Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/04/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03126/2025REG.PROV.COLL.
N. 02132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2022, proposto da Costruzioni Armando Camerlo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Calascibetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PL S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 41/2022 del 17 gennaio 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli
Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'.avv. Calascibetta.
Udito in collegamento da remoto l’avv. Saracco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento del 21 gennaio 2021 con cui il Comune di Rivoli, in provincia di Verona, ha chiesto alla società Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e alle altre proponenti (Primula Soc. Coop. E Tre torri Soc. Coop.) partecipanti ad un Piano di edilizia convenzionata deliberato dal consiglio comunale nel 2009, il pagamento della somma di euro 466.571,07, di cui € 385.281,65, corrispondenti al ribasso d’asta del 20% offerto dall’aggiudicatario, ed €. 93.776,00, a titolo di penale contrattuale per ritardo nell’esecuzione dei lavori.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) con riferimento al capo della sentenza in cui, in accoglimento dell’eccezione di giurisdizione spiegata dalla parte interveniente iussu iudicis, il T.A.R. Piemonte ha dichiarato il ricorso inammissibile: violazione e falsa applicazione art. 28, comma 2, C.P.A., violazione art. 32, comma 2, C.P.A., violazione art. 34, comma, 1 C.P.A., violazione art. 7 C.P.A; error in iudicando per travisamento dei fatti e dei documenti depositati; illogicità e contraddittorietà manifesta;
b) con riferimento al capo della sentenza che ha dichiarato infondato il ricorso di primo grado in relazione alla illegittimità della pretesa del Comune di Rivoli di ottenere il pagamento del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario: violazione del’art.12 delle Preleggi; violazione canoni ermeneutici di interpretazione del contratto ( art. 1362 e ss. in particolare art.1364 c.c.); errata applicazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e violazione ed errata applicazione dei principi generali inerenti la realizzazione di interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Omessa pronuncia – violazione art. 112 Cod. proc. civ.
c) sulla condanna alle spese di lite - illogicità ed ingiustizia manifesta.
2. Si è costituito in giudizio il comune di Rivoli, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. Conviene innanzitutto ricostruire le premesse di fatto della presente controversia che ha inizio con la stipulazione di una convenzione edilizia, intervenuta il 12 marzo 2010, tra il Comune di Rivoli e le società Costruzioni Armando Camerlo s.r.l., La Primula soc. coop. per azioni e Tre Torri Società Cooperativa Edilizia per azioni, per la realizzazione di un piano esecutivo convenzionato (PEC) di iniziativa privata - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 15.12.2009.
All’esito della procedura negoziata attivata dai soggetti proponenti, la società PL s.r.l. si aggiudicava l’appalto per la realizzazione dei lavori, il cui costo andava – in base alla regolamentazione pattuita tra il comune e i proponenti il piano- scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al PEC, con un ribasso offerto del 20% sull’importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di €. 1.563.203,31.
Con la determina dirigenziale n. 1041 del 20 settembre del 2013, il Comune di Rivoli, alla luce della procedura negoziata, rideterminava il valore economico (ossia il costo) delle opere a scomputo - originariamente quantificato in via presuntiva in € 1.952.000,00 – riducendolo a € 1.563.203,31, per effetto del ribasso d’asta, con una conseguente economia di € 388.796,69 che avrebbe dovuto essere messa a disposizione dell’Amministrazione comunale.
Nel frattempo, il 13 febbraio del 2014, i proponenti stipulavano con la società PL s.r.l., risultata aggiudicataria, il contratto di appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
A seguito del collaudo, con provvedimento del 21 gennaio 2021, il Comune di Rivoli richiedeva alla Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e alle altre proponenti (Primula Soc. Coop. E Tre torri Soc. Coop.) il pagamento della somma di euro 466.571,07, di cui € 385.281,65, corrispondenti al ribasso d’asta del 20% offerto dall’aggiudicatario, ed €. 93.776,00, a titolo di penale contrattuale per ritardo nell’esecuzione dei lavori.
L’odierna appellante, ritenendolo per più versi viziato, impugnava il predetto provvedimento, unitamente alla deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 15 maggio 2009, deducendo l’illegittimità della richiesta di pagamento della penale contrattuale per ritardo nell’esecuzione dei lavori, nonché del versamento della somma per ribasso del 20% corrispondente ad € 385.281,65.
Sotto il primo profilo, la parte appellante, oltre a contestare la propria responsabilità per il ritardo, attribuita piuttosto alla lentezza dell’aggiudicatario nell’eseguire i lavori, eccepiva che comunque il comune, essendo terzo rispetto al rapporto, non avrebbe potuto azionare le penali per il ritardo previste nel contratto intercorso tra i proponenti e l’impresa aggiudicataria.
Sotto il secondo profilo, l’esponente contestava l’esistenza e, comunque, la legittimità di una clausola che consentiva di trasferire al comune il risparmio di spesa ottenuto dai proponenti, all’esito della gara.
Dopo la costituzione in giudizio di quest’ultimo, in ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 124 del 18 marzo 2022, la società appellante ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della società PL s.r.l. .
Costituitasi in giudizio, l’interventore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla pretesa all’applicazione nei propri confronti della penale da ritardo.
Come anticipato, Il TAR, con la sentenza n. 41, pubblicata il 17 gennaio 2022, ha respinto il ricorso per una parte, dichiarandolo inammissibile per un’altra parte in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario.
4. In diritto, in via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, opposta dalla parte appellata, che, con la memoria del 25 febbraio del 2025, ha rappresentato che, essendo stati approvati, con la determina dirigenziale n.608/2023, sia la relazione, che il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione, la società appellante non otterrebbe alcuna utilità in caso di annullamento del provvedimento impugnato in questa sede.
4.1. L’eccezione è infondata innanzitutto perché la citata determina n.608 è atto conseguenziale a quest’ultimo, dunque, laddove venisse accolto il gravame, con conseguente invalidazione del provvedimento qui impugnato, verrebbe a cadere anche la suddetta determina.
4.2. In ogni caso la parte appellante ha gravato, con autonomo ricorso, il provvedimento sopravvenuto, il che dimostra in re ipsa attualità e permanenza del suo interesse a ricorrere con riguardo al presente gravame.
5. Venendo al merito, il primo motivo d’appello censura la pronuncia di parziale difetto di giurisdizione emessa dal primo giudice che ha ritenuto che la questione della penale, in quanto attenente alla fase esecutiva del contratto, andasse devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Eccezione che, come detto, è stata opposta dalla PL s.r.l. società aggiudicataria, interventore iussu iudicis , nel processo di primo grado.
La doglianza in esame sostiene, al contrario, che quel motivo di ricorso non poneva in discussione l’ an della pretesa, petitum che, in tesi, avrebbe radicato la giurisdizione del giudice civile. Piuttosto – precisa - l’allora ricorrente aveva solo rappresentato che, essendo il comune estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra parte appellante e società PL s.r.l., il provvedimento con cui era stata reclamata la penale, era affetto da eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei presupposti.
Da ciò conseguirebbe uno scorretto esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione, con la configurabilità di una correlata posizione di interesse legittimo e giurisdizione del giudice amministrativo.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Nell’applicare le penali addebitandole alla parte appellante, il comune di Rivoli ha azionato la previsione di cui all’art.9 del capitolato speciale di appalto, regolamentazione contrattuale nota ed opponibile alla medesima quale proponente il PEC, e dunque appaltatrice dell’opera pubblica. Detta previsione contempla, per l’appunto, le penali a carico del proponente, nel caso di ritardo nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, da scomputare sui relativi oneri.
Stando così le cose, alcun dubbio residua sul fatto che la pretesa reclamata appartenesse alla fase di esecuzione del contratto, e fosse, come tale, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto involgente diritti soggettivi, discendenti dal rapporto giuridico paritetico sorto tra le parti, a valle dell’aggiudicazione.
Il ridetto articolo 9 conteneva infatti una regolazione destinata ad operare una volta conclusa la fase pubblicistica della fattispecie ed era inteso a regolare le conseguenze, tutt’affatto civilistiche per così dire, del ritardo ascrivibile al proponente appaltatore, che, al momento dell’esecuzione degli incombenti contrattuali, non avesse rispettato i termini per la consegna.
Che l’affidamento dei lavori sia intervenuto all’esito di una selezione indetta dallo stesso appaltatore, in qualità di sub-committente, che a sua volta portò all’instaurazione di un rapporto contrattuale autonomo tra quest’ultimo ed il sub-appaltatore, cioè la PL s.r.l. – rapporto, rispetto al quale, secondo l’appellante, il comune sarebbe estraneo – non rappresenta, di per sé, una circostanza idonea ad attrarre la vicenda in questione, né all’ambito della giurisdizione esclusiva, né tanto meno a quella generale di legittimità del giudice amministrativo.
Ai fini del riparto di giurisdizione, infatti, occorre individuare il petitum sostanziale della domanda formulata dalla parte, il quale si basa su ( rectius: contesta) circostanze – ossia il ritardo nella realizzazione dei lavori e la conseguente pena contrattuale – giuridicamente e storicamente riferibili ad una fase, ossia quella esecutiva, in cui non esistono interessi legittimi, ma, stante l’eguaglianza delle parti contrattuali, solo diritti soggettivi, con conseguente attrazione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice civile.
5.1.2. A definitiva conferma del fatto che la giurisdizione appartenga a quest’ultimo, milita l’ulteriore constatazione che la stessa denunciata estraneità del comune all’accordo intercorso tra le società PL e i proponenti, quali sub-committenti, è eccezione che si fonda esclusivamente sull’art.1372 del c.c., ossia su di una norma che, per statuto logico, prima ancora che giuridico, presuppone la pariteticità delle posizioni delle parti contrattuali.
Il che, per l’appunto, valida l’osservazione secondo cui venivano in gioco, in questo frangente, esclusivamente situazioni soggettive con consistenza di diritti.
5.1.3. Né la sola presenza di un provvedimento amministrativo che abbia inciso su questi ultimi – come sembra voler sostenere la doglianza in esame – potrebbe mutare la suddetta configurazione.
Infatti, nella parte in cui ritiene di computare le penali nel quantum dovuto dai proponenti, lungi dal configurarsi quale provvedimento costitutivo, l’atto impugnato ha un valore meramente ricognitivo avente ad oggetto l’essersi verificata la circostanza prevista dalla clausola dell’accordo che contemplava, per l’appunto, in caso di ritardo nella consegna dei lavori, la detta sanzione contrattuale.
Il che dequota definitivamente il motivo in esame.
6. Il secondo motivo di appello contesta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Rivoli ad ottenere il pagamento di una somma di denaro, corrispondente al ribasso d’asta, pari al 20% offerto in sede di gara dall’aggiudicatario e quindi ottenuto dal proponente e quindi di non calcolare quest’ultima quale credito da opporre in compensazione a quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione.
La parte appellante sostiene che in nessuna sua parte la convenzione per l’edilizia prevedeva siffatto onere aggiuntivo a carico dei proponenti e che il richiamo contenuto nella Delibera di Giunta comunale n.178 del 2009 alle “ procedure individuate per la scelta del contraente”, non avrebbe dovuto essere riferito anche alla previsione che attribuiva al comune committente il ribasso d’asta che la parte appellante fosse riuscita ad ottenere dall’aggiudicatario.
La doglianza aggiunge che sarebbe ingiusto, oltre che illogico ed antieconomico, consentire all’amministrazione di giovarsi di un ribasso ottenuto dai proponenti, quali sub-appaltatori, all’esito di una gara bandita e gestita esclusivamente da questi ultimi, che ne hanno altresì sostenuto i relativi costi.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. La Convenzione edilizia stipulata dalle parti il 12 marzo del 2010, dopo aver previsto all’art.4 che i proponenti si facevano carico degli interventi di urbanizzazione, e che i costi da loro sostenuti andavano a scomputo degli oneri di urbanizzazione, all’art.11 autorizzava questi ultimi, che accettavano, a selezionare l’impresa che avrebbe eseguito i lavori mediante procedura negoziata, “sulla base delle procedure dettate dalla delibera di giunta n.178 del 15 maggio del 2009.”
Poiché il punto 8) di quest’ultima delibera prevede espressamente che l’Amministrazione Comunale, con propria determinazione dirigenziale “prenderà atto delle risultanze della procedura negoziata e darà atto che l’importo conseguente all’eventuale ribasso verrà versato all’amministrazione Comunale dai titolari dei permessi di costruire o della Denuncia di Inizio attività”, è evidente che la destinazione del ribasso d’asta a beneficio delle casse pubbliche rappresentava un effetto negoziale pattuito dalle parti e liberamente accettato dai proponenti, previsto espressamente dal testo dell’accordo con una precisazione che non consente diverse interpretazioni, essendo chiara ed eloquente.
Dunque la pretesa, rivendicata ex post , di non riconoscere il relativo beneficio al comune è in evidente contrasto con la regola contrattuale testualmente espressa.
6.1.2. Peraltro, in coerenza con la suddetta previsione, il comune, sin dalla determina dirigenziale n.1041/2013, dopo aver constatato che, all’esito dell’affidamento dei lavori, si era ottenuta un’economia di euro 388.796,69, aveva già comunicato ai proponenti (fra i quali la parte appellante che, in quel caso, non aveva sollevato obiezioni) che intendeva riservarsi di valutare le modalità di utilizzo della somma, così lasciando intendere che essa avrebbe dovuto essere decurtata dai costi delle opere di urbanizzazione.
Dunque, in sede di collaudo, con la nota n.3732 del 2021, il comune si è limitato ad attuare una previsione convenzionale, procedendo al ricalcolo degli importi dovuti dalla società appellante, quale proponente, ossia ad esercitare una facoltà contrattuale che era nota alla parte, che era stata altresì edotta del fatto che il comune intendeva valersene.
In altre parole, lungi dal configurarsi come determinazione “a sorpresa”, l’atto impugnato è stato preceduto da una sequenza di atti provvedimentali, tutti correttamente finalizzati ad attuare gli accordi negoziali intercorsi fra le parti, il cui contenuto era ben noto alla parte appellante.
6.2. Tanto meno è sostenibile l’interpretazione restrittiva proposta da quest’ultima, a lume della quale, nel rinviare alle procedure previste dalla delibera giuntale n. 178 del 2009, detta pattuizione intendeva riferirsi, in realtà, alle sole modalità procedurali della gara, stricto sensu intese, senza includere anche la previsione che l’eventuale ribasso ottenuto dal sub-appaltatore all’esito della evidenza pubblica sarebbe andato a beneficio del comune, e non di quest’ultimo.
6.2.1. La suddetta interpretazione non è sostenibile prima di tutto perché, in tal caso, quel rinvio sarebbe stato superfluo, essendo le procedure di evidenza pubblica già normate dalla legge, che, all’epoca dei fatti, era il d. lgs. n.163 del 2006, per di più con norme imperative, dunque non vi sarebbe stato bisogno di richiamare la fonte di secondo grado che a sua volta evidentemente non faceva altro che richiamarsi, per quella parte, al codice degli appalti pubblici.
Necessariamente, pertanto, quel rinvio si riferiva all’intera procedura prevista per l’aggiudicazione, anche nella parte in cui prevedeva che, del ribasso ottenuto in sede di gara, si sarebbe giovata l’amministrazione committente.
6.2.2. In secondo luogo l’interpretazione proposta è comunque, in diritto, fallace, perché nel sintagma “procedure dettate” ( rectius: procedure negoziate di evidenza pubblica), dovendosi intendere il senso comune fatto proprio delle parole utilizzate, certamente rientra anche la fase nella quale la stazione appaltante indice la gara prevedendo il ribasso, così come quella successiva nella quale, partecipando alla gara, l’offerente propone il ribasso ed ottiene l’aggiudicazione. Ossia, a tutto concedere, se anche ci si riferisse in senso stretto alle procedure di gara, con quella locuzione, non si vede perché escludere, tra esse, anche la procedura di aggiudicazione, compreso il ribasso ottenuto in quella sede e, soprattutto, lo scomputo, espressamente previsto dalla delibera, che, in base ad esso, si sarebbe dovuto operare del credito spettante in compensazione ai proponenti.
6.2.3. Detto in altri termini, non vi era ragione per non attribuire, a quella dizione, portata assorbente ed onnicomprensiva dell’integrale richiamo, in parte qua , della delibera giuntale n. 178 del 2009.
Una diversa interpretazione, infatti, avrebbe creato un’inammissibile incertezza sulla portata del rinvio contenuto nell’art.11 della Convenzione, il cui ambito applicativo sarebbe divenuto ambiguo e foriero di inevitabili controversie.
6.2.4. In terzo luogo, e comunque, l’interpretazione prospettata dall’amministrazione appellata è la più corretta da un punto di vista sistematico, viceversa è distonica rispetto alla ratio della disposizione, la lettura proposta dalla doglianza in esame.
Infatti il suddetto articolo 11 imponeva l’obbligo a carico del proponente di ricorrere alla gara per individuare l’esecutore dei lavori, oltre che per rispettare i principi generali, anche unionali, dettati in materia di lavori pubblici, anche al fine, implicito in ogni procedura di evidenza pubblica, di consentire al committente principale pubblica amministrazione – e cioè, nel caso di specie, al comune di Rivoli – di ottenere l’esecuzione delle opere di urbanizzazione al miglior prezzo reperibile sul mercato. Valore che corrisponde a quello ottenuto, all’esito di una gara pubblica, col metodo del ribasso sul prezzo a base d’asta.
In altre parole era inevitabile che il ribasso d’asta ottenuto dal sub-committente dovesse ridondare a vantaggio della pubblica amministrazione, e non del proponente, come sarebbe avvenuto, invece, se la cifra ad esso corrispondente non fosse stata decurtata dai costi da lui sostenuti per le opere di urbanizzazione, e quindi fosse stata scomputata dai corrispondenti oneri, dovuti quale licenziatario del permesso di costruire.
Infatti, in questo modo si sarebbe consentito a costui, in danno dell’interesse erariale, di risparmiare (se non di lucrare) sugli oneri di urbanizzazione dovuti, quale corrispettivo delle concessioni edilizie ottenute, sfruttando il ribasso ottenuto, a seguito di una gara pubblica, ribasso che invece, come appena chiarito, perseguiva l’evidente fine (pubblico) di far ottenere un risparmio di spesa al comune. Così creando una deviazione della finalità della gara pubblica, imposta ai proponenti per ottenere un risparmio di spesa a tutela dell’erario, e non a loro vantaggio.
6.2.5. Dunque, la suddetta regola, oltre ad essere stata resa conoscibile alla parte appellante e da costei accettata, il che già basterebbe a renderla opponibile, era anche coerente con la ratio sottesa all’accordo con cui le parti avevano previsto, a titolo di datio in solutum che una parte del contributo di urbanizzazione dovuto dal proponente, sarebbe stata corrisposta mediante la realizzazione diretta delle opere.
Infatti, lo scambio di aliud pro alio , avente ad oggetto un debito di natura pubblicistica, ha senso e può avvenire a condizione che la somma detratta corrisponda al costo effettivamente sostenuto dal concessionario per la realizzazione dei lavori, derivandone, altrimenti, un’indebita locupletazione di costui in danno del pubblico erario, come dimostra la semplice constatazione che, se l’amministrazione avesse affidato direttamente i lavori all’aggiudicataria, gestendo direttamente la gara, avrebbe ottenuto il medesimo risparmio di spesa.
7. Il terzo motivo d’ appello contesta al primo giudice di aver applicato il principio di soccombenza processuale nei rapporti di lite tra la parte appellante e la PL s.r.l. malgrado quest’ultima fosse intervenuta in giudizio a seguito di intervento iussu iudicis .
7.1. Il motivo, prima ancora di essere infondato, è inammissibile in ragione dell’elevato tasso di discrezionalità che caratterizza il potere del primo giudice in merito al riparto delle spese processuali Infatti, per giurisprudenza costante, “nel processo amministrativo la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa : la regolazione delle spese costituisce, infatti, esercizio di potere discrezionale del Giudice nel quadro di quanto prescritto dagli artt. 91 ss. c.p.c. - non censurabile in sede di impugnazione, se non in presenza di evidenti abnormità - e la compensazione delle medesime è da ritenersi evento eccezionale” . Cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 23/10/2020, n.6407.
Il che significa che, non essendo abnorme, detta decisione non è sindacabile in questa sede.
7.2. La doglianza è anche infondata, dal momento che le modalità con le quali una parte é evocata in giudizio, se sia a seguito di iniziativa di parte o su ordine del giudice, non incidono sul primo comma dell’art.91 del c.p.c. che impone, senza ulteriori specificazioni, che la parte processuale soccombente venga condannata al rimborso delle spese di lite. Circostanza che per l’appunto si è verificata nel caso di specie.
8. Questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le ragioni della controversia giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO