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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14748/2024 del Registro Generale e promossa da e con l'avv. CASTELLUZZO GIUSEPPE Parte_1 Parte_2
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “ritenere, accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza giuridica e
CP_ sostanziale delle Ordinanze – Ingiunzione n. OI-002096984 e n. OI-002096654 notificate
CP_ dall' il 16/11/2024 e, conseguentemente, disporne l'annullamento”.
L' ha chiesto: Dichiarare la cessazione della materia del contendere. CP_1
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto dall , “alla luce della corretta imputazione dei pagamenti CP_1
effettuati, è venuto meno il presupposto della sanzione amministrativa che è stata annullata, come può evincersi dal prospetto allegato” e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
1 Le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo soccombenza virtuale, poiché il CP_1
riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso e, ai fini delle spese, non rileva che l'eventuale errore fosse imputabile ad un'amministrazione diversa dall , trattandosi di errore comunque non imputabile alla ricorrente, che anzi aveva CP_1
prodotto le quietanze di pagamento e chiesto l'annullamento del procedimento (all. 4).
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il GdL, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 05/12/2024 da e ei confronti dell , così provvede: Parte_1 Parte_2 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1
oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 04/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14748/2024 del Registro Generale e promossa da e con l'avv. CASTELLUZZO GIUSEPPE Parte_1 Parte_2
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “ritenere, accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza giuridica e
CP_ sostanziale delle Ordinanze – Ingiunzione n. OI-002096984 e n. OI-002096654 notificate
CP_ dall' il 16/11/2024 e, conseguentemente, disporne l'annullamento”.
L' ha chiesto: Dichiarare la cessazione della materia del contendere. CP_1
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che, come dedotto dall , “alla luce della corretta imputazione dei pagamenti CP_1
effettuati, è venuto meno il presupposto della sanzione amministrativa che è stata annullata, come può evincersi dal prospetto allegato” e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
1 Le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo soccombenza virtuale, poiché il CP_1
riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso e, ai fini delle spese, non rileva che l'eventuale errore fosse imputabile ad un'amministrazione diversa dall , trattandosi di errore comunque non imputabile alla ricorrente, che anzi aveva CP_1
prodotto le quietanze di pagamento e chiesto l'annullamento del procedimento (all. 4).
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il GdL, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 05/12/2024 da e ei confronti dell , così provvede: Parte_1 Parte_2 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1
oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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