, comunque, non Parte_2
ne sarebbe mai stato informato, da ciò consegue che l'attore non poteva pretendere alcuna informazione circa le conseguenze di un atto che non ha mai né voluto, né richiesto e del quale ha dichiarato di essere all'oscuro.
Nessuna informazione poteva, quindi, essere richiesta al convenuto – di cui il sig. Parte_2
era collaboratore esterno, come riferito dal – proprio perchè, secondo la prospettazione CP_1
attorea, nessun incarico di cancellazione era stato conferito al convenuto.
Invero, dal corredo probatorio in atti, emerge, con una certa probabilità, che il sig. abbia Parte_1
verbalmente incaricato la convenuta di procedere alla cancellazione della ditta individuale dal
Registro delle Imprese – diversamente opinando, non v'era ragione alcuna perché la convenuta prendesse tale iniziativa - e che la convenuta vi abbia provveduto per il tramite del collaboratore
, anche se la delega non è stata sottoscritta dal sig. in persona. Parte_2 Parte_1
Pertanto, non può essere attribuita al convenuto la responsabilità per la reiscrizione nel Registro delle
Imprese, per il rilascio di nuova autorizzazione comunale e per la risoluzione anticipata del contratto di affitto d'azienda con Exytus del 26-03-2019, difettando un nesso di causalità tra la condotta ascritta al convenuto e i danni lamentati dall'attore.
Peraltro, con riferimento all'autorizzazione comunale, con raccomandata a.r. del 29-04-2019, il
Comune di Milano (doc. n. 4 di parte attrice) comunicava al sig. e all'affittuaria Exytus Parte_1
s.r.l. il rigetto dell'istanza di subingresso di quest'ultima nell'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e per l'occupazione di suolo pubblico in p.zza Argentina/via Stradivari per una duplice ragione: l'omessa reintestazione dell'autorizzazione all'attore stesso dopo la disdetta del contratto di affitto da parte di e la cessazione dell'impresa. Controparte_2
Quindi, eventualmente e in linea teorica, solo una delle due condizioni mancanti avrebbe potuto essere addebitata all'avvenuta cancellazione.
Alla stregua dei rilievi che precedono, nessuna responsabilità può, quindi, essere imputata al pagina 9 di 12 convenuto per la cancellazione della ditta individuale dell'attore dal Registro delle Imprese e per i danni conseguentemente lamentati da quest'ultimo.
La domanda risarcitoria formulata dall'attore deve, quindi, essere respinta.
2.3. Da ultimo, parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di due fatture di due fatture relative all'attività svolta da a favore dell'attore nel 2018 e nel 2019. CP_1
Parte attrice ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza del credito e, comunque, per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c.
La domanda del convenuto merita accoglimento.
Brevemente in diritto, va rammentato che la prescrizione presuntiva eccepita dall'attore è istituto che si giustifica nell'ambito di determinati rapporti professionali e d'opera intellettuale, in cui si presume il pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del compenso ed opera solo quando non sia contestato il credito ed il debitore non abbia ammesso di non aver pagato. In tal caso, l'unico onere che grava sul debitore è quello di dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, spettando invece al creditore, che voglia vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non è stato soddisfatto. Tale prova è soggetta a rigorose limitazioni essendo previsto che essa, salvo ammissione di non pagamento da parte del debitore, possa essere data esclusivamente a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito (art. 2960 c.c., cfr. Cass. n. 1435/2021).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare che tale forma di prescrizione si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come accade per la prescrizione ordinaria), bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Di conseguenza, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. Civ. n.
23751/2018).
Più esattamente, la situazione di incompatibilità che deriva in caso di ammissione (che può avvenire anche in modo implicito) della mancata estinzione integrale dell'obbligazione si verifica allorché il debitore contesti l'esistenza o anche solo l'entità del credito, onde per cui la prescrizione presuntiva non può essere fatta valere da chi sostenga, ad esempio, di avere pagato una somma inferiore a quella domandata (v. Cass. Civ., n. 1195/2007, n. 7527/2012).
Tanto chiarito, applicando i suesposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che il sig. ha Parte_1
pagina 10 di 12 contestato l'esistenza del credito, allegando di aver regolarmente pagato tutta l'attività svolta da sino al 31-12-2019 e di non aver pagato unicamente l'importo di euro 99,50 in ragione CP_1
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata nei confronti del convenuto, il quale, secondo le prospettazioni dell'attore, avrebbe preteso un compenso non giustificato a causa della negligenza e dell'inadempimento dello stesso nell'esecuzione dell'incarico.
Sulla base di tali rilievi, dunque, dev'essere senz'altro rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo l'attore adottato una difesa chiaramente incompatibile con l'ammissione implicita di avere estinto per intero il credito vantato da costituente il presupposto per l'operatività della CP_1
presunzione di legge.
Sulla base di tali considerazioni, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte dell'attore in ordine all'avvenuta regolare corresponsione della somma dovuta per i titoli azionati, si deve concludere nel senso della condanna dello stesso al pagamento a favore della convenuta della somma di euro 1.563,50 di cui alle due fatture n. 398/2018 e 11/2019. Peraltro, tali fatture riguardano attività di elaborazione contabile non oggetto di contestazione nel presente giudizio, mentre il pagamento dell'importo di euro 99,50 per la nuova iscrizione della ditta individuale in Camera di
Commercio è dovuta, non essendo alla convenuta imputabile alcuna negligenza professionale per le ragioni già esposte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte attrice nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condanna il sig. Pt_1
al pagamento in favore di della somma di euro 1.563,50, oltre interessi legali dalla
[...] CP_1
domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
pagina 11 di 12 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato per domanda riconvenzionale;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Milano, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 12 di 12