CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
1
50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Isabella Parolari Consigliere rel. dott. Sara Foderaro Consigliere
All'udienza del 04/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2805 dell'anno 2022 tra
, con l'avv. FANETTI CRISTINA e GABUTTI ALESSIA Parte_1
VIA SALARIA, 58 00198 ROMA;
, come da procura in atti, appellante e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Controparte_1
Michel Martone e Gianluca Lucchetti appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3891/2022 del
02/05/2022.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/10/2022 l'odierna parte appellante proponeva appello avverso la sentenza di cui all'oggetto, lamentandone l'erroneità sulla base di diffuse argomentazioni e concludendo chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venisse accolta la domanda originaria. 2
La parte appellata resisteva nel grado.
All'udienza del 18.2.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione.
L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile anche al rito lavoro nonostante la specialità (cfr. Cass.
n. 5238 del 4/3/2011).
La mancata comparizione ad entrambe le udienze anche dell'appellata, sintomatica del disinteresse all'esito della lite, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
-dichiara improcedibile l'appello;
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Roma, 04/03/2025
Il Presidente dott. Glauco Zaccardi
50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Isabella Parolari Consigliere rel. dott. Sara Foderaro Consigliere
All'udienza del 04/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2805 dell'anno 2022 tra
, con l'avv. FANETTI CRISTINA e GABUTTI ALESSIA Parte_1
VIA SALARIA, 58 00198 ROMA;
, come da procura in atti, appellante e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Controparte_1
Michel Martone e Gianluca Lucchetti appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3891/2022 del
02/05/2022.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/10/2022 l'odierna parte appellante proponeva appello avverso la sentenza di cui all'oggetto, lamentandone l'erroneità sulla base di diffuse argomentazioni e concludendo chiedendo che, in riforma dell'appellata sentenza, venisse accolta la domanda originaria. 2
La parte appellata resisteva nel grado.
All'udienza del 18.2.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione.
L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile anche al rito lavoro nonostante la specialità (cfr. Cass.
n. 5238 del 4/3/2011).
La mancata comparizione ad entrambe le udienze anche dell'appellata, sintomatica del disinteresse all'esito della lite, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
-dichiara improcedibile l'appello;
-compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Roma, 04/03/2025
Il Presidente dott. Glauco Zaccardi