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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 774/2025 RG, vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di chiamati all'eredità di elettivamente
[...] Persona_1
domiciliati in Albanella (SA), alla via Michelangelo n. 2, presso lo studio dell'avv. Ezio
Catauro, che li rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in
CP_ opposizione a
APPELLANTI
E
quale incorporante di giusto atto di Controparte_2 Controparte_3
fusione del 28/12/2011 a rogito Notaio , rep. 32320, Racc. 9346, in persona Persona_2
del suo legale rappresentante pro tempore;
1 APPELLATA-contumace
CONCLUSIONI
In sostituzione dell'udienza del 23\10\2025 la parte appellante non depositava note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 26\5\2025, i sig.ri Parte_1
, nella qualità
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
di chiamati all'eredità di proponevano appello avverso la sentenza n. Persona_1
751/2025 emessa in data 20/2/2025 (pubblicata in pari data e mai notificata), con la quale il
Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva: <
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 2413/2017 reso dal Tribunale di Salerno in data 20.7.2017; 2. condanna
al pagamento in favore di di € 16.463,18, oltre interessi di Parte_1 CP_2
mora al tasso legale dal dovuto al saldo;
3. condanna alla refusione in Parte_1
favore di delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi CP_2
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra gli attori , e e la Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenuta >. Controparte_2
Quindi, citavano la a comparire per l'udienza del giorno 1/10/2025, Controparte_2
differita d'ufficio al giorno 2/10/2025, presentando le seguenti conclusioni: < 1. IN VIA
PRELIMINARE, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., nei confronti della sig.ra ;
2. NEL MERITO ED IN PARZIALE RIFORMA Parte_1
della sentenza n.751/2025, resa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Daniela Quartarone, il 20/02/2025, pubblicata in pari data, e mai notificata, accogliere il presente appello e per l'effetto: Accertare e dichiarare che la sig.ra
nulla deve alla poiché il credito da questi vantato risulta Parte_1 Controparte_2
2 irrimediabilmente prescritto;
3. Condannare la al pagamento delle spese Controparte_2
di lite del doppio grado di giudizio in favore della sig.ra ;
3. Condannare Parte_1
la al pagamento delle spese di lite in favore dei sigg. , Controparte_2 Parte_2
e >. Parte_3 Parte_4
Tuttavia, la parte appellante, unica costituita, non depositava le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2\10\2025 e la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 23\10\2025, alla quale, nonostante la regolare comunicazione (cfr. PEC dell'8\10\2025), essa neppure depositava le note di trattazione scritta.
Va premesso che, qualora l'udienza venga celebrata a trattazione scritta, come nel caso di specie, il mancato deposito delle note scritte di udienza equivale a mancata comparizione.
Giova precisare, poi, che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado (il fascicolo di primo grado risulta iscritto con numero di ruolo generale 8474\2017) in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
La disciplina recata dalla norma all'art. 181 c.p.c., così come richiamato dall'art. 309 c.p.c., prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Quindi, attesa la persistente assenza della parte all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e contestuale estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
3 Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di chiamati all'eredità di avverso la sentenza del Tribunale Persona_1
di Salerno n. 751\2025 nei confronti della così provvede: CP_2
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio ex art. 309 cpc;
b) DISPONE che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Così decisa in Salerno, lì 30\10\2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti- -dott.ssa Maria Balletti-
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