Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 558/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. riunito in Camera di Consiglio del 12.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 558/24 R.G., e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...] C.F._1
Guardiagrele (CH) e residente in [...], alla Località Colle Venna n. 16, quale titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Cristiano Maria Sicari (C.F. ) e Barbara Rapino, entrambi C.F._2
del Foro di Chieti (C.F. ), presso lo studio dei quali, in CodiceFiscale_3
Chieti, al C.so Marrucino, 147, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. , Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di L'Aquila (C.F. , fax 0862/410918, e-mail P.IVA_2
PEC presso i cui Email_1 Email_2
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uffici del Complesso Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia,,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 144/2023 di R.G. emessa dal Tribunale
Civile di Chieti- sez. distaccata di Ortona il 18.12.2023, all'esito del giudizio civile di opposizione ad ordinanza-ingiunzione rubricato con il n. 389/2023 di R.G.C.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione della Regione
Abruzzo (Giunta Regionale) del 9 maggio 2023, n. RA 200241/2023, notificata al ricorrente -a mezzo posta- il 23 giugno 2023, con la quale veniva irrogata la sanzione di pagamento per € 20.010,00, siccome stabilita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, co. 1, L.R. Abruzzo n. 6/2008, per l'asserita violazione -da parte di esso ingiunto, quale proprietario del terreno interessato dal contestato illecito- degli artt. 3, 4, co.1 e 2, 5 , co. 1 lett.b) della medesima legge regionale.
1.1-Propone appello in questa sede l'originario ingiunto, formulando i seguenti rilievi.
Errata valutazione ed interpretazione del Giudicante circa la (in)sussistenza dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 689/1981.
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Lamenta sul punto la parte appellante come nell'ordinanza opposta, alla parte motiva, non si sia dato adeguato riscontro alle osservazioni difensive fatte pervenire alla PA competente e come il Giudice di prime cure non abbia rilevato tale, asserito, autonomo profilo di nullità della opposta ordinanza.
Errata applicazione della L. Regionale n. 6/2008 – potere sanzionatorio e riserva di legge – tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative.
Lamenta sotto tale profilo la parte appellante come la sentenza di primo grado non abbia adeguatamente valutato, rigettando il relativo motivo di opposizione con motivazione generica, l'arbitrarietà del termine biennale di efficacia della autorizzazione, la cui violazione costituisce il presupposto della condotta imputatagli. Nella determinazione di quella durata, la PA competente avrebbe agito in difetto assoluto di una disposizione normativa (regionale o regolamentare che fosse) e sulla base di una mera circolare interna (cfr. all. 7 fascicolo CP_1
dell'8 settembre 2016, ergo successiva alla stessa autorizzazione
[...]
rilasciata.
1.2-Si costituisce la appellata, concludendo per il rigetto della CP_1
impugnazione.
2-L'appello è infondato.
2.1- Sull'onere motivazionale ex legge nr. 689/81.
Premesso che l'onere motivazionale può essere rispettato anche mediante mero rinvio per relationem agli accertamenti eseguiti e puntualmente richiamati nel provvedimento de quo e che a tale richiamo la PA ingiungente ha fatto riferimento pure per valutare l'infondatezza delle difese fattegli pervenire dalla parte, occorre comunque ulteriormente rilevare quanto segue, in punto di mero diritto.
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito sotteso alla violazione pagina 3 di 7 4
commessa, in quanto il relativo giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pieni poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto. (cfr. Cass. n. 12503/2018 e, più di recente, Cass. n. 12314/2024 nonchè
Cass. SSUU n. 1786/2010).
2.2-Sulla pretesa arbitrarietà del termine di efficacia biennale della autorizzazione all'espianto di piante di ulivo nr. 24890/15.
Come si evince dal mero esame della documentazione acquisita, il al Pt_1 momento dell'accertamento, risultava essere in possesso dell'autorizzazione, ma tale autorizzazione risultava scaduta, per essere stata rilasciata per la durata di due anni.
E' noto allora che l'autorizzazione si definisce come l'atto, già esso stesso dotato dei caratteri della discrezionalità in capo alla PA autorizzante, con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario.
Il tradizionale sistema di autorizzazione è basato sull'emanazione di provvedimenti espressi.
Escluso allora che possa configurarsi nella materia de qua una autorizzazione a tempo indeterminato, tanto dovendosi dedurre dalla stessa conformazione della disciplina dettata dal decreto luogotenenziale 27 luglio 1945 e dalla legge regionale 6/2008, che regolamenta la materia, rientra poi nella piena discrezionalità dell'amministrazione stabilire un termine di validità dell'atto che rimuove il limite all'esercizio del diritto.
L'indicazione di un termine biennale di efficacia della autorizzazione, peraltro mai impugnata sotto tale profilo dal beneficiario del provvedimento dinanzi alla pagina 4 di 7 5
competente giurisdizione, appare poi tutt'altro che espressiva di un'arbitraria (e quindi non discrezionale) scelta della PA competente.
Come meramente chiarito nella circolare n. RA33380/16 dell'08.09.2016 della in atti infatti – provvedimento quindi meramente esplicativo Controparte_1
delle ragioni delle determinazioni della PA e non introduttivo della potestà di determinazione del limite temporale, come asserisce l'opponente – “la necessità di definire in sede di autorizzazione le condizioni e i presupposti per il mantenimento di un determinato equilibrio ambientale si collega con la constatazione che la natura dinamica dei fattori degli equilibri ambientali rende indispensabile un monitoraggio continuo dei risultati raggiunti. Infatti, le autorizzazioni all'espianto/abbattimento olivi hanno la validità di due anni poiché, oltre questo arco temporale, potrebbe verificarsi il decadere dei requisiti di legge previsti originariamente, ad esempio inserimento, in tempi successivi, delle piante nel Registro degli Alberi Monumentali, sopravvenute nuove norme in materia ambientale ecc…”.
2.3- Quanto alla misura della sanzione applicata dalla non può che CP_1
confermarsi anche in questa sede come tale importo sia indicato nel pieno rispetto dell'articolo 6 comma 1 L.R. 6/2008, il quale prescrive che “chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 (cinquecento) ad € 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila)” e risultando abbattuti 54 alberi.
Peraltro, ad incidere sulla particolare gravità della sanzione, sta pure la circostanza che nella domanda di autorizzazione (All. 07) l'istante avesse richiesto l'autorizzazione per l'espianto di alberi di olivo e l'autorizzazione fosse stata appunto rilasciata per l'espianto degli stessi.
Come risulta dal verbale, atto in parte qua fidefacente, l'opponente, ancora in violazione della predetta autorizzazione, ha proceduto addirittura all'abbattimento delle piante;
attività che non può essere affatto assimilata al pagina 5 di 7 6
mero espianto, noto essendo che “ l'albero di olivo non riveste solo e unicamente fini produttivi ma può, ed invero sempre più spesso, essere utilizzato in qualità di albero decorativo, per cui la produttività non è indispensabile. Molti giardini e piazze comunali presentano alberi di olivi di cui certamente non è valutata la loro produttività” (articolo 1 legge regionale cit.).
L'appello è pertanto infondato.
3-Le spese, liquidate tenuto conto del valore della sanzione e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr.
30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza.
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n.
115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n. 144/2023 di R.G. emessa dal Tribunale Civile di Chieti- sez. distaccata di Ortona il
18.12.2023, all'esito del giudizio civile di opposizione ad ordinanza-ingiunzione rubricato con il n. 389/2023 di R.G.C condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno degli stessi;
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si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il consigliere est. Il presidente
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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