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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2021 depositato il 02/03/2021
proposto da
Ag.entrate - SS - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1826/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 03/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201800010755440000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - SS (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da SS Sicilia spa, società cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per l'annullamento della sentenza n. 1826/6/2020, depositata il 3.8.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2018 0010755440 000 emessa nei confronti di Resistente_1 all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015, la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con il predetto contribuente, all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' documentalmente provato che il Resistente_1 in data 12.5.2023 ha aderito, con riferimento al carico portato dalla cartella di pagamento per cui è processo, alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a
203, legge n. 197/2022 e che ha pure pagato la prima rata dell'importo per il quale ha inteso definire detto carico, tanto che l'agente della riscossione ha provveduto a sgravare la cartella in origine impugnata.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, prevendendolo il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, dichiara l'estinzione del giudizio e l'irripetibilità delle spese sostenute dalle parti.
Caltanissetta, 26.1.2.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2021 depositato il 02/03/2021
proposto da
Ag.entrate - SS - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1826/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 03/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201800010755440000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - SS (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da SS Sicilia spa, società cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per l'annullamento della sentenza n. 1826/6/2020, depositata il 3.8.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2018 0010755440 000 emessa nei confronti di Resistente_1 all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015, la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con il predetto contribuente, all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' documentalmente provato che il Resistente_1 in data 12.5.2023 ha aderito, con riferimento al carico portato dalla cartella di pagamento per cui è processo, alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a
203, legge n. 197/2022 e che ha pure pagato la prima rata dell'importo per il quale ha inteso definire detto carico, tanto che l'agente della riscossione ha provveduto a sgravare la cartella in origine impugnata.
Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, prevendendolo il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197/2022.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, dichiara l'estinzione del giudizio e l'irripetibilità delle spese sostenute dalle parti.
Caltanissetta, 26.1.2.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI