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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/10/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5447/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 3.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4389 del R.G. dell'anno 2024 vertente tra Parte_1
(1.8.1966 - c.f.: – domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per C.F._1 procura in calce al ricorso dall'avv. Andrea Baldino del Foro di Cosenza), ) e l
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f./p. Iva: – Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Magda Santagati del Foro di ). Controparte_1
1. Il ricorso proposto da è infondato e non merita pertanto accoglimento per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che per il periodo specificato in ricorso ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, a titolo di prestazioni aggiuntive per lavoro straordinario ID e vaccinale ID, tenuto conto del costo orario di € 50,00 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come previsto ex
1 lege e per l'effetto condannare l' al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive, per le causali ed il periodo precisato in ricorso e documentato in atti, nella somma complessiva di € 6.194,69 lordi (salvo errori/omissioni), o di quell'importo da determinarsi in corso di trattazione con apposita CTU contabile;
oltre interessi maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo ed accessori di legge ossia Tfr, tredicesima, ferie e riposi maturati e non goduti (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere dipendente dal 21.8.1991 dell' di con la qualifica di CP_1 Controparte_1
Infermiere, livello D, e mansioni di collaboratore professionale sanitario presso il Pronto
Soccorso e ambulatorio analisi di;
Per_1
- che nel periodo di emergenza sanitaria causa ID-19 ha effettuato prestazioni lavorative aggiuntive definibili come cd. lavoro straordinario ID (diurno feriale/festivo/notturno), oltre straordinario per vaccinazioni ID una volta aperto il relativo Centro Vaccinale;
- che tali prestazioni svolte oltre l'orario di servizio sono state retribuite dall' di CP_1 [...]
come lavoro straordinario e non come prestazioni aggiuntive, così come invece previsto CP_1
dalla normativa nazionale di riferimento (che ne indica l'importo in € 50,00 lordi all'ora);
- di avere pertanto diritto al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in
€6.194,69 al lordo.
L' ritualmente evocata in giudizio, si è costituita tardivamente Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non essendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria
2. Tanto sommariamente premesso, e richiamato per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum della controversia è pacificamente costituito dalla verifica della sussistenza di un diritto della ricorrente a vedersi retribuite le ore di lavoro straordinario effettuate nel periodo di emergenza ID non a titolo di lavoro straordinario - come remunerate dall' di CP_1
appartenenza - ma di prestazioni aggiuntive, in riferimento alle quali è prevista un corrispettivo molto più elevato.
Secondo la tesi di parte ricorrente tale diritto nascerebbe da una disposizione normativa di livello generale cui ha fatto seguito il trasferimento di apposite risorse economiche alle varie aziende sanitarie da parte dello Stato.
2 La norma invocata è costituita dall'art.29 co.2 lett. b) D.L. 104/2020 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa), a mente del quale “al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo
2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante:
«Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di: (…) b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del
Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio
2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Dal canto suo, il richiamato articolo 6 co. 1, lettera d) C.C.N.L. 2016-2018 del personale del
Comparto sanità stabiliva che “ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: (…) d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale”.
3 Conformemente ad altre pronunce di identico segno riferibili a questo stesso Tribunale ritiene però il giudicante che tale normativa non consenta di riconoscere in capo alla dipendente l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto ad essere retribuito per prestazioni aggiuntive allorché – come nel caso in esame - abbia effettuato prestazioni oltre il normale orario di lavoro.
La normativa de qua ha infatti portata generale e non immediatamente precettiva.
Essa, in buona sostanza, autorizzava le Regioni - meglio, “consentiva” loro - di avvalersi o, più precisamente, di “ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive”, senza però fissare alcun obbligo in tal senso.
Parte ricorrente non ha in alcun modo provato che l' si sia Controparte_1
concretamente avvalsa di quella che, per disposizione normativa, risultava per l'appunto essere una mera facoltà.
Allo stesso modo difetta la prova che la stessa si sia impegnata in tal senso con Controparte_1
i lavoratori attraverso un atto negoziale in sede di contrattazione sindacale anche aziendale, o anche solo con un atto unilaterale di tipo regolamentare.
È infatti evidente già solo sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, come il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale sanitario dovesse necessariamente attraverso un atto che - a monte - disciplinasse casi, modi, tempi dello svolgimento delle stesse in uno con i criteri di individuazione del personale destinatario.
2.1. In particolare, sul punto, nessun rilievo probatorio a sostegno della tesi attorea può essere attribuito agli avvisi interni per disponibilità di prestazioni aggiuntive, pure allegati da parte ricorrente in corso di causa.
Tale tipologia di determinazione procedurale dell' si traduce infatti in un mero avviso – CP_1
appunto - diretto a sondare la disponibilità ad effettuare tali prestazioni, il cui effettivo svolgimento – come specificato nello stesso avviso – viene però di fatto subordinato a una serie di condizioni non provate come concretamente sussistenti nella fattispecie concreta
(predisposizione di turni da parte del direttore della struttura di riferimento ed attuazione degli stessi sotto la supervisione del direttore sanitario).
E' proprio in questa direzione che si è infatti evoluta la normativa nella materia in esame, venendo in tal modo a costituire ulteriore indice confermativo dell'orientamento assunto dal giudicante.
Con l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del
Comparto Sanità licenziato dalla Conferenza Stato Regioni in data 7.3.2023, infatti, è stato previsto che “ad integrazione di quanto già previsto dal CCNL relativo al triennio 2019-2021 all'art. 7 comma 1 lettera d), il contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà procedere a
4 declinare il quadro giuridico di riferimento al fine di individuare presupposti, condizioni e limiti per il ricorso da parte delle Aziende ed Enti alle prestazioni aggiuntive, svolte ad integrazione dell'attività istituzionale, dal personale di tutti i profili del ruolo sanitario del comparto sanità.
In particolare, dovrà essere previsto che il ricorso alle prestazioni aggiuntive dovrà avvenire, in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa e di fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale. Dovrà inoltre essere richiamata l'esigenza di garantire il rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia di orario 5 di lavoro, con particolare riguardo all'orario massimo di lavoro e alla fruizione del riposo giornaliero e settimanale”.
In attuazione di questa direttiva l'ultimo contratto collettivo di lavoro del Comparto Sanità per il triennio 2022/2024, all'art 32, nel dettare la disciplina di principio in materia di prestazioni aggiuntive, ne ha subordinato l'attuazione all'emanazione in fieri di un apposito regolamento
(“Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) adottando apposito regolamento:
1. Gli operatori delle professioni sanitarie con orario di lavoro a tempo pieno possono, su base volontaria, effettuare prestazioni aggiuntive al di fuori dell'orario di lavoro richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle Aziende o Enti ai propri dipendenti allo scopo di: - ridurre le liste di attesa;
- fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale;
- raggiungere obiettivi ulteriori rispetto a quelli assegnati.
2. La misura della tariffa oraria di cui al comma 1 da erogare per tali prestazioni è pari a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 3. Sono fatti salvi eventuali accordi di maggior favore in essere.
3. Nell'applicazione del comma 2, le Aziende ed
Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell' ed Ente, prendendo a CP_1
riferimento il valore medio aziendale del costo complessivo sostenuto per tale istituto nel quinquennio 2015/2019, detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nelle predette annualità. Ferma restando la spesa complessiva regionale, i valori medi aziendali possono essere modificati, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) per eventuali esigenze di perequazione.
4. Le prestazioni di cui al
5 comma 1 sono rilevate con i normali mezzi di rilevazione aziendali e sono consentite solo dopo che l'intero orario di servizio sia stato effettivamente reso;
esse non possono essere prestate durante assenze, permessi e congedi.
5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 2 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 3. 6. Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) adottando apposito regolamento. Le prestazioni aggiuntive sono svolte nel rispetto del D. Lgs. 66/2003 in materia di riposo giornaliero e settimanale e di orario massimo di lavoro”).
Alla luce del quadro normativo così ricostruito – e quindi della necessità di una procedimentalizzazione assente nel caso di esame ai fini del riconoscimento di prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori del Comparto Sanità - non può pertanto ritenersi che il lavoro reso da parte ricorrente oltre l'orario normale di lavoro nel periodo emergenziale ID 19 e già regolarmente remunerato come straordinario dovesse essere, invece, retribuito proprio a titolo di prestazioni aggiuntive.
Tanto basta alla reiezione del ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 stante la natura documentale della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione, con esclusione della fase decisionale in assenza di note scritte;
scaglione di valore della controversia: fino ad € 26.000).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, CP_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite della controparte che si liquidano in complessivi € 1.886.00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese documentate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 3.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4389 del R.G. dell'anno 2024 vertente tra Parte_1
(1.8.1966 - c.f.: – domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per C.F._1 procura in calce al ricorso dall'avv. Andrea Baldino del Foro di Cosenza), ) e l
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f./p. Iva: – Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Magda Santagati del Foro di ). Controparte_1
1. Il ricorso proposto da è infondato e non merita pertanto accoglimento per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che per il periodo specificato in ricorso ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive, maturate e non riscosse, a titolo di prestazioni aggiuntive per lavoro straordinario ID e vaccinale ID, tenuto conto del costo orario di € 50,00 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come previsto ex
1 lege e per l'effetto condannare l' al pagamento delle differenze Controparte_1
retributive, per le causali ed il periodo precisato in ricorso e documentato in atti, nella somma complessiva di € 6.194,69 lordi (salvo errori/omissioni), o di quell'importo da determinarsi in corso di trattazione con apposita CTU contabile;
oltre interessi maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo ed accessori di legge ossia Tfr, tredicesima, ferie e riposi maturati e non goduti (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere dipendente dal 21.8.1991 dell' di con la qualifica di CP_1 Controparte_1
Infermiere, livello D, e mansioni di collaboratore professionale sanitario presso il Pronto
Soccorso e ambulatorio analisi di;
Per_1
- che nel periodo di emergenza sanitaria causa ID-19 ha effettuato prestazioni lavorative aggiuntive definibili come cd. lavoro straordinario ID (diurno feriale/festivo/notturno), oltre straordinario per vaccinazioni ID una volta aperto il relativo Centro Vaccinale;
- che tali prestazioni svolte oltre l'orario di servizio sono state retribuite dall' di CP_1 [...]
come lavoro straordinario e non come prestazioni aggiuntive, così come invece previsto CP_1
dalla normativa nazionale di riferimento (che ne indica l'importo in € 50,00 lordi all'ora);
- di avere pertanto diritto al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in
€6.194,69 al lordo.
L' ritualmente evocata in giudizio, si è costituita tardivamente Controparte_1
chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non essendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria
2. Tanto sommariamente premesso, e richiamato per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum della controversia è pacificamente costituito dalla verifica della sussistenza di un diritto della ricorrente a vedersi retribuite le ore di lavoro straordinario effettuate nel periodo di emergenza ID non a titolo di lavoro straordinario - come remunerate dall' di CP_1
appartenenza - ma di prestazioni aggiuntive, in riferimento alle quali è prevista un corrispettivo molto più elevato.
Secondo la tesi di parte ricorrente tale diritto nascerebbe da una disposizione normativa di livello generale cui ha fatto seguito il trasferimento di apposite risorse economiche alle varie aziende sanitarie da parte dello Stato.
2 La norma invocata è costituita dall'art.29 co.2 lett. b) D.L. 104/2020 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa), a mente del quale “al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo
2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante:
«Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di: (…) b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del
Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio
2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Dal canto suo, il richiamato articolo 6 co. 1, lettera d) C.C.N.L. 2016-2018 del personale del
Comparto sanità stabiliva che “ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative: (…) d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale”.
3 Conformemente ad altre pronunce di identico segno riferibili a questo stesso Tribunale ritiene però il giudicante che tale normativa non consenta di riconoscere in capo alla dipendente l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto ad essere retribuito per prestazioni aggiuntive allorché – come nel caso in esame - abbia effettuato prestazioni oltre il normale orario di lavoro.
La normativa de qua ha infatti portata generale e non immediatamente precettiva.
Essa, in buona sostanza, autorizzava le Regioni - meglio, “consentiva” loro - di avvalersi o, più precisamente, di “ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive”, senza però fissare alcun obbligo in tal senso.
Parte ricorrente non ha in alcun modo provato che l' si sia Controparte_1
concretamente avvalsa di quella che, per disposizione normativa, risultava per l'appunto essere una mera facoltà.
Allo stesso modo difetta la prova che la stessa si sia impegnata in tal senso con Controparte_1
i lavoratori attraverso un atto negoziale in sede di contrattazione sindacale anche aziendale, o anche solo con un atto unilaterale di tipo regolamentare.
È infatti evidente già solo sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, come il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale sanitario dovesse necessariamente attraverso un atto che - a monte - disciplinasse casi, modi, tempi dello svolgimento delle stesse in uno con i criteri di individuazione del personale destinatario.
2.1. In particolare, sul punto, nessun rilievo probatorio a sostegno della tesi attorea può essere attribuito agli avvisi interni per disponibilità di prestazioni aggiuntive, pure allegati da parte ricorrente in corso di causa.
Tale tipologia di determinazione procedurale dell' si traduce infatti in un mero avviso – CP_1
appunto - diretto a sondare la disponibilità ad effettuare tali prestazioni, il cui effettivo svolgimento – come specificato nello stesso avviso – viene però di fatto subordinato a una serie di condizioni non provate come concretamente sussistenti nella fattispecie concreta
(predisposizione di turni da parte del direttore della struttura di riferimento ed attuazione degli stessi sotto la supervisione del direttore sanitario).
E' proprio in questa direzione che si è infatti evoluta la normativa nella materia in esame, venendo in tal modo a costituire ulteriore indice confermativo dell'orientamento assunto dal giudicante.
Con l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del
Comparto Sanità licenziato dalla Conferenza Stato Regioni in data 7.3.2023, infatti, è stato previsto che “ad integrazione di quanto già previsto dal CCNL relativo al triennio 2019-2021 all'art. 7 comma 1 lettera d), il contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà procedere a
4 declinare il quadro giuridico di riferimento al fine di individuare presupposti, condizioni e limiti per il ricorso da parte delle Aziende ed Enti alle prestazioni aggiuntive, svolte ad integrazione dell'attività istituzionale, dal personale di tutti i profili del ruolo sanitario del comparto sanità.
In particolare, dovrà essere previsto che il ricorso alle prestazioni aggiuntive dovrà avvenire, in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa e di fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale. Dovrà inoltre essere richiamata l'esigenza di garantire il rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia di orario 5 di lavoro, con particolare riguardo all'orario massimo di lavoro e alla fruizione del riposo giornaliero e settimanale”.
In attuazione di questa direttiva l'ultimo contratto collettivo di lavoro del Comparto Sanità per il triennio 2022/2024, all'art 32, nel dettare la disciplina di principio in materia di prestazioni aggiuntive, ne ha subordinato l'attuazione all'emanazione in fieri di un apposito regolamento
(“Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) adottando apposito regolamento:
1. Gli operatori delle professioni sanitarie con orario di lavoro a tempo pieno possono, su base volontaria, effettuare prestazioni aggiuntive al di fuori dell'orario di lavoro richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle Aziende o Enti ai propri dipendenti allo scopo di: - ridurre le liste di attesa;
- fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale;
- raggiungere obiettivi ulteriori rispetto a quelli assegnati.
2. La misura della tariffa oraria di cui al comma 1 da erogare per tali prestazioni è pari a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 3. Sono fatti salvi eventuali accordi di maggior favore in essere.
3. Nell'applicazione del comma 2, le Aziende ed
Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell' ed Ente, prendendo a CP_1
riferimento il valore medio aziendale del costo complessivo sostenuto per tale istituto nel quinquennio 2015/2019, detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nelle predette annualità. Ferma restando la spesa complessiva regionale, i valori medi aziendali possono essere modificati, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) per eventuali esigenze di perequazione.
4. Le prestazioni di cui al
5 comma 1 sono rilevate con i normali mezzi di rilevazione aziendali e sono consentite solo dopo che l'intero orario di servizio sia stato effettivamente reso;
esse non possono essere prestate durante assenze, permessi e congedi.
5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 2 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 3. 6. Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) adottando apposito regolamento. Le prestazioni aggiuntive sono svolte nel rispetto del D. Lgs. 66/2003 in materia di riposo giornaliero e settimanale e di orario massimo di lavoro”).
Alla luce del quadro normativo così ricostruito – e quindi della necessità di una procedimentalizzazione assente nel caso di esame ai fini del riconoscimento di prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori del Comparto Sanità - non può pertanto ritenersi che il lavoro reso da parte ricorrente oltre l'orario normale di lavoro nel periodo emergenziale ID 19 e già regolarmente remunerato come straordinario dovesse essere, invece, retribuito proprio a titolo di prestazioni aggiuntive.
Tanto basta alla reiezione del ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 stante la natura documentale della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione, con esclusione della fase decisionale in assenza di note scritte;
scaglione di valore della controversia: fino ad € 26.000).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, CP_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone a carico della ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite della controparte che si liquidano in complessivi € 1.886.00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese documentate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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