Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 luglio 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 aprile 2025 |
Commentari • 7
- 1. Interpello del 02/01/2025 n. 1 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie ImpreseAgenzia delle Entrate · 2 gennaio 2025
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 1/2025 OGGETTO: Non imponibilità IVA - Nave da diporto - Lavori di refitting - Cambio d'uso da privato a commerciale - Dichiarazione di alto mare Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Alfa S.r.l. (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") rappresenta di essere di recente costituzione e di avere quale oggetto sociale l'attività di locazione e noleggio di navi adibite al trasporto di persone. La Società riferisce altresì: 1. di aver acquistato una nave da diporto a motore, battente bandiera italiana e iscritta al Registro delle …
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Giurisprudenza • 20
- 1. Corte d'Appello Messina, sentenza 17/02/2025, n. 123Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati: Dott.ssa B. Catarsini Presidente Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel. Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 11 febbraio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia n. 313/2024 r.g. vertente tra: Controparte_1 in persona del suo amministratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Sorbello e dall'Avv. ND Processo……..……….………… APPELLANTE CONTRO _2 , nato a [...] il 2\91981, rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro …Leggi di più...
- art. 4 D.Lgs. n. 23/2015·
- nullità licenziamento·
- mancata contestazione disciplinare·
- art. 18 Legge n. 300/1970·
- art. 7 Legge n. 300/1970·
- giusta causa·
- ritorsione licenziamento·
- tutela reintegratoria·
- tutela indennitaria·
- licenziamento disciplinare
Versioni del testo
- Capo I : Norme generali
- Art. 1. Applicazione della legge
Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.
Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza della navigazione il comandante della nave straniera puo' esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformita' degli accordi medesimi.
La documentazione di cui al comma precedente e' considerata sufficiente, salvo che l'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorita' marittima adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al quale appartiene la nave. - Art. 2. Organi competenti
All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari.
((Per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti all'autorita' consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione)) .