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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7095/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
IC - CF_IC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CO Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da IC - CF_IC
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Scisciano - Sede 80030 Scisciano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 15
e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068432816001 COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig IC, in proprio e quale l.r. della CO RL , proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli dall'AD, in qualità di coobligato;
la cartella era relativa all'imposta IMU
2013 del Comune di Scisciano. Il ricorrente deduceva: 1) l'omessa notifica dell'atto prodromico, 2) il difetto di titolarità passiva del debito tributario da parte del contribuente , in quanto liquidatore della società; la prescrizione e la decadenza della IMU richiesta. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio AD deducendo: la improcedibilità del ricorso per il mancato espletamento del reclamo;
il difetto di legittimazione passiva della Agenzia Società_1 in riferimento all'eccezione della legittimità della pretesa tributaria nei confronti del liquidatore e contestava l'eccezione di prescrizione/ decadenza formulata nel ricorso. Concludeva rigetto del ricorso.
Il Comune di Scisciano si costituiva deducendo: 1) che l'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella, era stato notificato il 24.12.2018 ; 2) che, a seguito di tale notifica, la società aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito;
3) che risultavano pagate solo le prime rate, circostanza che aveva determinato la decadenza dal beneficio. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ( oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado) con decisione n°64/20203, in data 14.12.2022, pubblicata in data 03.01.2023, rigettava il ricorso e compensava le spese. I primi giudici in merito alla questione di omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata, rilevano che il ricorrente, non contestava quanto dedotto dal Comune di Scisciano in ordine alla avvenuta notifica dell'atto di accertamento ed alla conseguente procedura di rateizzazione, tale circostanza era pacifica e tanto escludeva anche la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. La eccezione di decadenza ai primi giudici appariva priva di pregio, risultando tempestivamente avvenuta l'iscrizione a ruolo del credito tributario, come dedotto dal Comune di Scisciano;
appariva legittima , la pretesa tributaria nei confronti del IC in proprio quale liquidatore della società atteso che , in virtù della disciplina di cui all'art. 36 DPR 602/73, i liquidatori rispondono in proprio se non provano di aver pagato i crediti tributari con priorità rispetto all'assegnazione dei beni ai soci o associati ovvero al soddisfacimento degli altri creditori sociali che non godano di un ordine di superiorità, prova non resa nel presente processo.
Proponeva appello il contribuente deducendo: 1) l'omessa notifica del verbale di accertamento della contravvenzione presupposto dalla cartella di pagamento n. 07120200068432816001 2) il difetto di titolarità passiva del debito;
3) la decadenza dell'ente impositore dal diritto di credito;
chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva AD , in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 327 cpc, deduceva l'inammissibilità dell'appello, proposto tardivamente ben oltre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla pubblicazione della sentenza (cfr pec allegata: atto di appello notificato al procuratore costituito in data 17.11.23, 3 luglio 2023 passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 3.01.2023). Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il Comune, deducendo l'inammissibilità del ricorso in appello per tardività, concludeva per il rigetto dell'appello,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AD deduceva la inammissibilità del ricorso in appello per tardività ai sensi degli artt. 51 e 38 comma 3 del D.lgs n.546/92 e art. 327 comma 1 del codice di procedura civile.
Preliminarmente il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 51 del D.lgs n.546/92 , il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado è di sessanta giorni dalla notificazione
, effettuata su istanza di parte. Nel caso di mancata notificazione, si applica l'art. 327, comma 1, c.p.c. , ovvero il termine lungo di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancellaria del giudice che l'ha pronunciato (art. 38,comma 3 del D.lgs n. 546/92) . L'appello in oggetto impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 64/2023 del
14/12/2022 depositata in data 03/01/2023 , attesa la mancata notifica della sentenza al contribuente, il termine lungo per proporre gravame spirava il 03/07/2023, mentre l'appello risultava notificato all'ufficio in data 17/11/2023 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania l'11/12/2023.
Va, poi, considerato l'art. 1, comma 199, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevedeva la sospensione di alcuni termini processuali per le controversie definibili, al fine di consentire la possibilità di usufruire della norma agevolatrice delle liti fiscali pendenti;
in particolare, erano stati sospesi per nove mesi i termini : di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione, nonché quelli per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadevano tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.
Alcuna tardività , per quanto esposto , si rileva nella proposizione del ricorso in appello.
In merito alla omessa notifica dell'accertamento dedotta dall'appellante si osserva che la procedura di notificazione era corretta non solo nei confronti della società, ma anche della parte personalmente, come provato dalla documentazione depositata già in primo grado dal Comune di Scisciano. Parte contribuente, avendo ritualmente ricevuto l'avviso di accertamento presupposto dalla cartella, in sede di conciliazione amministrativa, accettava il prospetto di calcolo dell'IMU non versata per le annualità dal 2013 al 2018 e la relativa rateizzazione, poi versata solo la prima rata prevista per la definizione dell'atto senza proseguire i pagamenti, decadendo, pertanto dal beneficio di cui alla richiamata normativa.
Il credito, pertanto, è stato correttamente iscritto a ruolo non solo nei confronti della società, ma anche della parte personalmente,
In ogni caso la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita ad un soggetto coobbligato impedisce la decadenza per l'Ente Impositore dal diritto all'accertamento nei confronti degli altri co-debitori
( in tal senso Corte di Cassazione ordinanza n.2545/2018 Sesta Sez Civ ). I giudici di legittimità statuivano
“alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito” (cfr C ass civn
13248/2017 )
Il principio di diritto espresso con riguardo all'emanazione di un atto impositivo è applicabile anche in relazione al termine decadenziale previsto per l'emissione della cartella esattoriale dall'art 25 D.P.R. 602/1973 per la chiara espressione disgiuntiva della norma “…al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato”.
L'eccezione di mancata notifica dell'accertamento è infondata.
In merito al difetto di titolarità passiva del debito dedotto dal contribuente , l'ufficio in fase di verifica, in data
09/11/2019 controllando i dati anagrafici della società , aveva constatato sul sito dell' Agenzia delle Entrate
(documento allegato ) , che a quella data lo stato della società risultava attiva, e ilrappresentante legale era IC . quindi, alla data di formazione del ruolo (1° febbraio 2020) era stata accertata la responsabilità dell'istante e correttamente era stato indicato il Sig. IC nella lista di carico del ruolo quale rappresentante legale della società CO RL senza incorrere in alcun difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
In merito alla dedotta decadenza si osserva che non sussiste alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti dei tributi locali, la sola ipotesi di decadenza è disciplinata dall'art. 1 comma 161 e 163 della
Legge 296 /2006 . L'accertamento tributario diventa definitivo dopo la scadenza dei termini di pagamento, individuata in 60 giorni dalla data di notifica al destinatario, senza che sia avvenuto il pagamento e senza che sia stato presentato ricorso.
L'atto di accertamento notificato entro i termini previsti dal comma 161 conserva validità temporale fino al compimento della fase indicata nel comma 163 , costituita dalla notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento. Nel caso in esame,
l'avviso di accertamento era stato notificato il 03/01/2019, e era divenuto definitivo il 03/03/2019 (nei 60 gg successivi ) , la notifica della cartella, era avvenuta il 09/03/2022 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era diventato definitivo. Tanto fa riferimento ai termini ordinari di decadenza, senza considerare la sospensione prevista dal comma 1 dell'art. 68 del dl.18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia)
Da una attenta lettura dell'art.72 del Decreto Legislativo n. 507/93, cui fa riferimento il contribuente quale termine decadenziale per i tributi locali, si rileva che l'intero Capo III si riferisce espressamente alla Tassa sui rifiuti, anche la sentenza di Cassazione civile sez. trib. 27/01/2016 n. 1503 è relativa alla TARSU per gli anni 2001 e 2002 e quindi non afferiscono per nulla all'imposta oggetto della controversia ovvero all'IMU anno 2013. L'art. 72 del D.Lgs n. 507/93 , tra l'altro, era stato abrogato con l'entrata in vigore della Legge
n. 296 /2006 come confermato da numerose sentenze , tra le molte Cass civ n. 21810/2022 che definisce con chiarezza il concetto di decadenza specificando che la legge n. 296/2006 ai commi 161 e 163, stabilisce un unico termine di decadenza per tutti tributi locali , sia per l'esercizio dell'attività di accertamento che per la notifica del primo atto di riscossione coattiva, senza ulteriore previsione di termini decadenziali.
L'eccezione relativa alla decadenza dell'Ente dal diritto di credito è infondata.
Per quanto esposto l'appello va rigettato e , per l'effetto confermata la decisione impugnata .
Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
(Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 15, comma 2-sexies. Corte
Cost n48/ 2021.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate, come precisato in motivazione, in €934,00 al Comune difeso da funzionario ed in € 1.015,70 all'Agenzia delle Entrate
SS con attribuzione al procuratore costituito oltre oneri accessori
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7095/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
IC - CF_IC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CO Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da IC - CF_IC
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Scisciano - Sede 80030 Scisciano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 15
e pubblicata il 03/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068432816001 COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig IC, in proprio e quale l.r. della CO RL , proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli dall'AD, in qualità di coobligato;
la cartella era relativa all'imposta IMU
2013 del Comune di Scisciano. Il ricorrente deduceva: 1) l'omessa notifica dell'atto prodromico, 2) il difetto di titolarità passiva del debito tributario da parte del contribuente , in quanto liquidatore della società; la prescrizione e la decadenza della IMU richiesta. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio AD deducendo: la improcedibilità del ricorso per il mancato espletamento del reclamo;
il difetto di legittimazione passiva della Agenzia Società_1 in riferimento all'eccezione della legittimità della pretesa tributaria nei confronti del liquidatore e contestava l'eccezione di prescrizione/ decadenza formulata nel ricorso. Concludeva rigetto del ricorso.
Il Comune di Scisciano si costituiva deducendo: 1) che l'avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella, era stato notificato il 24.12.2018 ; 2) che, a seguito di tale notifica, la società aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito;
3) che risultavano pagate solo le prime rate, circostanza che aveva determinato la decadenza dal beneficio. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ( oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado) con decisione n°64/20203, in data 14.12.2022, pubblicata in data 03.01.2023, rigettava il ricorso e compensava le spese. I primi giudici in merito alla questione di omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata, rilevano che il ricorrente, non contestava quanto dedotto dal Comune di Scisciano in ordine alla avvenuta notifica dell'atto di accertamento ed alla conseguente procedura di rateizzazione, tale circostanza era pacifica e tanto escludeva anche la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. La eccezione di decadenza ai primi giudici appariva priva di pregio, risultando tempestivamente avvenuta l'iscrizione a ruolo del credito tributario, come dedotto dal Comune di Scisciano;
appariva legittima , la pretesa tributaria nei confronti del IC in proprio quale liquidatore della società atteso che , in virtù della disciplina di cui all'art. 36 DPR 602/73, i liquidatori rispondono in proprio se non provano di aver pagato i crediti tributari con priorità rispetto all'assegnazione dei beni ai soci o associati ovvero al soddisfacimento degli altri creditori sociali che non godano di un ordine di superiorità, prova non resa nel presente processo.
Proponeva appello il contribuente deducendo: 1) l'omessa notifica del verbale di accertamento della contravvenzione presupposto dalla cartella di pagamento n. 07120200068432816001 2) il difetto di titolarità passiva del debito;
3) la decadenza dell'ente impositore dal diritto di credito;
chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituiva AD , in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 327 cpc, deduceva l'inammissibilità dell'appello, proposto tardivamente ben oltre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla pubblicazione della sentenza (cfr pec allegata: atto di appello notificato al procuratore costituito in data 17.11.23, 3 luglio 2023 passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 3.01.2023). Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il Comune, deducendo l'inammissibilità del ricorso in appello per tardività, concludeva per il rigetto dell'appello,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AD deduceva la inammissibilità del ricorso in appello per tardività ai sensi degli artt. 51 e 38 comma 3 del D.lgs n.546/92 e art. 327 comma 1 del codice di procedura civile.
Preliminarmente il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 51 del D.lgs n.546/92 , il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado è di sessanta giorni dalla notificazione
, effettuata su istanza di parte. Nel caso di mancata notificazione, si applica l'art. 327, comma 1, c.p.c. , ovvero il termine lungo di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancellaria del giudice che l'ha pronunciato (art. 38,comma 3 del D.lgs n. 546/92) . L'appello in oggetto impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 64/2023 del
14/12/2022 depositata in data 03/01/2023 , attesa la mancata notifica della sentenza al contribuente, il termine lungo per proporre gravame spirava il 03/07/2023, mentre l'appello risultava notificato all'ufficio in data 17/11/2023 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania l'11/12/2023.
Va, poi, considerato l'art. 1, comma 199, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevedeva la sospensione di alcuni termini processuali per le controversie definibili, al fine di consentire la possibilità di usufruire della norma agevolatrice delle liti fiscali pendenti;
in particolare, erano stati sospesi per nove mesi i termini : di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione, nonché quelli per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadevano tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.
Alcuna tardività , per quanto esposto , si rileva nella proposizione del ricorso in appello.
In merito alla omessa notifica dell'accertamento dedotta dall'appellante si osserva che la procedura di notificazione era corretta non solo nei confronti della società, ma anche della parte personalmente, come provato dalla documentazione depositata già in primo grado dal Comune di Scisciano. Parte contribuente, avendo ritualmente ricevuto l'avviso di accertamento presupposto dalla cartella, in sede di conciliazione amministrativa, accettava il prospetto di calcolo dell'IMU non versata per le annualità dal 2013 al 2018 e la relativa rateizzazione, poi versata solo la prima rata prevista per la definizione dell'atto senza proseguire i pagamenti, decadendo, pertanto dal beneficio di cui alla richiamata normativa.
Il credito, pertanto, è stato correttamente iscritto a ruolo non solo nei confronti della società, ma anche della parte personalmente,
In ogni caso la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita ad un soggetto coobbligato impedisce la decadenza per l'Ente Impositore dal diritto all'accertamento nei confronti degli altri co-debitori
( in tal senso Corte di Cassazione ordinanza n.2545/2018 Sesta Sez Civ ). I giudici di legittimità statuivano
“alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito” (cfr C ass civn
13248/2017 )
Il principio di diritto espresso con riguardo all'emanazione di un atto impositivo è applicabile anche in relazione al termine decadenziale previsto per l'emissione della cartella esattoriale dall'art 25 D.P.R. 602/1973 per la chiara espressione disgiuntiva della norma “…al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato”.
L'eccezione di mancata notifica dell'accertamento è infondata.
In merito al difetto di titolarità passiva del debito dedotto dal contribuente , l'ufficio in fase di verifica, in data
09/11/2019 controllando i dati anagrafici della società , aveva constatato sul sito dell' Agenzia delle Entrate
(documento allegato ) , che a quella data lo stato della società risultava attiva, e ilrappresentante legale era IC . quindi, alla data di formazione del ruolo (1° febbraio 2020) era stata accertata la responsabilità dell'istante e correttamente era stato indicato il Sig. IC nella lista di carico del ruolo quale rappresentante legale della società CO RL senza incorrere in alcun difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
In merito alla dedotta decadenza si osserva che non sussiste alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti dei tributi locali, la sola ipotesi di decadenza è disciplinata dall'art. 1 comma 161 e 163 della
Legge 296 /2006 . L'accertamento tributario diventa definitivo dopo la scadenza dei termini di pagamento, individuata in 60 giorni dalla data di notifica al destinatario, senza che sia avvenuto il pagamento e senza che sia stato presentato ricorso.
L'atto di accertamento notificato entro i termini previsti dal comma 161 conserva validità temporale fino al compimento della fase indicata nel comma 163 , costituita dalla notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento. Nel caso in esame,
l'avviso di accertamento era stato notificato il 03/01/2019, e era divenuto definitivo il 03/03/2019 (nei 60 gg successivi ) , la notifica della cartella, era avvenuta il 09/03/2022 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era diventato definitivo. Tanto fa riferimento ai termini ordinari di decadenza, senza considerare la sospensione prevista dal comma 1 dell'art. 68 del dl.18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia)
Da una attenta lettura dell'art.72 del Decreto Legislativo n. 507/93, cui fa riferimento il contribuente quale termine decadenziale per i tributi locali, si rileva che l'intero Capo III si riferisce espressamente alla Tassa sui rifiuti, anche la sentenza di Cassazione civile sez. trib. 27/01/2016 n. 1503 è relativa alla TARSU per gli anni 2001 e 2002 e quindi non afferiscono per nulla all'imposta oggetto della controversia ovvero all'IMU anno 2013. L'art. 72 del D.Lgs n. 507/93 , tra l'altro, era stato abrogato con l'entrata in vigore della Legge
n. 296 /2006 come confermato da numerose sentenze , tra le molte Cass civ n. 21810/2022 che definisce con chiarezza il concetto di decadenza specificando che la legge n. 296/2006 ai commi 161 e 163, stabilisce un unico termine di decadenza per tutti tributi locali , sia per l'esercizio dell'attività di accertamento che per la notifica del primo atto di riscossione coattiva, senza ulteriore previsione di termini decadenziali.
L'eccezione relativa alla decadenza dell'Ente dal diritto di credito è infondata.
Per quanto esposto l'appello va rigettato e , per l'effetto confermata la decisione impugnata .
Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
(Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 15, comma 2-sexies. Corte
Cost n48/ 2021.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate, come precisato in motivazione, in €934,00 al Comune difeso da funzionario ed in € 1.015,70 all'Agenzia delle Entrate
SS con attribuzione al procuratore costituito oltre oneri accessori