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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1934/2024
Udienza del 05/06/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dal terzo pignorato (NP); visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1934/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Talarico
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rinaldi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
E CON
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- TERZO - CP_3
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione dinanzi al G.E.
- fase di merito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/07/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' e Controparte_4
l'NP esponendo:
- che in data 11/12/2023 l' - Controparte_1 sede di Catanzaro gli aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi con il quale, sull'errato presupposto dell'esistenza di un credito di € 9.450,00 per tributi/entrate, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione, aveva proceduto a pignorare detta somma presso l'NP, ente in possesso di somme a lui dovute a titolo di arretrati pensionistici;
- che in data 13/11/2023, essendo stato informato verbalmente da un funzionario dell'NP che non gli sarebbero stati corrisposti gli arretrati pensionistici nella loro totalità per un carico tributario pendente, aveva chiesto personalmente all' Controparte_1
l'attestazione del carico tributario non soluto ed era,
[...] così, venuto a conoscenza che tale carico era riferito all'avviso di addebito n. 33020140001077685000, che gli era stato notificato in data 23/09/2014;
- che, essendo il predetto avviso di addebito stato annullato con sentenza n. 70/2021 del Tribunale Civile di Catanzaro - Sezione
Lavoro, ormai passata in giudicato, si era premurato, tramite altro
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
legale, a rappresentare la questione sia all'NP, quale Ente impositore, che all' , producendo Controparte_4 copia della sentenza n. 70/2021, al fine di prevenire e/o evitare la procedura esecutiva;
- che nonostante l'espressa produzione della sentenza, adottata nell'ambito della controversia del Tribunale Civile di Catanzaro,
Sezione Lavoro, iscritta al R.G. n. 2625/2019, in cui erano state parti sia l'NP che l' Controparte_4
(condannata, peraltro anche al pagamento delle spese processuali), era stata attivata, in assenza del titolo legittimante, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi recante il
R.G.E. n. 103/2024, avverso la quale il ricorrente ha proposto formale opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per inesistenza del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, essendo stato esso annullato con sentenza passata in giudicato;
- che chiedeva, pertanto, al G.E. di sospendere, in via preliminare e inaudita altera parte, la procedura esecutiva e di accertare e dichiarare, sulla base della prova documentale prodotta, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa azionata per mancanza del titolo legittimante, con condanna dell'
[...]
al risarcimento danni per lite temeraria dolosa Controparte_4 nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- che all'udienza del 27/05/2024 il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva R.G.E. n. 103/2024 e fissato il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di emissione dell'ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, con compensazione tra le parti delle spese e competenze della fase cautelare.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare, sulla base della prova documentale prodotta, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa azionata
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
dall' per mancanza del titolo Controparte_4 legittimante;
b) accertare e dichiarare che l' Controparte_4 ha agito temerariamente, in quanto era a conoscenza dell'annullamento dell'avviso di addebito azionato e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento danni per lite temeraria dolosa;
c) condannare, inoltre, l' al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze sia della fase cautelare che del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito.
2. Si è costituito l'NP che ha concluso chiedendo che il Giudice del Lavoro voglia dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso anche per eventuali spese di lite.
3. Si è altresì costituita l' che Controparte_4 ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
L' ha chiesto, in via subordinata, che il Tribunale, CP_4 nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad essa nonché della propria legittimazione passiva, voglia dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa.
4. Si deve in primo luogo precisare che l'NP partecipa al giudizio quale terzo pignorato, soggetto litisconsorte necessario insieme al creditore e al debitore (Cass. n. 13533/2021).
È di tutta evidenza, pertanto, che alcuna domanda è stata avanzata nei suoi riguardi, fermo restando la vincolatività, anche nei propri confronti, del giudicato che scaturisce dalla sentenza
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
che definisce il presente giudizio di merito.
5. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
6. Invero, parte ricorrente ha documentato che l'avviso di addebito n. 33020140001077685000, unico titolo esecutivo su cui si fondava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, è stato annullato con sentenza n. 70/2021 emessa in data 04/02/2021 da questo Tribunale, in persona di altro Giudice, a definizione della causa iscritta al R.G. n. 2625/2019 (doc. n. 4 allegato al ricorso).
6.1. Sul passaggio in giudicato c.d. esterno (ex art. 2909 cod. civ.) della sentenza non vi è stata alcuna specifica contestazione da parte dell'NP e dell' , sicché Controparte_4 tale dato non appare revocabile in dubbio (in tal senso, da ultimo,
Cass. n. 2827/2025, secondo cui, ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione).
6.2. Si deve rilevare, inoltre, che la competenza a decidere sulla domanda per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. è attribuita al giudice della fase di merito a cognizione piena, non potendo su tale domanda statuire il G.E.
(in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 25478/2021).
6.3. Nel merito è agevole osservare che, alla luce dell'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito con la citata sentenza n. 70/2021, l'atto di pignoramento presso terzi datato
11/12/2023 (doc. n. 2 allegato al ricorso) si presenta come manifestamente illegittimo, essendo esso fondato su un titolo esecutivo oramai giuridicamente inesistente in quanto annullato.
D'altronde, l'Agente per la Riscossione era a perfetta conoscenza del giudicato di annullamento, essendo stato parte ritualmente costituita in quel processo. Esso era quindi vincolato
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
all'esito del relativo giudicato di annullamento ed avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere atti di esecuzione in forza del titolo esecutivo annullato.
Da qui la evidente sussistenza, in capo all' Controparte_1
, della c.d. responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
[...]
96, comma 2, cod. proc. civ., il quale statuisce che «il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stat[a] … iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni … il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente».
Ritiene questo Giudice che la liquidazione del danno debba essere stimata, in via equitativa, nella somma di € 2.000,00.
7. Inoltre, l' deve essere Controparte_4 condannata al pagamento della somma di € 500,00 in favore della ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. Parte_2 civ.
8. Nulla osta, infine, alla revisione, in questa fase di merito, della statuizione (di compensazione, nella fattispecie) sulle spese di lite operata dal G.E. nella fase c.d. sommaria con ordinanza del
27/05/2024 (doc. n. 1 allegato al ricorso).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
merito» (Cass. n. 22033/2011).
Si è quindi univocamente sempre ribadito il principio secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e neppure il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (da ultimo, Cass. n. 4748/2023).
8.1. Le spese vengono quindi liquidate, per ciascuna fase
(cautelare e di merito), nella misura indicata in dispositivo e poste a carico dell' Riscossione che ha eseguito CP_5 illegittimamente il pignoramento presso terzi (condotta cui è invece estraneo il terzo pignorato, non rilevando in questa sede la circostanza che esso rivesta anche la qualità di ente impositore, spettando unicamente all'Agenzia la gestione della procedura di riscossione).
8.2. Le spese devono essere invece integralmente compensate nei rapporti con l'NP, che riveste, appunto, il ruolo di terzo pignorato (litisconsorte necessario) e nei cui riguardi non è stata invero proposta domanda alcuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità, per mancanza del titolo esecutivo, della procedura di riscossione/esecuzione avviata dall' Controparte_1
con l'atto di pignoramento di crediti verso terzi
[...]
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datato 11/12/2023 (codice identificato del fasc.:
30/2023/33028; codice identificativo della procedura esecutiva: ), eseguito a carico del PartitaIVA_3 ricorrente ; Parte_1
- per l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento della somma di € 2.000,00 in
[...] favore del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. civ.;
- condanna, altresì, l al Controparte_4 pagamento della somma di € 500,00 in favore della
[...] ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. Parte_2 civ.;
- condanna l al Controparte_4 pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.300,00 per la fase cautelare svoltasi innanzi al G.E. e di € 3.800,00 per questa fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Tiziana Talarico;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l'NP, terzo pignorato.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8
Udienza del 05/06/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dal terzo pignorato (NP); visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1934/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Talarico
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rinaldi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
E CON
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- TERZO - CP_3
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione dinanzi al G.E.
- fase di merito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/07/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' e Controparte_4
l'NP esponendo:
- che in data 11/12/2023 l' - Controparte_1 sede di Catanzaro gli aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi con il quale, sull'errato presupposto dell'esistenza di un credito di € 9.450,00 per tributi/entrate, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione, aveva proceduto a pignorare detta somma presso l'NP, ente in possesso di somme a lui dovute a titolo di arretrati pensionistici;
- che in data 13/11/2023, essendo stato informato verbalmente da un funzionario dell'NP che non gli sarebbero stati corrisposti gli arretrati pensionistici nella loro totalità per un carico tributario pendente, aveva chiesto personalmente all' Controparte_1
l'attestazione del carico tributario non soluto ed era,
[...] così, venuto a conoscenza che tale carico era riferito all'avviso di addebito n. 33020140001077685000, che gli era stato notificato in data 23/09/2014;
- che, essendo il predetto avviso di addebito stato annullato con sentenza n. 70/2021 del Tribunale Civile di Catanzaro - Sezione
Lavoro, ormai passata in giudicato, si era premurato, tramite altro
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legale, a rappresentare la questione sia all'NP, quale Ente impositore, che all' , producendo Controparte_4 copia della sentenza n. 70/2021, al fine di prevenire e/o evitare la procedura esecutiva;
- che nonostante l'espressa produzione della sentenza, adottata nell'ambito della controversia del Tribunale Civile di Catanzaro,
Sezione Lavoro, iscritta al R.G. n. 2625/2019, in cui erano state parti sia l'NP che l' Controparte_4
(condannata, peraltro anche al pagamento delle spese processuali), era stata attivata, in assenza del titolo legittimante, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi recante il
R.G.E. n. 103/2024, avverso la quale il ricorrente ha proposto formale opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per inesistenza del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, essendo stato esso annullato con sentenza passata in giudicato;
- che chiedeva, pertanto, al G.E. di sospendere, in via preliminare e inaudita altera parte, la procedura esecutiva e di accertare e dichiarare, sulla base della prova documentale prodotta, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa azionata per mancanza del titolo legittimante, con condanna dell'
[...]
al risarcimento danni per lite temeraria dolosa Controparte_4 nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- che all'udienza del 27/05/2024 il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva R.G.E. n. 103/2024 e fissato il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di emissione dell'ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, con compensazione tra le parti delle spese e competenze della fase cautelare.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare, sulla base della prova documentale prodotta, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa azionata
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
dall' per mancanza del titolo Controparte_4 legittimante;
b) accertare e dichiarare che l' Controparte_4 ha agito temerariamente, in quanto era a conoscenza dell'annullamento dell'avviso di addebito azionato e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento danni per lite temeraria dolosa;
c) condannare, inoltre, l' al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze sia della fase cautelare che del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito.
2. Si è costituito l'NP che ha concluso chiedendo che il Giudice del Lavoro voglia dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso anche per eventuali spese di lite.
3. Si è altresì costituita l' che Controparte_4 ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
L' ha chiesto, in via subordinata, che il Tribunale, CP_4 nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad essa nonché della propria legittimazione passiva, voglia dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa.
4. Si deve in primo luogo precisare che l'NP partecipa al giudizio quale terzo pignorato, soggetto litisconsorte necessario insieme al creditore e al debitore (Cass. n. 13533/2021).
È di tutta evidenza, pertanto, che alcuna domanda è stata avanzata nei suoi riguardi, fermo restando la vincolatività, anche nei propri confronti, del giudicato che scaturisce dalla sentenza
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che definisce il presente giudizio di merito.
5. Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
6. Invero, parte ricorrente ha documentato che l'avviso di addebito n. 33020140001077685000, unico titolo esecutivo su cui si fondava l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, è stato annullato con sentenza n. 70/2021 emessa in data 04/02/2021 da questo Tribunale, in persona di altro Giudice, a definizione della causa iscritta al R.G. n. 2625/2019 (doc. n. 4 allegato al ricorso).
6.1. Sul passaggio in giudicato c.d. esterno (ex art. 2909 cod. civ.) della sentenza non vi è stata alcuna specifica contestazione da parte dell'NP e dell' , sicché Controparte_4 tale dato non appare revocabile in dubbio (in tal senso, da ultimo,
Cass. n. 2827/2025, secondo cui, ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione).
6.2. Si deve rilevare, inoltre, che la competenza a decidere sulla domanda per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. è attribuita al giudice della fase di merito a cognizione piena, non potendo su tale domanda statuire il G.E.
(in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 25478/2021).
6.3. Nel merito è agevole osservare che, alla luce dell'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito con la citata sentenza n. 70/2021, l'atto di pignoramento presso terzi datato
11/12/2023 (doc. n. 2 allegato al ricorso) si presenta come manifestamente illegittimo, essendo esso fondato su un titolo esecutivo oramai giuridicamente inesistente in quanto annullato.
D'altronde, l'Agente per la Riscossione era a perfetta conoscenza del giudicato di annullamento, essendo stato parte ritualmente costituita in quel processo. Esso era quindi vincolato
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
all'esito del relativo giudicato di annullamento ed avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere atti di esecuzione in forza del titolo esecutivo annullato.
Da qui la evidente sussistenza, in capo all' Controparte_1
, della c.d. responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
[...]
96, comma 2, cod. proc. civ., il quale statuisce che «il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stat[a] … iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni … il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente».
Ritiene questo Giudice che la liquidazione del danno debba essere stimata, in via equitativa, nella somma di € 2.000,00.
7. Inoltre, l' deve essere Controparte_4 condannata al pagamento della somma di € 500,00 in favore della ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. Parte_2 civ.
8. Nulla osta, infine, alla revisione, in questa fase di merito, della statuizione (di compensazione, nella fattispecie) sulle spese di lite operata dal G.E. nella fase c.d. sommaria con ordinanza del
27/05/2024 (doc. n. 1 allegato al ricorso).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che «nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 1934/2024
merito» (Cass. n. 22033/2011).
Si è quindi univocamente sempre ribadito il principio secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e neppure il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (da ultimo, Cass. n. 4748/2023).
8.1. Le spese vengono quindi liquidate, per ciascuna fase
(cautelare e di merito), nella misura indicata in dispositivo e poste a carico dell' Riscossione che ha eseguito CP_5 illegittimamente il pignoramento presso terzi (condotta cui è invece estraneo il terzo pignorato, non rilevando in questa sede la circostanza che esso rivesta anche la qualità di ente impositore, spettando unicamente all'Agenzia la gestione della procedura di riscossione).
8.2. Le spese devono essere invece integralmente compensate nei rapporti con l'NP, che riveste, appunto, il ruolo di terzo pignorato (litisconsorte necessario) e nei cui riguardi non è stata invero proposta domanda alcuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità, per mancanza del titolo esecutivo, della procedura di riscossione/esecuzione avviata dall' Controparte_1
con l'atto di pignoramento di crediti verso terzi
[...]
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datato 11/12/2023 (codice identificato del fasc.:
30/2023/33028; codice identificativo della procedura esecutiva: ), eseguito a carico del PartitaIVA_3 ricorrente ; Parte_1
- per l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento della somma di € 2.000,00 in
[...] favore del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. civ.;
- condanna, altresì, l al Controparte_4 pagamento della somma di € 500,00 in favore della
[...] ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. Parte_2 civ.;
- condanna l al Controparte_4 pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.300,00 per la fase cautelare svoltasi innanzi al G.E. e di € 3.800,00 per questa fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Tiziana Talarico;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l'NP, terzo pignorato.
Così deciso in Catanzaro, in data 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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