TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/08/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente estensore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n N. R.G. 3863/2024 promosso da
, (C.F. ), con l'Avv. FRANCO SARA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Salerno, Via Luigi Guercio n.197; nei confronti di
, (C.F. ), con l'Avv. FERRARI FABRIZIO e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Paullo, via Milano, n. 185;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ - Disporre a carico di , l'assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della Sig.ra nella complessiva ed omnicomprensiva somma Parte_1
mensile di €. 900,00 (Euro Novecento/00) dal giorno della domanda, oltre rivalutazione ISTAT, come per legge, da pagarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
- Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, con note congiunte depositate in data
13/05/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle conclusioni congiunte così come sopra riportate.
Visto il ricorso ex art. 473 bis n. 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione;
rilevato che le parti con note depositate in data 13/05/2025 hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di separazione n.372/23 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 08/03/2023, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento della IG.ra ; Pt_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni così come sopra riportate.
Il Collegio, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti, condivide le condizioni stabile non trovando esse ostacolo nella legge.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Pavia in data 8/03/2023 n.
372/23 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il219/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente estensore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n N. R.G. 3863/2024 promosso da
, (C.F. ), con l'Avv. FRANCO SARA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Salerno, Via Luigi Guercio n.197; nei confronti di
, (C.F. ), con l'Avv. FERRARI FABRIZIO e con domicilio Controparte_1 C.F._2
eletto presso il suo studio in Paullo, via Milano, n. 185;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ - Disporre a carico di , l'assegno di mantenimento in favore Controparte_1
della Sig.ra nella complessiva ed omnicomprensiva somma Parte_1
mensile di €. 900,00 (Euro Novecento/00) dal giorno della domanda, oltre rivalutazione ISTAT, come per legge, da pagarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
- Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, con note congiunte depositate in data
13/05/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione alle conclusioni congiunte così come sopra riportate.
Visto il ricorso ex art. 473 bis n. 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione;
rilevato che le parti con note depositate in data 13/05/2025 hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di separazione n.372/23 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 08/03/2023, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento della IG.ra ; Pt_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni così come sopra riportate.
Il Collegio, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti, condivide le condizioni stabile non trovando esse ostacolo nella legge.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Pavia in data 8/03/2023 n.
372/23 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il219/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 2 di 2