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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA-R.G. n.9677 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Persona_1
4 Persona_2
5 Controparte_3
6 CP_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 08,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Castellone in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Castellone fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 16,00
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 9677/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 9677 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Persona_1
4 Persona_2
5 Controparte_3
6 CP_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 17.05.2024
1. nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF n° Controparte_1
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile;
nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF n° Controparte_1
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile, e , nato a [...], (SP), Brasile, il 17.01.1983, (C.F. CPF n° CP_6
) residente in [...], 108, Ed. Gran Cayman, Apto 905, C.F._2
Blumenau, (SC), Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
2. , nata a [...], Giappone, il 11.01.2009, (C.F. CPF n° Controparte_2
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._3
Brasile;
3. , nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° ) Persona_1 C.F._4 residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile;
, nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° ) Persona_1 C.F._4 residente in [...], 944, Centro, Naviral, Mato Grosso Do Sul, Brasile e
[...]
, nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il 02.07.1982, (C.F. CPF n° CP_7
) residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile nella qualità C.F._5 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
4 , nato a [...], (SC), Brasile, il 25.07.2021, (C.F. CPF n° Persona_2
) residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile; C.F._6
5. nata a [...], (SC), Brasile, il 16.11.1989 (C.F. CPF n° Controparte_3
) residente in [...]238, n. 154, Apto 501, Città Itapema, (SC), Brasile;
C.F._7
6. nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il 05.10.1995 (C.F. CPF n° CP_4
) residente in [...], 120, Erechim (RS) Brasile; C.F._8
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di:
, nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF n° Controparte_1
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile; , nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF Controparte_1
n° ) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile, e , nato a [...], (SP), Brasile, il 17.01.1983, (C.F. CPF n° CP_8
) residente in [...], 108, Ed. Gran Cayman, Apto 905, C.F._2
Dott. Giovanni Calasso 3
Blumenau, (SC), Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...], Giappone, il 11.01.2009, (C.F. CPF n° Controparte_2
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._3
Brasile; , nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° Persona_1
) residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile;
C.F._4 Per_1
nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° ) residente in
[...] C.F._4
Rua Fortaleza, 944, Centro, Naviral, Mato Grosso Do Sul, Brasile e , Controparte_7 nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il 02.07.1982, (C.F. CPF n° ) C.F._5 residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...], Persona_2
(SC), Brasile, il 25.07.2021, (C.F. CPF n° ) residente in [...], 944, C.F._6
Centro, Naviral, (MT) Brasile;
nata a [...], (SC), Brasile, il Controparte_3
16.11.1989 (C.F. CPF n° ) residente in [...]238, n. 154, Apto 501, Città C.F._7
Itapema, (SC), Brasile;
nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il CP_4
05.10.1995 (C.F. CPF n° ) residente in [...], 120, Erechim (RS) C.F._8
Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato a [...], (BL), il Persona_3
26.11.1897 figlio di e che, in data 03.02.1923, contraeva matrimonio Per_4 Persona_5 con (doc. 5). Persona_6
-lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
-dal matrimonio tra nasceva, in data 21.10.1925, che, in data Persona_3 Persona_7 16.02.1946 contraeva matrimonio con , dalla cui unione nascevano: CP_9
• in data 22.12.1952, che, in data 30.05.1978, contraeva Parte_2 matrimonio con dalla cui unione nasceva: Persona_8
➢ in data 28.11.1980, odierna ricorrente che, Controparte_1 in data 23.02.2010, contraeva matrimonio con , dalla cui unione CP_8 nasceva
✓ in data 11.01.2009, , odierna ricorrente e Controparte_2 cittadina italiana in quanto nata da madre italiana successivamente divorziava e, in data Controparte_1
12.06.2023, contraeva matrimonio con Controparte_10
• in data 16.03.1956, che ,in data 14.01.1983, contraeva Persona_9 matrimonio con , dalla cui unione nasceva: Persona_10
➢ in data 22.11.1986, , odierna ricorrente. Dall' unione tra Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 4
e nasceva,: Persona_1 Controparte_7
✓ in data 25.07.2021, , odierno ricorrente. Persona_2
• in data 28.06.1962, che, in data 21.12.1984, contraeva Persona_11 matrimonio con dalla cui unione nascevano: Parte_3
➢ in data 16.11.1989, odierna ricorrente Controparte_3
➢ in data 05.10.1995, odierno ricorrente CP_4
-avevano presentato, le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II. Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione della pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...], Persona_3
(BL), il 26.11.1897
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Rileva altresì questo Tribunale che:
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza
Dott. Giovanni Calasso 5
italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario
(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008);
Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata.
Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_11
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura).
Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore.
Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_5 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912). Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_5 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata
Dott. Giovanni Calasso 6
dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_5 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_5 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano.
A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_5 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_5 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona.
A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_5 veritieri e assodati
Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Parte_4 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014). In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Parte_4
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere acc ando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 7
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
16,00
Venezia, 02.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA-R.G. n.9677 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Persona_1
4 Persona_2
5 Controparte_3
6 CP_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 08,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Castellone in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Castellone fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 16,00
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 9677/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 9677 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Persona_1
4 Persona_2
5 Controparte_3
6 CP_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 17.05.2024
1. nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF n° Controparte_1
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile;
nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF n° Controparte_1
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile, e , nato a [...], (SP), Brasile, il 17.01.1983, (C.F. CPF n° CP_6
) residente in [...], 108, Ed. Gran Cayman, Apto 905, C.F._2
Blumenau, (SC), Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
2. , nata a [...], Giappone, il 11.01.2009, (C.F. CPF n° Controparte_2
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._3
Brasile;
3. , nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° ) Persona_1 C.F._4 residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile;
, nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° ) Persona_1 C.F._4 residente in [...], 944, Centro, Naviral, Mato Grosso Do Sul, Brasile e
[...]
, nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il 02.07.1982, (C.F. CPF n° CP_7
) residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile nella qualità C.F._5 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
4 , nato a [...], (SC), Brasile, il 25.07.2021, (C.F. CPF n° Persona_2
) residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile; C.F._6
5. nata a [...], (SC), Brasile, il 16.11.1989 (C.F. CPF n° Controparte_3
) residente in [...]238, n. 154, Apto 501, Città Itapema, (SC), Brasile;
C.F._7
6. nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il 05.10.1995 (C.F. CPF n° CP_4
) residente in [...], 120, Erechim (RS) Brasile; C.F._8
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di:
, nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF n° Controparte_1
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile; , nata a [...], (MT), Brasile, il 28.11.1980 (C.F. CPF Controparte_1
n° ) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._1
Brasile, e , nato a [...], (SP), Brasile, il 17.01.1983, (C.F. CPF n° CP_8
) residente in [...], 108, Ed. Gran Cayman, Apto 905, C.F._2
Dott. Giovanni Calasso 3
Blumenau, (SC), Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...], Giappone, il 11.01.2009, (C.F. CPF n° Controparte_2
) residente in [...], 843, Centro, Chapecò, (SC), C.F._3
Brasile; , nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° Persona_1
) residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile;
C.F._4 Per_1
nata a [...], (MT), Brasile, il 22.11.1986 (C.F. CPF n° ) residente in
[...] C.F._4
Rua Fortaleza, 944, Centro, Naviral, Mato Grosso Do Sul, Brasile e , Controparte_7 nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il 02.07.1982, (C.F. CPF n° ) C.F._5 residente in [...], 944, Centro, Naviral, (MT) Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...], Persona_2
(SC), Brasile, il 25.07.2021, (C.F. CPF n° ) residente in [...], 944, C.F._6
Centro, Naviral, (MT) Brasile;
nata a [...], (SC), Brasile, il Controparte_3
16.11.1989 (C.F. CPF n° ) residente in [...]238, n. 154, Apto 501, Città C.F._7
Itapema, (SC), Brasile;
nato a [...], (Rio Grande Do Sul), Brasile, il CP_4
05.10.1995 (C.F. CPF n° ) residente in [...], 120, Erechim (RS) C.F._8
Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. , nato a [...], (BL), il Persona_3
26.11.1897 figlio di e che, in data 03.02.1923, contraeva matrimonio Per_4 Persona_5 con (doc. 5). Persona_6
-lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
-dal matrimonio tra nasceva, in data 21.10.1925, che, in data Persona_3 Persona_7 16.02.1946 contraeva matrimonio con , dalla cui unione nascevano: CP_9
• in data 22.12.1952, che, in data 30.05.1978, contraeva Parte_2 matrimonio con dalla cui unione nasceva: Persona_8
➢ in data 28.11.1980, odierna ricorrente che, Controparte_1 in data 23.02.2010, contraeva matrimonio con , dalla cui unione CP_8 nasceva
✓ in data 11.01.2009, , odierna ricorrente e Controparte_2 cittadina italiana in quanto nata da madre italiana successivamente divorziava e, in data Controparte_1
12.06.2023, contraeva matrimonio con Controparte_10
• in data 16.03.1956, che ,in data 14.01.1983, contraeva Persona_9 matrimonio con , dalla cui unione nasceva: Persona_10
➢ in data 22.11.1986, , odierna ricorrente. Dall' unione tra Persona_1
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e nasceva,: Persona_1 Controparte_7
✓ in data 25.07.2021, , odierno ricorrente. Persona_2
• in data 28.06.1962, che, in data 21.12.1984, contraeva Persona_11 matrimonio con dalla cui unione nascevano: Parte_3
➢ in data 16.11.1989, odierna ricorrente Controparte_3
➢ in data 05.10.1995, odierno ricorrente CP_4
-avevano presentato, le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II. Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione della pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...], Persona_3
(BL), il 26.11.1897
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Rileva altresì questo Tribunale che:
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza
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italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario
(Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008);
Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata.
Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
▪ ; CP_11
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura).
Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore.
Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_5 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912). Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_5 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata
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dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_5 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_5 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano.
A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_5 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_5 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona.
A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_5 veritieri e assodati
Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Parte_4 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014). In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al Parte_4
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere acc ando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5
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conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
16,00
Venezia, 02.01.2025.
IL GOP
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