Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2025, proposto da
Avvocato Patrizia Pastore, il quale si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amorosi, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 838/2024, emesso dal Tribunale di Benevento, pubblicato e depositato in pari data, notificato in data 22 ottobre 2024, non opposto, emesso decreto di esecutorietà in data 30 dicembre 2024, notificato in copia conforme in data 13 gennaio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, l’avvocato ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe con il quale il Tribunale di Benevento ha ingiunto al Comune di Amorosi di pagare in suo favore (in qualità di difensore dichiaratosi antistatario), le spese del procedimento, liquidate in <<€.286,00 per esborsi e €.1.200,00 per onorari ex D.M. 147/2022, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti>>.
In particolare, il ricorrente lamenta che nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva il Comune non avrebbe ancora provveduto al pagamento del dovuto.
In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento nonché di condanna del Comune ai sensi dell’art. 114, comma 4), lettera e) c.p.a.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, osserva il Collegio che nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (v., ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 maggio 2015 n. 146).
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che avverso il decreto ingiuntivo della cui ottemperanza si tratta non è stata proposta opposizione. Il ricorrente ha, altresì, documentato l’emissione del decreto di esecutorietà (ex art. 647 c.p.c.) n. 1 del 2 gennaio 2025.
Ciò premesso, il Comune intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01); con la conseguenza che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancanza di elementi di segno contrario (il Comune non si è neppure costituito in giudizio) circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. dalla legge n. 30/97) concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, la domanda deve essere accolta.
Pertanto, va ordinato al Comune intimato di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento provvedendo al pagamento di quanto dovuto in base al titolo entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune intimato e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, si precisa che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094). Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al titolo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328).
Va accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo.
Viceversa, non va corrisposta, sulle somme indicate nel titolo, la rivalutazione monetaria, pure richiesta da parte ricorrente (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 23/04/2020, n.1461).
Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 8 marzo 2016, n. 1263). Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c. Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico del Comune intimato, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune intimato di dare esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. (nella misura specificata in motivazione).
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Benevento (o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata ordinanza.
Pone le spese dell’eventuale funzione commissariale, liquidate in € 300,00 (trecento/00), a carico del Comune intimato.
Condanna il Comune intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO UL, Presidente
AO AL, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AL | LO UL |
IL SEGRETARIO