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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. RE CA nel procedimento iscritto al n. 5373/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 07 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5373/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Leonardo Latronico;
Parte_1
-attrice;
e
- con Controparte_1
l'Avv. Simone Montalenti;
-convenuto;
e
- e on Avv. Roberto Volpi;
CP_2 Controparte_3
- terzi intervenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attrice, nella sua qualità di condomina, impugnava una delibera del CP_1
convenuto avente ad oggetto l'autorizzazione, a vantaggio di altri condomini, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ed alla costruzione di un cd. terrazzo a tasca.
Si costituiva il sostenendo la piena legittimità della delibera e chiedendo CP_1
il rigetto della domanda attorea.
Intervenivano altresì in giudizio gli altri condomini e CP_2 Controparte_3
aderendo alla prospettazione del . CP_1
Relativamente all'installazione di un impianto fotovoltaico a vantaggio del la domanda non può trovare accoglimento atteso che l'art. 1122 bis CP_1 CP_2
cc. consente tale intervento anche sulle parti comuni dell'edificio e non risulta che l'attrice, come previsto dal terzo comma di tale norma, abbia espressamente richiesto all'assemblea, prima dell'approvazione dell'impugnata delibera, l'adozione di specifici interventi a salvaguardia dei suoi diritti.
Va altresì respinta la domanda con riferimento al terrazzo a tasca considerato che la
CTU espletata in corso di causa ha annoverato tale intervento nell'ambito delle semplici modifiche delle parti comuni;
valutazione condivisa dal Giudicante in considerazione del fatto che la costruzione del terrazzo in questione incide su una minima parte del tetto condominiale e, mediante l'adozione di adeguati accorgimenti, può essere evitato qualsiasi pregiudizio alla funzione di copertura svolta da quest'ultimo. E' ovvio che, per non incorrere in responsabilità nei confronti del o di altri condomini, la nel porre in essere l'intervento in CP_1 CP_3
questione, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni esecutive evidenziate dal
CTU avvalendosi eventualmente di un progetto più dettagliato rispetto a quello prodotto in atti (idonea coibentazione termica a pavimento e sulle pareti laterali del terrazzo e pavimentazione impermeabile a protezione del piano di calpestio del terrazzo stesso utilizzando idonei materiali).
Le spese di lite, atteso il particolare rapporto tra le parti, la complessità della questione giuridica trattata e la delicatezza dell'intervento edilizio oggetto di giudizio (il cui progetto, prodotto dal condominio sub doc. 3, appare piuttosto generico a fronte delle dettagliate indicazioni del CTU a salvaguardia della copertura dell'immobile), possono essere compensate. Parimenti le spese di CTU, avendo il tecnico incaricato evidenziato la necessità di accorgimenti esecutivi in relazione all'intervento in questione, vanno poste a carico di tutte le parti nella misura di un terzo ciascuna.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico delle tre parti del giudizio nella misura di un terzo per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 07 Ottobre 2025.
Il Giudice
RE CA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. RE CA nel procedimento iscritto al n. 5373/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 07 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5373/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Leonardo Latronico;
Parte_1
-attrice;
e
- con Controparte_1
l'Avv. Simone Montalenti;
-convenuto;
e
- e on Avv. Roberto Volpi;
CP_2 Controparte_3
- terzi intervenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attrice, nella sua qualità di condomina, impugnava una delibera del CP_1
convenuto avente ad oggetto l'autorizzazione, a vantaggio di altri condomini, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ed alla costruzione di un cd. terrazzo a tasca.
Si costituiva il sostenendo la piena legittimità della delibera e chiedendo CP_1
il rigetto della domanda attorea.
Intervenivano altresì in giudizio gli altri condomini e CP_2 Controparte_3
aderendo alla prospettazione del . CP_1
Relativamente all'installazione di un impianto fotovoltaico a vantaggio del la domanda non può trovare accoglimento atteso che l'art. 1122 bis CP_1 CP_2
cc. consente tale intervento anche sulle parti comuni dell'edificio e non risulta che l'attrice, come previsto dal terzo comma di tale norma, abbia espressamente richiesto all'assemblea, prima dell'approvazione dell'impugnata delibera, l'adozione di specifici interventi a salvaguardia dei suoi diritti.
Va altresì respinta la domanda con riferimento al terrazzo a tasca considerato che la
CTU espletata in corso di causa ha annoverato tale intervento nell'ambito delle semplici modifiche delle parti comuni;
valutazione condivisa dal Giudicante in considerazione del fatto che la costruzione del terrazzo in questione incide su una minima parte del tetto condominiale e, mediante l'adozione di adeguati accorgimenti, può essere evitato qualsiasi pregiudizio alla funzione di copertura svolta da quest'ultimo. E' ovvio che, per non incorrere in responsabilità nei confronti del o di altri condomini, la nel porre in essere l'intervento in CP_1 CP_3
questione, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni esecutive evidenziate dal
CTU avvalendosi eventualmente di un progetto più dettagliato rispetto a quello prodotto in atti (idonea coibentazione termica a pavimento e sulle pareti laterali del terrazzo e pavimentazione impermeabile a protezione del piano di calpestio del terrazzo stesso utilizzando idonei materiali).
Le spese di lite, atteso il particolare rapporto tra le parti, la complessità della questione giuridica trattata e la delicatezza dell'intervento edilizio oggetto di giudizio (il cui progetto, prodotto dal condominio sub doc. 3, appare piuttosto generico a fronte delle dettagliate indicazioni del CTU a salvaguardia della copertura dell'immobile), possono essere compensate. Parimenti le spese di CTU, avendo il tecnico incaricato evidenziato la necessità di accorgimenti esecutivi in relazione all'intervento in questione, vanno poste a carico di tutte le parti nella misura di un terzo ciascuna.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico delle tre parti del giudizio nella misura di un terzo per ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 07 Ottobre 2025.
Il Giudice
RE CA