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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito della camera di consiglio del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3256/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Gravina di Catania, via Cimarosa, n. 10, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Dalila Alati, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv.
Alessandra Vetri, tutti per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del Per_1
22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto.
Resistente
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
Convenuta contumace
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 27.3.2024, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1
di giudice del lavoro, e ha proposto opposizione al ruolo e avverso la cartella di pagamento n.
59320170004244822000 relativa all'anno 2017 presuntivamente notificata il 18/10/2017 per un totale di € 27.812,63.
1 A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, la decadenza dal potere impositivo e ha dedotto la nullità della notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi bonari, nonché l'insussistenza del credito contributivo.
Quindi, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «in via preliminare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 59320170004244822000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano insussistenti perché' non dovute in quanto pensionato e non titolare di alcuna attività professionale nonché' essere prescritte e inesatte nel loro ammontare nel merito, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria,
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, la nullità e/o inefficacia di tutti gli atti impugnati – per gli ulteriori motivi argomentati in atti- nonché la decadenza del potere in capo ai resistenti di esigerne il pagamento a causa della mancata iscrizione a ruolo nei termini, per l'effetto disporre
l'annullamento della cartella n. 59320170004244822000.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
CP_ Con memoria depositata il 28.6.2024, si è costituito l' spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso introduttivo.
Svoltasi l'udienza di discussione dell'8.7.2024 e del 26.11.2024, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti di CP_3
CP_ L' nelle note sostitutive dell'udienza del 26.11.2024 ha rappresentato che, all'esito del riesame in autotutela della posizione assicurativa del ricorrente iscritto nella Gestione autonomi, era stata annullata l'imposizione contributiva per i periodi oggetto del ricorso e l'AVA
CP_ 59320170004244822000 era stato oggetto di annullamento totale. L' ha quindi chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere. CP_ CP_ Parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese legali sulla base del principio della soccombenza.
La causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 9.6.2025 e, per mancata comparizione delle parti all'udienza del 16.6.2025.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va in primo luogo dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente evocata in giudizio, CP_3
non si è costituita.
2 3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il ruolo e la cartella di pagamento n. 59320170004244822000.
La controversia può essere decisa sulla base della questione più liquida della sopravvenuta cessazione
CP_ della materia del contendere, in quanto l' ha provveduto all'annullamento della cartella di pagamento opposta in autotutela e parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere (v. provvedimento di sgravio in atti).
4. Alla luce di quanto sopra osservato, non vi è dubbio che la parte ricorrente abbia ottenuto il risultato utile che mirava a raggiungere attraverso la proposizione della domanda giudiziale.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
(Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento della resistente, che ha provveduto a disporre lo sgravio della cartella di pagamento opposta, ha assunto carattere definitivo e irretrattabile, sicché non sopravvive senz'altro l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito.
5. Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per compensare per metà le spese di lite, stante il pronto riconoscimento dell'Ente resistente. La restante metà segue la soccombenza
3 virtuale e deve essere posta a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti con rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_3
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 3.290,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Dalila Alati, dichiaratasi antistataria;
compensa la restante metà;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_3
Così deciso in Catania, il 16.6.2025
La giudice
Federica Porcelli
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