Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11586/2024 R.G. promossa da:
MR. Parte_1
ATTORE contro
TRoparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
in persona del rappresentante legale p.t. sig. conveniva in
[...] Parte_1
giudizio la allegando, ai fini che qui rilevano: TRoparte_1 che in data 13 novembre 2013 il sig. stipulava con la Parte_1 [...]
divenuta (da oggi per brevità “il Concessionario”) il TRoparte_2 TRoparte_1
contratto n. 762- Zona Rice GE-1674 per la concessione in comodato di apparecchi
Videoterminali ex art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S ed il contratto Zona Rice 1674 “Prot.
1218” per il servizio di comodato e connessione degli apparecchi di gioco ex art. 110 comma, 6
1
(docc.1-2); che in data 26 novembre 2013 parte attrice stipulava con la convenuta un altro contratto denominato “contratto di gestione” (doc. 3) avente ad oggetto diversi “Giochi Pubblici” - di cui la era divenuta titolare in concessione - ed in particolare “scommesse sportive a quota CP_1 fissa su eventi sportivi e non, diversi dalle corse di cavalli;
scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
scommesse ippiche, a quota fissa, a riferimento e totalizzatore;
concorsi a pronostici ippici e sportivi;
giochi di ippica nazionale ed internazionale;
scommesse su eventi simulati”. (doc. 3); che in relazione a tutti i contratti la convenuta si impegnava ad intervenire con attività manutentiva in caso di guasti alla connessione e a garantire il collegamento con il totalizzatore nazionale, ossia il collegamento alla relativa rete telematica che consente di eseguire e registrare le scommesse effettuate oltre che permettere il pagamento dell'eventuale vincita;
che in data 25 febbraio 2014 le parti sottoscrivevano un'integrazione al contratto di gestione, prevedendo espressamente che “Il Concessionario, in deroga parziale a quanto indicato nell'art.
4.2. del contratto di Gestione si impegna al pagamento delle utenze e del canone di locazione”
(doc. 4); che in data 20 giugno 2022 il sig. contattava il call center della convenuta per Pt_1
comunicare l'intenzione di godere di un periodo di ferie dal 21/06/2022 al 15/07/2022 e, una volta ottenuto il preliminare benestare telefonico, trasmetteva sul portale della la CP_1 richiesta formale di sospensione dell'attività, mediante un ticket identificato con il codice
“CAS-3659033-G9Q9C2”; che successivamente il Concessionario comunicava che il periodo di ferie richiesto non era stato accordato e che, dunque, la sala scommesse doveva essere riaperta tempestivamente;
che conseguentemente in data 23 giugno 2022 il sig. provvedeva a riaprire ma Pt_1 rilevava che la connessione al totalizzatore nazionale risultava bloccata (doc. 5); che, dunque, il sig. provvedeva a inoltrare sul portale la comunicazione Pt_1 CP_1
dell'impossibilità di procedere ai pagamenti e dette comunicazioni assumevano la forma di
2 ticket identificati con i seguenti codici: “3688507-TOL2C5” del 27/06/2022; “3690714-S9Q5F9” del 28/06/2022 e “3690879-Y5T3W8” del 28/06/2022; che parte attrice contattava un referente per la ossia il sig. indicando CP_1 Persona_1 che tale situazione le procurava grave danno, poiché nessuno poneva in essere giocate nel timore di non ottenere la somma dovuta (docc. 6-7-8); che in data 7 luglio 2022 la inviava una comunicazione a mezzo pec con la quale CP_1
rifiutava il pagamento della fattura emessa dal sig. per il rimborso del canone di Pt_1
locazione della sala scommesse per il mese in corso, come previsto dall'integrazione al
“contratto di gestione” (docc. 9-10); che in data 21 settembre 2022 la disponeva il blocco della connessione telematica di tutti CP_1
gli Apparecchi di gioco;
che immediatamente il sig. comunicava la nuova Pt_1 problematica tecnica richiedendo un intervento manutentivo ma che il Concessionario non vi provvedeva (docc. 12-13); che la era altresì inadempiente all'obbligo assunto di rimborsare le utenze e i canoni di CP_1 locazione della stessa sala scommesse;
che in particolare, tale inadempimento - nonostante l'attore aveva regolarmente inviato le relative fatture e posta la compensazione ex art. 1243 c.c., avvenuta in relazione alle precedenti fatture relative al periodo luglio- novembre 2022 - decorreva dal mese di dicembre
2022 e persisteva fino alla data di efficacia del recesso;
che in data 7 giugno 2023 la comunicava il recesso per quanto riguardava i contratti CP_1
relativi agli Apparecchi di gioco di cui agli art. 110 comma 6 lettera b) e lettera a) del mentre la risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. per il “TRatto di Parte_3
Gestione” (docc. 17-19-19); che, il Concessionario specificava che in relazione al primo contratto il recesso era dovuto a causa del mancato raggiungimento e mantenimento di “un Net Win medio giornaliero calcolato su un periodo di due mesi solari ai sensi dell'art. 9 del contratto in oggetto” e che lo stesso avrebbe avuto effetto a decorrere da 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvenuto il
07/06/2023, in ragione del necessario preavviso contrattuale (doc. 17); che in relazione al secondo contratto veniva comunicato che “gli Apparecchi di Gioco installati non generano un imponibile commisurato alla media di mercato secondo le valutazioni dello stesso”
3 (doc. 18), e che in merito al terzo contratto “a seguito di un controllo effettuato dallo scrivente
Concessionario è emerso che l'attività del Vostro punto di vendita non abbia sviluppato su base semestrale una raccolta di giochi pubblici pari ad almeno 1.000.000 (Euro un milione)” (doc. 19); che, conseguentemente, parte attrice comunicava, a propria volta, la risoluzione di ciascun contratto per grave inadempimento ex art. 1453-1455 c.c. (docc. 20; 21; 22); che il mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali indicati dalla quale motivo di CP_1
recesso o risoluzione erano dovuti al mancato ripristino, a decorrere dal 21/09/2022 da parte della stessa della connessione degli Apparecchi di gioco e dei Giochi pubblici alle CP_1
rispettive reti telematiche (cfr. docc.1-2- 3); che la condotta della convenuta provocava l'azzeramento degli incassi per il sig. Pt_1 pertanto lo stesso era stato costretto a licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo (doc. 24); che in merito alla quantificazione del danno patito era necessario fare riferimento ai corrispettivi dovuti all'attrice per i giochi de quibus registrati nel medesimo periodo nell'anno precedente e che poteva essere quantificato in via del tutto presuntiva nella somma di € 44.389,68; che ulteriore inadempimento contrattuale della era costituito dal mancato CP_1
pagamento delle utenze e del canone di locazione della sala scommesse, così come espressamente pattuito con deroga parziale, e che, dunque, il concessionario non provvedeva al pagamento delle fatture nn. 13-01-02-03 e n. 4 per un totale complessivo di € 7.367,60, oltre interessi di mora (cfr. docc. da 29 a 33).
Con il predetto atto di citazione la Parte_2 Parte_1 chiedeva: in via principale, accertarsi l'inadempimento della TRoparte_1
all'obbligazione di garantire la connessione degli Apparecchi di Gioco di alla rete telematica e totalizzatore nazionale, dichiararsi i recessi operati da illegittimi e la non operatività CP_1
della clausola risolutiva espressa, condannare la convenuta al pagamento di una somma risarcitoria a titolo di mancato guadagno, da determinarsi in via equitativa, in ogni caso, dichiararsi l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione ed utenze della sala scommesse e condannarsi la stessa al pagamento della somma di € 7.367,60 o in quella maggiore e/o minore determinata dal Giudice;
in via subordinata dichiararsi la risoluzione dei contratti conclusi tra le parti;
infine, in via
4 istruttoria chiedersi ex art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione dei ticket “CAS-3659033- C.F._1
del 20/06/2022; “3688507-TOL2C5”del 27/06/2022; “3690714-S9Q5F9”del 28/06/2022 e
“3690879-Y5T3W8”del 28/06/2022 e disporsi Consulenza Tecnica contabile circa l'entità del mancato guadagno.
La si costituiva tempestivamente in giudizio contestando integralmente TRoparte_1
quanto dedotto, precisando: che parte convenuta, in forza della convenzione stipulata con TR
, era obbligata a versare le imposte anche se l'esercente non le versava a che, CP_1
dunque, interrompeva i rapporti con parte attrice poiché aveva sempre realizzato risultati inferiori rispetto a quelli richiesti;
che, infatti, tutti i contratti oggetto del giudizio prevedevano sia la risoluzione, nel caso in cui l'imponibile non era commisurato alla media di mercato, sia la facoltà di azionare la clausola risolutiva espressa, nell'ipotesi di inadempimento rispetto alle obbligazioni economiche, sia la facoltà di recesso, ove non venisse mantenuto un netwin giornaliero calcolato secondo quanto previsto nel contratto (cfr. art. 10, lett. m) del doc. 2; art. 16 del doc. 3 ed art. 9.1, lett. b) e lett. e) del doc. 4); che
[...] già nel 2021 si era resa inadempiente nei pagamenti, saldati tardivamente a Parte_2
seguito di solleciti - e che nel 2022 il numero degli insoluti diveniva esorbitante (docc. 5-6); che la compensazione effettuata da parte attrice risultava errata in quanto le somme trattenute erano dell'erario e non sussistevano i presupposti per poterla operare;
che detta situazione era di rilevante problematicità e che sussistevano le condizioni per le quali era contemplata la sospensione della raccolta del gioco nel mese di settembre 2022 ed il blocco dei rimborsi del canone e delle utenze ex art. 1460 c.c.; che, dunque, interrompeva CP_1
legittimamente il rapporto con parte attrice;
pertanto la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avverse, accertarsi gli inadempimenti di parte attrice e dichiararsi la risoluzione dei contratti per responsabilità della stessa.
In data 2 luglio 2024 il Giudice, letti gli atti introduttivi, visti i documenti, svolte le verifiche preliminari confermava la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. avvertendo le parti che i termini per le memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. decorrevano a ritroso da tale udienza.
In data 31 luglio 2024 parte attrice depositava memoria integrativa, ex art. 171ter c.p.c. n. 1, nella quale precisava: che non produceva in merito ai mancati pagamenti alcuna CP_1
intimazione o sollecito;
che la stessa riconosceva che tutte le somme dovute erano state
5 pagate, anche se con ritardo di qualche giorno a causa della crisi pandemica;
che, in ogni caso, gli avvenuti pagamenti erano dimostrati dagli estratti conto bancari (docc. 34- 35); che già nel
2021 la si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento del canone di CP_1 locazione e delle utenze sicché parte attrice operava una parziale compensazione che CP_1
non contestava (doc. 36); che in merito alla sospensione del servizio telematico, per i periodi di giugno 2022 e luglio/settembre 2022, non si trattava di un problema tecnico, ma di problema disorganizzativo di imputabile alla stessa;
che il sig. segnalava tale CP_1 Pt_1
circostanza esprimendo anche le proprie lamentele sul periodo troppo breve di riposo concesso, invitando a fornire la connessione (docc. nn. 6-7-8-10-11-12); che, infatti, CP_1 Pt_2
– a seguito del diniego di circa il periodo di ferie - restava chiuso al pubblico
[...] CP_1
solo due giorni e non due settimane;
che parte attrice nel settembre 2022 operava una compensazione parziale tra le somme dovute dalla stessa a - per il solo periodo contabile CP_1
dal 14/09/2022 al 21/09/2022- e le somme dovute da quest'ultima all'attrice per i canoni di locazione ed utenze della sala scommessa - per i soli mesi di luglio ed agosto - per un importo complessivo pari ad € 1.815; che, dunque, le due somme poste in compensazione possedevano i requisiti ex art. 1243 c.c. e che non era rilevante il fatto che le somme erano sottoposte a tassazione.
In data 31 luglio 2024 depositava memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c. TRoparte_1
riportandosi integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta e precisando: che aveva deciso del tutto arbitrariamente di non versare le Parte_2
somme richieste da relative ai contratti di gioco, ritenendo di poterle compensare con CP_1
propri crediti riguardanti le somme dovute in base alla locazione ed alle forniture delle utenze;
che parte attrice tratteneva le somme incassate in virtù dei suddetti contratti (che per la gran parte non erano di ma dell'erario), compensandoli con propri crediti estranei CP_1 all'attività di raccolta del gioco;
che, dunque, la compensazione era illegittima e che il mancato versamento delle somme costituiva un'ipotesi di inadempimento tale da giustificare l'interruzione del rapporto. depositava memoria ex art. 171 ter n. 2, allegando che parte convenuta Parte_2
non aveva specificatamente contestato, ex art. 115 c. c.p.c., le circostanze indicate nei precedenti atti difensivi e riportate nella suddetta memoria, sicché dovevano intendersi
6 provate (cfr. pag.
2-3 e 4 memoria n. 2); insisteva, dunque, nella disposizione di una consulenza tecnica contabile e nell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e infine formulava richiesta di interrogatorio formale e prova testi.
Parte convenuta, invece, replicava indicando che non rispondeva dei malfunzionamenti CP_1
della rete ma solo dei propri apparati, dovendo garantire la connessione degli apparecchi alla TR sola rete telematica di;
che le somme raccolte - avendo esclusiva natura pubblica- appartenevano alla pubblica amministrazione concedente per cui il mancato versamento delle somme raccolte comportava la commissione del reato di peculato;
che l'inadempimento di controparte non era dovuto al periodo pandemico ma al suo agire con mala fede considerando che era tutto a carico di (locazione, utenze, apparecchi e relativa CP_1
manutenzione); che il debito dell'attrice verso per cui si operava una compensazione CP_1 non autorizzata, era di € 11.431,79 e non di € 1.815,00; che in ogni caso i contratti prevedevano espressamente la facoltà di sospensione della rete in caso di mancati pagamenti e quella di risoluzione e recesso contrattuale, nell'ipotesi di mancato raggiungimento di soglie di perfomance (doc. 9); che parte attrice era sempre stata al di sotto di tali soglie, come si evinceva dai rendiconti contabili dal 2015 al 2022 (doc. 10) e che pertanto chiedeva disporsi
C.T.U. per la verifica degli incassi;
che Mr. compensava il credito per i ristorni delle Pt_2
bollette e delle locazioni con le somme dovute per il gioco ma - trattandosi di due rapporti distinti e di una compensazione propria - Mr. avrebbe dovuto prima accertare Pt_2 giudizialmente il proprio credito.
Entrambe le parti depositavano anche la memoria ex art. 171 ter n. 3, con la quale CP_1
precisava: che la CTU richiesta da non poteva essere accolta in quanto Parte_2 finalizzata ad accertare un presunto danno che la stessa attrice aveva causato e che i capitoli di prova formulati risultavano generici.
replicava, indicando: che, in merito ai ritardi nei pagamenti, erano stati al Parte_2
limite di qualche giorno e che li aveva sempre tollerati non avendo infatti mai contestato CP_1
alcunché (docc. 34-35); che la somma complessiva di € 11.431,79 dovuta dall'attrice alla convenuta era relativa all'ottobre 2021 e che in tale occasione l'attrice compensava il proprio credito, pari ad € 2.764,36, inviando un bonifico a con la differenza, ossia € 8.667,43 (doc. CP_1
36); che la convenuta eccepiva tardivamente il mancato raggiungimento delle soglie di
7 imponibile e/o raccolta dal 2015 al 2022; che tale eccezione era inammissibile, non essendo stata dedotta tempestivamente né in comparsa di costituzione né nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.; che il contratto di Gestione era stato risolto da sulla base della clausola CP_1 risolutiva espressa di cui all'art. 9, la quale prevedeva la possibilità di risoluzione contrattuale qualora, su base semestrale, non venisse raggiunto dal gestore una raccolta di giocate pari ad
€ 1.000.000,00 e che, dunque, erano del tutto irrilevanti i risultati ottenuti dall'attrice nei semestri antecedenti a quello in cui era stata azionata detta clausola da (cfr. doc. 3); che il CP_1
contratto di cui al doc. 1, prevedeva ai sensi dell'art. 16 la possibilità di recesso per il concessionario qualora il gestore non mantenesse un net win medio giornaliero calcolato su un periodo di due mesi solari ma che, anche in tale caso, erano del tutto indifferenti i risultati economici ottenuti dall'attrice prima del bimestre antecedente quello di esercizio di tale clausola da parte di che, infine, il contratto di cui al doc. 2, prevedeva ai sensi dell'art. 16 CP_1
lett. m) la facoltà di risolvere il contratto da parte della convenuta qualora non fosse stato raggiunto dal gestore un imponibile commisurato alla media di mercato, pertanto anche qui erano irrilevanti i risultati ottenuti negli anni passati dall'attrice, oltre al fatto che aveva CP_1
agito unilateralmente, non facendo partecipare alle valutazioni preliminari di cui alla predetta clausola risolutiva espressa;
che parte attrice non aveva tenuto alcun comportamento integrante il reato di peculato in quanto lo stesso non si verificava in caso di mancato pagamento del PREU quale imposta, ma con l'indebita appropriazione dell'intero incasso prelevato dagli apparecchi di cui una (maggior) parte era destinata al pagamento del PREU;
che nel caso di specie parte attrice si era limitata a trattenere esclusivamente l'ulteriore somma di € 1.815,00, versando la restante parte pari ad € 2.994,47 che - come emergeva dal rendiconto contabile n. 1473 - era sufficiente a coprire il PREU e il canone ADM (cfr. doc. 10 parte convenuta); che allo stesso modo la compensazione operata rientrava nell'ipotesi della compensazione legale, la quale non necessitava di alcuna previa pronuncia giudiziale e che anche suddetta eccezione era inammissibile non essendo mai stata dedotta prima;
che comunque i crediti reciprocamente compensati non erano afferenti rapporti diversi, bensì un unico rapporto contrattuale in quanto l'obbligazione per di rimborsare all'attrice i CP_1
canoni e le utenze della sala scommesse era contenuta nell'integrazione al contratto di gestione (docc.
3-4 di parte attrice); che nelle somme dovute a oggetto di parziale CP_1
8 compensazione nel settembre 2022, erano compresi anche i proventi scaturiti dalle giocate sugli apparecchi relativi a tale contratto;
insisteva, dunque, nelle istanze istruttorie formulate con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. e nelle conclusioni così come formulate in atto di citazione.
All'udienza del 10 ottobre 2024 i procuratori delle parti si riportavano alle memorie e contestavano le avverse deduzioni;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava i termini per la precisazione delle conclusioni, delle relative comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 23 dicembre 2024 parte convenuta precisava le proprie conclusioni riportandosi a quanto chiesto nei precedenti atti;
parte attrice insisteva nell'ammissione di una Consulenza
Tecnica contabile, nell'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi di cui alla memoria 171 ter cpc n. 2 e nell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Successivamente depositava comparsa conclusionale con la quale Parte_2
precisava: che il mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali indicati dalla quale CP_1 motivo di risoluzione era dovuto proprio al mancato ripristino, a decorrere dal 21/09/2022, da parte di quest'ultima della connessione dei Giochi pubblici alla relativa rete telematica;
che da ciò derivava l'inapplicabilità dell'art. 1456 e che per tale ragione non sussisteva, a carico dell'odierna attrice, alcun inadempimento imputabile, infine insisteva nell'accoglimento delle conclusioni indicate nelle note precedenti (cfr. precisazioni delle conclusioni del 27.12.2024). con comparsa conclusionale indicava che parte attrice, nelle sue memorie ex TRoparte_1
art. 171 ter c.p.c., aveva riconosciuto i propri inadempimenti;
che la sospensione del servizio nel mese di giugno 2022 non era riconducibile a un comportamento di ma era stata CP_1 causata da un problema tecnico estraneo alla sua sfera di controllo, mentre la sospensione del servizio nel mese di settembre 2022 era stata eseguita volontariamente, ma in modo del tutto legittimo, in risposta ai plurimi e protratti inadempimenti della parte attrice;
che la stessa aveva chiesto quale risarcimento una somma corrispondente a quella incassata in periodi analoghi, senza fornire alcuna prova atta a determinare il mancato guadagno;
che, dunque, non vi era alcun obbligo da parte di di corrispondere un risarcimento, né di rimborsare CP_1
canoni di locazione e utenze, infine insisteva nel rigetto delle domande avverse e nelle proprie conclusioni.
9 All'udienza del 27 febbraio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Emerge documentalmente che e Parte_2 [...] hanno stipulato: CP_1
- in data 13/11/2013 un contratto riguardante gli AWP (doc. n. 2);
- in data 13/11/2013 un contratto riguardante le VLT (doc. n. 3);
- in data 26/11/2013 un contratto per il betting (doc. n. 4).
Tali contratti prevedono, tra gli altri, l'obbligo di versamento delle somme raccolte da parte degli esercenti e la possibilità per di sospendere l'attività o risolvere il contratto in caso CP_1 di inadempimento.
In data 25/02/2014 le parti sottoscrivevano un'integrazione al contratto prevedendo espressamente “Il Concessionario, in deroga parziale a quanto indicato nell'art.
4.2. del contratto di
Gestione si impegna al pagamento delle utenze e del canone di locazione” (cfr. doc. 4 attrice).
Nel corso del 2021 ha iniziato a non pagare alle scadenze accumulando Parte_2 degli insoluti (cfr. doc. n. 5 convenuta), mentre nel 2022 tutti i RID relativi ai pagamenti non sono andati a buon fine (cfr. doc. n. 6 convenuta).
10 Nel mese di settembre 2022 l'attrice ha deciso unilateralmente di compensare le somme da versare a con quelle relative ai canoni locativi e alle utenze. CP_1
Mr. ha promosso il presente procedimento lamentando che avrebbe Parte_2 CP_1 volontariamente disposto il blocco delle connessioni telematiche nel mese di giugno 2022, le avrebbe poi riattivate nel mese di luglio per poi disporne nuovamente la sospensione nel mese di settembre 2022 fino al mese di giugno 2023, quando le è stata comunicata la cessazione dei contratti.
La condotta di secondo la tesi di parte attrice, avrebbe determinato un grave danno in CP_1 capo all'attrice perché il mancato ripristino da delle connessioni dei vari apparecchi e giochi per le scommesse, avrebbe portato ad un azzeramento quasi totale degli introiti per l'attore posto che non era possibile per gli avventori del locale porre in essere giocate e, eventualmente, riscuoterne le vincite.
A ciò si aggiungerebbe l'inadempimento di all'obbligo dalla stessa assunto di rimborsare CP_1
all'attore le utenze e i canoni di locazione della stessa sala scommesse di via Sara 29/31 in
Sestri Levante. si è costituita nel procedimento contestando in toto le tesi avversarie ed evidenziando in CP_1 estrema sintesi che la sospensione del mese di giugno 2022 era dipesa da un guasto tecnico;
che la sospensione del mese di settembre 2022 era stata determinata dai persistenti inadempimenti di controparte (insoluti RID) e dall'illegittima compensazione operata dalla stessa;
che la situazione che si era venuta a creare nel 2021 era quindi di rilevante problematicità ed i comportamenti tenuti da aggravatisi nel 2022 e nel 2023, Parte_2
non solo rientravano espressamente nelle ipotesi che consentivano a di sospendere la CP_1 raccolta del gioco, ma erano talmente gravi giustificare l'applicazione della clausola risolutiva espressa e della clausola di recesso.
Le domande svolte da non possono Parte_2
trovare accoglimento.
Emerge documentalmente che ha stipulato con la società attrice i seguenti TRoparte_1 contratti:
- in data 13/11/2013 un contratto riguardante gli AWP (doc. n. 2 convenuta);
- in data 13/11/2013 un contratto riguardante le VLT (doc. n. 3 convenuta);
11 - in data 26/11/2013 un contratto per il betting (doc. n. 4 convenuta).
Ai fini che qui rilevano:
a) il contratto AWP prevede: i) a carico dell'esercente che versi gli importi dovuti a CP_1 mediante RID, l'obbligo di mettere a disposizione le somme dovute ogni settimana con facoltà di di sospendere il gioco in caso di inadempimento (art. 8.3), ii) la risoluzione CP_1
(art. 10, lett. g) nel caso in cui l'esercente non adempia agli obblighi previsti dall'art. 3 (tra cui quello di riversare le somme:
3.3 lett. q) e iii) la risoluzione nel caso in cui l'imponibile non sia commisurato alla media di mercato (art. 10, lett. m);
b) il contratto VLT prevede: i) la facoltà di di sospendere la raccolta del gioco in caso di CP_1
insoluti (art. 10), ii) la clausola risolutiva espressa ove l'esercente sia inadempiente rispetto alle obbligazioni economiche o versi le somme dovute con un ritardo di 2 giorni (art. 12, lett. i e j) e iii) la facoltà di recesso ove non sia mantenuto un netwin giornaliero calcolato secondo quanto previsto nel contratto (art. 16);
c) il contratto betting prevede: i) l'obbligo di riversare le somme dovute settimanalmente e la facoltà di ove tale obbligo non sia rispettato, di sospendere la raccolta del gioco (art. 7), CP_1
ii) la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 7 (art. 9.1, lett. b) e iii) la clausola risolutiva espressa ove non sia sviluppata una raccolta gioco pari ad almeno € 1.000.000,00 (art. 9.1, lett. e). ha dato prova documentale degli inadempimenti posti in essere da TRoparte_1 [...] nel 2021 e nel 2022, neppure contestati. Parte_2
In particolare, Mr. nel 2021 si è resa inadempiente nei pagamenti tanto da Parte_2
realizzare dieci insoluti (doc. n. 5 convenuta) - successivamente e tardivamente pagati a seguito di solleciti - e nel 2022 il numero degli insoluti – anche in tal caso successivamente pagati - è diventato esorbitante posto che tutti i RID non sono andati a buon fine (doc. n. 6 convenuta).
Tali circostanze non sono state contestate.
A ciò si aggiunga che nel mese di settembre 2022 parte attrice ha proceduto a compensare le somme che avrebbe dovuto versare a per le giocate effettuate fino al periodo contabile CP_1
dal 14/09/2022 al 21/09/2022 con i canoni di locazioni ed utenze relativi ai mesi di luglio, ottobre e novembre.
12 Tale compensazione è illegittima non solo perché le somme trattenute da
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non sono di spettanza di ma dell'erario Parte_2 TRoparte_1
(“non è dubitabile che (tutti) i proventi del gioco presenti negli apparecchi, al netto del denaro restituito quale vincita agli scommettitori, appartengano all'Amministrazione”; cfr. Cass., sentenza n. 6087/2021), ma anche perché non sussistevano i presupposti per poterla operare, trattandosi di crediti di natura diversa e non oggetto di alcun accertamento giudiziale.
A fronte di tali insoluti e dell'illegittima compensazione si è, dunque, TRoparte_1
legittimamente avvalsa del diritto di recesso o, comunque, avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Ed infatti:
- il contratto AWP (art. 10, lett. g) prevede la facoltà di Sisal di comunicare la risoluzione nel caso in cui l'esercente non adempia puntualmente all'obbligo di riversare le somme ex art.
3.3 lett. q);
- il contratto VLT prevede la facoltà di Sisal di avvalersi della clausola risolutiva espressa ove l'esercente sia inadempiente rispetto alle obbligazioni economiche o versi le somme dovute con un ritardo di due giorni (art. 12, lett. i e j);
- il contratto betting prevede la facoltà di Sisal di avvalersi della clausola risolutiva espressa ove non siano riversate le somme (art. 9.1, lett. b).
A seguito della sospensione di settembre 2022, Parte_2
anziché sanare la propria situazione debitoria, ha persistito nell'inadempimento,
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motivo per cui la sospensione del gioco da parte della convenuta deve dirsi determinata dal precedente inadempimento dell'attrice.
Pertanto, non vi è alcun obbligo da parte di di corrispondere un risarcimento per il CP_1
presunto mancato guadagno della parte attrice, né di rimborsare canoni di locazione e utenze.
A ciò si aggiunga che l'attrice ha chiesto, a titolo di risarcimento, una somma pari a quella incassata in periodi analoghi e, dunque, un danno da mancato guadagno meramente ipotetico, incerto e, dunque, indimostrato, non avendo allegato, né a fortiori dimostrato, quanti giocatori avevano tentato di effettuare giocate e non lo hanno potuto fare a causa della sospensione (La Suprema corte ha infatti statuito che: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o
13 impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. n. 5613/2018).
Devono inoltre ritenersi fondate le motivazioni che hanno giustificato il recesso da parte di comunicato in data 07/06/2023 (cfr. doc. 17 attore) per quanto riguarda i TRoparte_1
contratti relativi agli Apparecchi di gioco di cui agli art. 110 comma 6 lettera b (cfr. doc. 1 attore) e a (doc. 2 attore) del Parte_3
In proposito, i contratti prevedono delle soglie di perfomance al di sotto delle quali la convenuta ha facoltà di interrompere il contratto;
ad esempio, per quanto riguarda le scommesse, l'art.
9.1 lett. e) del relativo contratto (doc. n. 4) prevede che la raccolta semestrale non possa essere inferiore ad € 1.000.000.
E incontestato che l'attrice sia sempre stata al di sotto di tale soglia, motivo per cui nel 2022 ha ritenuto di interrompere i rapporti. CP_1
Al riguardo sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare come il mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali di imponibile o raccolta indicati dalla fosse eziologicamente CP_1 ricollegabile proprio al mancato ripristino, a decorrere dal 21/09/2022, da parte della CP_1
stessa della connessione degli Apparecchi di gioco e dei Giochi pubblici (doc. 3) alle rispettive reti telematiche.
Nulla di tutto questo è stato dimostrato, essendo i capitoli di prova del tutto generici e la c.t.u. del tutto esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
1. rigetta le domande svolte da Parte_2
14 2. condanna alla refusione delle spese Parte_2
del giudizio in favore di liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, TRoparte_1
oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati.
Si comunichi.
Milano 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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