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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12380 /2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato all'udienza celebrata all'esito dello scambio di note di cui all'art. 127 ter cpc , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12380 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. DEL NOCE Parte_1
GAETANO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. FUMO CP_1
NICOLA come da procura in atti resistente
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/10/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione opposizione avverso“ 1)comunicazione di debito n. per la somma PartitaIVA_1 complessiva di €8.240,89 con cui veniva contestato un asserito mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale annualità 2017- 2018 ; 2) comunicazione di debito 200126822446K4202405 per la somma complessiva di € 21.528,46 con cui veniva contestato un asserito mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale annualità 2017 relativi all'azienda 26822446 FN dovuti in virtù dei redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Ha dedotto che tale pretesa creditoria appariva priva di fondamento in quanto la ricorrente era titolare di ditta individuale con partita iva ed aveva sempre regolarmente versato i contributi dovuti, per gli anni di riferimento 2017- 2018, entro minimale, in quanto la ditta individuale non produceva alcun reddito. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità degli atti impugnati nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui ala memoria.
Lette le note di trattazione cartolare ritualmente depositate, la causa veniva.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di essere titolare di ditta individuale ed aveva sempre regolarmente versato i contributi dovuti, per gli anni di riferimento 2017- 2018, entro il minimale, in quanto la ditta individuale non produceva alcun reddito.(vedi allegate dichiarazioni dei redditi)
Gli addebiti emessi dall' riferiti ai contributi anno 2017 e 2018 eccedenti il minimale sono CP_1 stati determinati non considerando esclusivamente il reddito della ricorrente derivante dalla ditta individuale iscritta alla gestione artigiani /commercianti, ma facendo riferimento al reddito personale in qualità di proprietaria di immobili nonché al reddito da partecipazione derivante dalla società “ CTP PETROLI SRL” con P.IVA in qualità di socio amministratore. P.IVA_2 Come riferito dalla Suprema Corte vanno esclusi i redditi non considerati di impresa quali i redditi di capitale, che non devono essere assoggettati a contribuzione per l'eccedenza del minimale della gestione artigiani/ commercianti.(Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, n.805). CP_ Sul punto invero l' non ha preso posizione in riferimento alle precise contestazioni avanzate nel ricorso introduttivo sulla debenza dei contributi eccedenti il minimale.
Il ricorso va pertanto accolto e gli avvisi impugnati annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui alla comunicazione di debito n. 200126822446K4202404 e alla comunicazione di debito n. n. 200126822446K4202405, CP_ b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.738 oltre iva e cpa come per legge con distrazione .
Aversa, 04/06/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato all'udienza celebrata all'esito dello scambio di note di cui all'art. 127 ter cpc , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12380 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. DEL NOCE Parte_1
GAETANO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. FUMO CP_1
NICOLA come da procura in atti resistente
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/10/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione opposizione avverso“ 1)comunicazione di debito n. per la somma PartitaIVA_1 complessiva di €8.240,89 con cui veniva contestato un asserito mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale annualità 2017- 2018 ; 2) comunicazione di debito 200126822446K4202405 per la somma complessiva di € 21.528,46 con cui veniva contestato un asserito mancato versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale annualità 2017 relativi all'azienda 26822446 FN dovuti in virtù dei redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Ha dedotto che tale pretesa creditoria appariva priva di fondamento in quanto la ricorrente era titolare di ditta individuale con partita iva ed aveva sempre regolarmente versato i contributi dovuti, per gli anni di riferimento 2017- 2018, entro minimale, in quanto la ditta individuale non produceva alcun reddito. Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità degli atti impugnati nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui ala memoria.
Lette le note di trattazione cartolare ritualmente depositate, la causa veniva.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di essere titolare di ditta individuale ed aveva sempre regolarmente versato i contributi dovuti, per gli anni di riferimento 2017- 2018, entro il minimale, in quanto la ditta individuale non produceva alcun reddito.(vedi allegate dichiarazioni dei redditi)
Gli addebiti emessi dall' riferiti ai contributi anno 2017 e 2018 eccedenti il minimale sono CP_1 stati determinati non considerando esclusivamente il reddito della ricorrente derivante dalla ditta individuale iscritta alla gestione artigiani /commercianti, ma facendo riferimento al reddito personale in qualità di proprietaria di immobili nonché al reddito da partecipazione derivante dalla società “ CTP PETROLI SRL” con P.IVA in qualità di socio amministratore. P.IVA_2 Come riferito dalla Suprema Corte vanno esclusi i redditi non considerati di impresa quali i redditi di capitale, che non devono essere assoggettati a contribuzione per l'eccedenza del minimale della gestione artigiani/ commercianti.(Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, n.805). CP_ Sul punto invero l' non ha preso posizione in riferimento alle precise contestazioni avanzate nel ricorso introduttivo sulla debenza dei contributi eccedenti il minimale.
Il ricorso va pertanto accolto e gli avvisi impugnati annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui alla comunicazione di debito n. 200126822446K4202404 e alla comunicazione di debito n. n. 200126822446K4202405, CP_ b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.738 oltre iva e cpa come per legge con distrazione .
Aversa, 04/06/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)